Art. 25.
1.  Dopo  l'articolo  84  della  legge  22  dicembre 1975, n. 685, e'
inserito il seguente capo:
"Capo III - Disposizioni sull'attivita' di Polizia Giudiziaria
Art.  84-bis.  -  (Aquisto  simulato  di droga). 1. Fermo il disposto
dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili  gli  ufficiali
di  polizia giudiziairia addetti alle unita' specializzate antidroga,
i quali, al solo fine di acquisire elementi di  prova  in  ordine  ai
delitti  previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni
anti-crimine  specificatamente   disposte   dal   Servizio   centrale
antidroga  o,  d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del
gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza  o  dal  comandante
del  nucleo di polizia tributaria, procedono all'acquisto di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
2.  Dell'acquisto  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  e' data
immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale  antidroga
ed  all'autorita'  giudiziaria.  Questa,  se  richiesta dalla polizia
giudiziaria, puo' con decreto motivato, differire il  sequestro  fino
alla conclusione delle indagini.
Art. 84-ter. - (Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto
o di sequestro.  Collaborazione  internazionale).  -  1.  L'autorita'
giudiziaria  puo',  con  decreto  motivato,  ritardare  l'emissione o
disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di  cattura,
arresto  o  sequestro  quando  sia necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero  per  l'individuazione  o  la  cattura  dei
responsabili dei delitti di cui agli articoli 71 e 71-bis.
2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti
alle unita' specializzare antidroga  nonche'  le  autorita'  doganali
possono  omettere  o  ritardare  gli  atti  di  rispettiva competenza
dandone   immediato   avviso,   anche    telefonico,    all'autorita'
giudiziaria,  che puo' disporre diversamente, ed al Servizio centrale
antidroga  per  il   necessario   coordinamento   anche   in   ambito
internazionale.  L'autorita'  procedente  trasmette motivato rapporto
all'autorita' giudiziaria entro quarantotto ore.
3.  L'autorita'  giudiziaria  impartisce  alla polizia giudiziaria le
disposizioni   di   massima   per   il   controllo   degli   sviluppi
dell'attivita'   criminosa,   comunicando  i  provvedimenti  adottati
all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione
deve  concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede
sia effettuato il transito in  uscita  dal  territorio  dello  Stato,
ovvero  quello  in  entrata nel territorio dello Stato delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 69-bis.
4.  Nei  casi  di  urgenza  le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo
provvedimento  deve  essere  emesso  entro le successive ventiquattro
ore.
Art.  84-quater.  -  (Perquisizione  e  cattura di navi ed aeromobili
sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope).  -  1.  La  nave  italiana  da  guerra  o in servizio di
polizia, che incontri in mare territoriale o in alto  mare  una  nave
nazionale,  anche  da  diporto,  che  si  sospetta  essere adibita al
trasporto di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  puo'  fermarla,
sottoporla  a  visita  ed  a  perquisizione  del carico, catturarla e
condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu'  vicino,  in
cui risieda una autorita' consolare.
2.  Gli  stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle
acque territoriali e, al di fuori  di  queste,  nei  limiti  previsti
dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche agli aeromobili.
Art.  84 - quinuies. - (Destinazione di beni sequestrati o confiscati
a seguito di operazioni antidroga). - 1. I beni  mobili  iscritti  in
pubblici  registri,  le  navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli
aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria
antidroga   possono   essere   affidati   dall'autorita'  giudiziaria
procedente in custodia giudiziale  agli  organi  di  polizia  che  ne
facciano  richiesta  per l'impiego in attivita' di polizia antidroga;
se vi ostano esigenze processuali,  l'autorita'  giudiziaria  rigetta
l'istanza con decreto motivato.
2.  Se  risulta  che  i  beni appartengono a terzi i proprietari sono
convocati dall'autorita' giudiziaria procedente per  svolgere,  anche
con  l'assistenza  di  un difensore, le loro deduzioni e per chiedere
l'acquisizione di elementi  utili  ai  fini  della  restituzione.  Si
applicano,  in  quanto  compatibili, le norme del codice di procedura
penale.
