Art. 23.
1.  L'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  81.  -  (Espulsione  dello  straniero  condannato).  -  1.  Lo
straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 71
bis,  73  e 76, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo
Stato.
2.  Lo  stesso  provvedimento di espulsione dallo Stato nei confronti
dello stranireo condannato per uno degli altri delitti previsti dalla
presente legge.
3.  Se  ricorre  lo  stato  di  flagranza di cui all'articolo 382 del
codice di procedura penale in riferimento  ai  delitti  previsti  dai
commi  1,  2  e  5 dell'articolo 71, il prefetto dispone l'espulsione
immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero,  previo
nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente".
 
          Note all'art. 23:
          -  Per  il  testo  degli  articoli 71, 71-bis 73 e 76 della
          legge n.  685/1975 si vedano, rispettivamente, gli articoli
          14, 15, 17 e 20 della legge qui pubblicata.
          -  Il testo dell'art. 382 del codice di procedura penale e'
          il seguente:
          "Art.  382  (Stato  di  flagranza).  -  1.  E'  in stato di
          flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il  reato
          ovvero  chi,  subito  dopo  il  reato,  e'  inseguito dalla
          polizia  giudiziaria,  dalla  persona  offesa  o  da  altre
          persone  ovvero  e'  sorpreso con cose o tracce dalle quali
          appaia che egli abbia  commesso  il  reato  immediantamente
          prima.
          2.  Nel  reato permanente lo stato di flagranza dura fino a
          quando non e' cessata la permanenza".