Art. 22. 1. L'articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito dal seguente: "Art. 79. - (Pene accessorie). - 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71, 71-bis, 73 e 76, il giudice puo' disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni. 2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati. 3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative nonche' quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi degli articoli precedenti dispone comunque la confisca delle sostanze".
Note all'art. 22: - Per il testo degli articoli 71, 71-bis, 73 e 76 della legge n. 685/1975 si vedano, rispettivamente, gli articoli 14, 15, 17 e 20 della legge qui pubblicata. - Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.