3.  Gli  oneri  relativi  alla  gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei  natanti  e  degli  aeromobili  sono  a
carico dell'ufficio o comando usuario.
4.  I  beni  mobili  ed  immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta,
all'Amministrazione  di  appartenenza  degli organi di polizia che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2  e  3.  Possono  altresi'
essere  assegnati,  a richiesta, anche ad associazioni, comunita', od
enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
5.  Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni
confiscati  affluiscono  ad  apposito  capitolo  delle  entrate   del
bilancio  dello  Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla
base specifiche richieste, ai  pertinenti  capitoli  degli  stati  di
previsione  del  Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni
di competenza ai sensi del decreto-legge  22  aprile  1985,  n.  144,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e
del Ministero della  sanita'  con  vincolo  di  destinazione  per  le
attivita' di recupero dei soggetti tossicodipendenti.
Art.  84-sexies.  -  (Destinazione dei valori confiscati a seguito di
operazioni antidroga).
-  1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dagli articoli precedenti, ovvero per  il  delitto  di
sostituzione  di  denaro o valori provenienti da traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione  finalizzata  al
traffico   illecito   di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  sono
destinate  al  potenziamento  delle  attivita'   di   prevenzione   e
repressione  dei  delitti  contemplati  dalla presente legge, anche a
livello   internazionale   mediante   interventi   finalizzati   alla
collaborazione  e  alla  assistenza tecnico-operativa con le forze di
polizia dei Paesi interessati.
2.  A  tal  fine  il  Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare
piani annuali o frazioni di piani pluriennali  per  il  potenziamento
delle  attivita'  del Servizio centrale antidroga nonche' dei mezzi e
delle strutture tecnologiche  della  Amministrazione  della  pubblica
sicurezza,  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della Guardia di finanza,
impiegate per l'attivita' di prevenzione e repressione  dei  traffici
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3.  I  predetti  piani  di  potenziamento  sono formulati secondo una
coordinata  e  comune  pianificazione  tra  l'Amministrazione   della
pubblica  sicurezza  e  le  forze di polizia di cui al comma 2 e sono
approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il  Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo
18 della legge 1› aprile  1981,  n.  121,  al  quale  e'  chiamato  a
partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
4.  Ai  fini  del  presente  articolo  le  somme  di  cui  al comma 1
affluiscono ad apposito capitolo delle  entrate  del  bilancio  dello
Stato  per  essere  assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".
Art. 84-septies. - (Notizie di procedimenti penali). - 1. Il Ministro
dell'interno, direttamente  o  per  mezzo  di  ufficiali  di  polizia
giudiziaria,  appositamente  delegati,  puo'  chiedere  all'autorita'
giudiziaria competente  copie  di  atti  processuali  e  informazioni
scritte   sul   loro   contenuto,   ritenute  indispensabili  per  la
prevenzione o per il tempestivo  accertamento  dei  delitti  previsti
dalla  presente  legge, nonche' per la raccolta e per la elaborazione
dei dati da utilizzare in occasione delle  indagini  per  gli  stessi
delitti.
2.   L'autorita'   giudiziaria   puo'   trasmettere  le  copie  e  le
informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel  caso
di richiesta provvede entro quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono
coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi
di  polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche
intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze  stupefacenti
o psicotrope e alla criminalita' organizzata.
4.  Se  l'autorita'  giudiziaria  ritiene  di  non  poter derogare al
segreto di cui all'articolo  329  del  codice  di  procedura  penale,
dispone  con  decreto  mitivato che la trasmissione sia procrastinata
per il tempo strettamente necessario.
