Art. 24.
1.  Dopo  l'articolo  82  della  legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 82-bis. - (Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva). - 1.
Nei confronti di  persona  condannata  ad  una  pena  detentitva  non
superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati
commessi in relazione  al  proprio  stato  di  tossicodipendente,  il
tribunale  di  sorveglianaza  puo' sospendere l'esecuzione della pena
per cinque anni qualora accerti che la persona  si  e'  sottoposta  o
abbia  in  corso  un  programma terapeurico e socio-riabilitativo. La
stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 71,
comma  5,  quando  le  pene detentive comminate, anche se congiunte a
pena pecuniaria, non superano i quattro anni.
2.  La  sospensione  della esecuzione non puo' essere concessa se nel
periodo compreso tra l'inizio del  programma  e  la  pronuncia  della
sospensione  il  condannato  abbia commesso altro delitto non colposo
punibile con la reclusione.
3.  La  sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le
misure di sicurezza, tranne che si  tratti  della  confisca.  Non  si
estende  alle  pene  accessorie  e  agli  altri  effetti penali della
condanna, ne' alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
4.  La  sospensione  della  esecuzione  della  pena  non  puo' essere
concessa piu' di una volta ed il tribunale ai fini  dell'accertamento
dei presupposti di cui al comma 1 puo' tener conto cumulativamente di
pene  detentive  inflitte  con  piu'  condanne  divenute   definitive
anteriormente alla domanda di cui all'articolo 82-ter, comma 1.
Art.  82-ter. - (Istanza per la sospensione dell'esecuzione). - 1. La
sospensione della esecuzione della pena e' concessa  su  istanza  del
condannato  presentata  al tribunale di sorveglianza del luogo in cui
l'interessato risiede.
2.  All'istanza  e' allegata certificazione rilasciata da un servizio
pubblico per le tossicodipendenze attestante  il  tipo  di  programma
terapeutico  e  socio-riabilitativo  prescelto,  l'indicazione  della
struttura, anche privata, ove il programma e' stato eseguito o e'  in
corso,  le modalita' di realizzazione e l'eventuale completamento del
programma.
3. Se l'ordine di carcerazione non e' stato ancora emesso o eseguito,
l'istanza e' presentata al pubblico ministero il quale, se  non  osta
il  limite  di  pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis, sospende
l'emissione o l'esecuzione  fino  alla  decisione  del  tribunale  di
sorveglianza,   al   quale  trasmette  immediatamente  gli  atti.  Il
tribunale decide  entro  quarantacinque  giorni  dalla  presentazione
dell'istanza.
4.  Il  disposto  del  comma  3  si applica anche quando l'istanza e'
presentata dopo che l'ordine di carcerazione e'  stato  eseguito.  In
tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato
se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis.
Art.   82-quater.   -   (Procedimento   innanzi   alla   sezione   di
sorveglianza).  -  1.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nominato  un
difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data
della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore  e  al
pubblico  ministero  almeno  cinque giorni prima. Se non e' possibile
effettuare  l'avviso  al  condannato  nel  domicilio  indicato  nella
richiesta  e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara
inammissibile la richiesta.
2.  Ai  fini  della  richiesta,  il  tribunale  di  sorveglianza puo'
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli  opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo
effettuato.
3.  Dell'ordinanza  che  conclude  il  procedimento e' data immediata
comunicazione al pubblico  ministero  o  al  pretore  competente  per
l'esecuzione.  il  quale,  se  la sospensione non e' concessa, emette
ordine di carcerazione.
Art.   82-quinquies.   -   (Estinzione   del   reato.   Revoca  della
sospensione.). - 1 Se il condannato attua il programma terapeutico  e
nei   cinque   anni   successivi   al  provvedimento  di  sospensione
dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile  con  la
sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.
2.  La  sospensione  dell'esecuzione  e'  revocata  di  diritto se il
condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo,  ovvero
se,  nel  termine  di cui al comma 1, commette un delitto non colposo
per cui viene inflitta la pena della reclusione".
2.  Con  decreto  del  Ministero  di  grazia  e giustizia si provvede
all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i
tossicodipendenti condannati con la sentenza anche non definitiva.
 
          Nota all'art. 24:
          -  Per  il testo dell'art. 71 si veda l'art. 14 della legge
          qui pubblicata.