Art. 22.
1.  L'articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  79.  - (Pene accessorie). - 1. Con la sentenza di condanna per
uno dei fatti di cui agli articoli 71, 71-bis, 73 e  76,  il  giudice
puo'  disporre  il  divieto  di espatrio e il ritiro della patente di
guida per un periodo non superiore a tre anni.
2.  Le  stesse  disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento,
effettuato a norma dell'articolo 12 del codice  penale,  di  sentenza
penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
3.  Il  provvedimento  che applica le sanzioni amministrative nonche'
quello che definisce  o  sospende  il  procedimento  ai  sensi  degli
articoli precedenti dispone comunque la confisca delle sostanze".
 
          Note all'art. 22:
          -  Per  il  testo  degli articoli 71, 71-bis, 73 e 76 della
          legge n.  685/1975 si vedano, rispettivamente, gli articoli
          14, 15, 17 e 20 della legge qui pubblicata.
          -  Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 685/1975
          si veda la precedente nota all'art. 9.