Art.  84-octies.  -  (Controlli  ed  ispezioni).  -  1.  Al  fine  di
assicurare l'osservanza delle disposizioni  previste  dalla  presente
legge, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono
svolgere negli spazi doganali le  facolta'  di  visita,  ispezione  e
controllo  previste  dagli  articoli  19  e  20 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43, fermo
restando il disposto di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  o),
della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria, nel  corso  di  operazioni  di  polizia  per  la
prevenzione  e  la  repressione  del  traffico  illecito  di sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  possono  procedere  in  ogni  luogo  al
controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli
effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano
essere  rinvenute  sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale  in  appositi
moduli,   trasmessi   entro  quarantotto  ore  al  procuratore  della
Repubblica il quale, se ne  ricorrono  i  presupposti,  li  convalida
entro  le  successive  quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del
presente  comma,  saranno   emanate,   con   decreto   del   Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze,
le opportune norme di coordinamento  nel  rispetto  delle  competenze
istituzionali.
3.  Gli  ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessita' ed urgenza che non  consentano  di  richiedere
l'autorizzazione   telefonica   del  magistrato  competente,  possono
altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza  ritardo  e
comunque  entro  quarantotto  ore, al procuratore della Repubblica il
quale,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  le  convalida  entro   le
successive quarantotto ore.
4.  Gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia giudiziaria che hanno
proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai  sensi
dei   commi   2   e   3,  sono  tenuti  a  rilasciare  immediatamente
all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto".
2.  Per  il  primo  triennio  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge, per le  attivita'  del  Servizio  centrale  antidroga
nonche' per gli oneri di cui all'articolo 84-quinquies della legge 22
dicembre 1975, n. 685,  e  per  l'avviso  del  potenziamento  di  cui
all'articolo   84-sexies,  comma  2,  della  stessa  legge,  entrambi
inseriti dal comma 1 del  presente  articolo,  sono  stanziati  6.800
milioni di lire in ragione d'anno.
 
          Note all'art. 25:
          -  Per  il  testo degli articoli 71 e 71-bis della legge n.
          685/1975 si veda l'art. 14 della legge qui pubblicata.
          -  Per  il  testo  dell'art. 69-bis della medesima legge n.
          685/1975 si veda l'art. 12 della legge qui pubblicata.
          -  Per il titolo del D.L. n. 144/1985 si veda la precedente
          nota all'art. 1.
          -  Il  testo  dell'art.  18  della legge n. 121/1981 (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza)
          e' il seguente:
          "Art.  18 (Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
          pubblica).  - Presso il Ministero dell'interno e' istituito
          il   Comitato   nazionale  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro
          dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta
          direzione  e  di  coordinamento  in  materia  di  ordine  e
          sicurezza pubblica.
          Il  Comitato  e' presieduto dal Ministro dell'interno ed e'
          composto da  un  sottosegretario  di  Stato  per  l'interno
          designato  dal  Ministro,  con funzioni di vice presidente,
          dal capo della polizia-direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza,    dal   comandante   generale   dell'Arma   dei
          carabinieri,  dal  comandante  generale  del  Corpo   della
          guardia di finanza.
          Il  Ministro  dell'interno puo' chiamare a partecipare alle
          riunioni del  Comitato  dirigenti  generale  del  Ministero
          dell'interno,   l'ispettore   generale   del   Corpo  delle
          capitanerie  di   porto,   nonche'   altri   rappresentanti
          dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; puo'
          invitare  alle  stesse  riunioni   componenti   dell'ordine
          giudiziario, di intesa con il procuratore competente.
          Un   funzionario  con  qualifica  dirigenziale  espleta  le
          funzioni di segretario del Comitato".
          -  Il testo dell'art. 329 del codice di procedura penale e'
          il seguente:
          "Art.  329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti di indagine
          compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria
          sono  coperti  dal  segreto fino a quando l'imputato non ne
          possa avere conoscenza e, comunque, non oltre  la  chiusura
          delle indagini preliminari.
          2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini,
          il pubblico ministero puo', in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art.   114,   cosentire,   con  decreto  motivato,  la
          pubblicazione di singoli atti o di parti di  essi.  In  tal
          caso,   gli  atti  pubblicati  sono  depositati  presso  la
          segreteria del pubblico ministero.
          3.  Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto
          a norma del comma 1, il pubblico,  ministero,  in  caso  di
          necessita'   per   la  procesuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato:
          a)   l'obbligo   del   segreto  per  singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
          b)  il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o
          notizie specifiche relative a determinate operazioni".
          - Gli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n.
