Art. 24. 1. Dopo l'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti: "Art. 82-bis. - (Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva). - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentitva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianaza puo' sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si e' sottoposta o abbia in corso un programma terapeurico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 71, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria, non superano i quattro anni. 2. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione. 3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, ne' alle obbligazioni civili derivanti dal reato. 4. La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere concessa piu' di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 puo' tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con piu' condanne divenute definitive anteriormente alla domanda di cui all'articolo 82-ter, comma 1. Art. 82-ter. - (Istanza per la sospensione dell'esecuzione). - 1. La sospensione della esecuzione della pena e' concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede. 2. All'istanza e' allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma e' stato eseguito o e' in corso, le modalita' di realizzazione e l'eventuale completamento del programma. 3. Se l'ordine di carcerazione non e' stato ancora emesso o eseguito, l'istanza e' presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. 4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza e' presentata dopo che l'ordine di carcerazione e' stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis. Art. 82-quater. - (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza). - 1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta. 2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo' acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato. 3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione. il quale, se la sospensione non e' concessa, emette ordine di carcerazione. Art. 82-quinquies. - (Estinzione del reato. Revoca della sospensione.). - 1 Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono. 2. La sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione". 2. Con decreto del Ministero di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con la sentenza anche non definitiva.
Nota all'art. 24: - Per il testo dell'art. 71 si veda l'art. 14 della legge qui pubblicata.