          43/1973, sono cosi' formulati:
          "Art.  19  (Visite,  ispezioni  e  controlli  sui  mezzi di
          trasporto e sui bagaglia delle  persone).  -  I  funzionari
          doganali,  per  assicurare  l'osservanza delle disposizioni
          stabilite dalle leggi in materia  doganale  e  dalle  altre
          leggi la cui applicazione e' demandata alle dogane, possono
          procedere, direttamente  od  a  mezzo  dei  militari  della
          Guardia  di  finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di
          qualsiasi genere che  attraversano  la  linea  doganale  in
          corrispondenza  degli  spazi doganali o che circolano negli
          spazi  stessi.  Quando  sussistono  fondati   sospetti   di
          irregolarita'  i mezzi di trasporto predetti possono essere
          sottoposti  anche  ad   ispezioni   o   controlli   tecnici
          particolarmente  accurati  diretti  ad  accertare eventuali
          occultamenti di merci.
          Il  detentore  del  veicolo e' tenuto a prestare la propria
          collaborazione per l'esecuzione delle  verifiche  predette,
          osservando  le  disposizioni  a  tale  fine impartite dagli
          organi doganali.
          Le  disposizioni  di  cui  ai precedenti commi si applicano
          anche nei confronti dei bagagli e degli  altri  oggetti  in
          possesso  delle  persone che attraversano la linea doganale
          in corrispondenza degli  spazi  doganali  o  che  circolano
          negli spazi stessi.
          Art.  20 (Controllo doganale delle persone). - I funzionari
          doganali, per assicurare  l'osservanza  delle  disposizioni
          stabilite  dalle  leggi  in  materia doganale e delle altre
          leggi la cui applicazione e' demandata alle dogane, possono
          invitare   coloro   che   per  qualsiasi  motivo  circolano
          nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti  ed
          i valori portati sulla persona.
          In  caso  di  rifiuto  e  dove sussistano fondati motivi di
          sospetto il capo del servizio puo' disporre,  con  apposito
          provvedimento  scritto  specificatamente  motivato,  che le
          persone  suddette  vengano   sottoposte   a   perquisizione
          personale.
          Della   perquisizione  e'  redatto  processo  verbale  che,
          insieme al provvedimento anzidetto, deve  essere  trasmesso
          entro   quarantotto   ore  alla  procura  della  Repubblica
          competente.
          Il  procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il
          provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto
          ore".
          - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera o), della legge n.
          349/1989  (Delega  al  Governo  ad   adottare   norme   per
          l'aggiornamento,   la   modifica   e  l'integrazione  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  doganale,  per   la
          riorganizzazione   dell'amministrazione   delle   dogane  e
          imposte indirette, in materia di contrabbando e in  materia
          di  ordinamento  ed  esercizio  dei magazzini generali e di
          applicazione  delle   discipline   doganali   ai   predetti
          magazzini  generali,  nonche'  delega  ad adottare un testo
          unico in materia doganale e di imposte di  fabbricazione  e
          di consumo e' il seguente:
          "1.  Le  norme  da  emanare  ai sensi dell'art. 1, comma 1,
          daranno compiuta attuazione alle  direttive  n.  79/695/CEE
          del  Consiglio  del  24  luglio  1979  e n. 82/57/CEE della
          commissione    del    17    dicembre     1981,     relative
          all'armonizzazione  delle procedure di immissione in libera
          pratica delle merci, ed alle direttive  n.  81/177/CEE  del
          Consiglio  del  24  febbraio  1981  e  n.  82/347/CEE della
          commissione del 23 aprile 1982, relative all'armonizzazione
          delle  procedure di esportazione delle merci comunitarie, e
          provvederanno al riordinamento degli istituti  doganali  ed
          alla revisione delle procedure di accertamento e controllo,
          in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
          (omissis);
          o)  il  Ministro  delle  finanze  procedera',  con  proprio
          decreto, al coordinamento delle attivita' di controllo  dei
          funzionari    doganali   con   quelle   di   altri   organi
          dell'Amministrazione  finanziaria   e   della   Guarda   di
          finanza".