Art. 26.
1.  Il  titolo IX della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito
dal seguente:
           "TITOLO IX - INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
CAPO I - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO
Art.  85.  -  (Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle
attivita' di educazione ed informazione). -  1.  Il  Ministero  della
pubblica  istruzione  promuove  e coordina le attivita' di educazione
alla salute e di informazione sui  danni  derivanti  dall'alcoolismo,
dal  tabagismo,  dell'uso  delle  sostanze stupefacenti o psicotrope,
nonche' dalle patologie correlate.
2.  Le  attivita'  di  cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento
ordinario   dell'attivita'   educativa   e   didattica,    attraverso
l'approfondimento   di   specifiche   tematiche   nell'ambito   delle
discipline curricolari.
3.  Il  Ministro  della pubblica istruzione approva programmi annuali
differenziati per tipologie di inziative e  relative  metodologie  di
applicazione,  per  la  promozione  di attivita' da realizzarsi nelle
scuole, sulla base delle proposte formulate da un  apposito  comitato
tecnico-scientifico  da  lui  costituito  con  decreto,  composto  da
venticinque  membri,  di  cui  diciotto  esperti  nel   campo   della
prevenzione,  compreso  almeno  un  esperto di mezzi di comunicazione
sociale,  e  rappresentanti  delle  amministrazioni  statali  che  si
occupano  di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui
al comma  1  e  sette  esponenti  di  associazioni  giovanili  e  dei
genitori.
4.  Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi
di lavoro individuati  nel  decreto  istitutivo,  deve  approfondire,
nella formulazione dei programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b)   dell'impiego   degli   strumenti   didattici,   con  particolare
riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi,  ai  mezzi  di
comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attivita' culturali, ricreative e sportive,
da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d)  del  coordinamento  con le iniziative promosse o attuate da altre
amministrazioni pubbliche con particolare riguardo  alla  prevenzione
primaria.
5.  Alle  riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di
loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e dei Comuni.
6.  In sede di formazione di piani, di aggiornamento e formazione del
personale della  scuola  sara'  data  priorita'  alle  iniziative  in
materia   di   educazione   alla   salute   e  di  prevenzione  delle
tossicodipendenze.
Art.  86. - (Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle
iniziative di educazione  e  di  prevenzione.  Corsi  di  studio  per
insegnanti   e   corsi   sperimentali  di  scuola  media).  -  1.  Il
provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale,
la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di
quelle che possono essere  deliberate  dalle  istutizoni  scolastiche
nell'esercizio della loro autonomia.
2.  Nell'esercizio  di  tali  compiti il provveditore si avvale di un
comitato tecnico provinciale, o, in relazione alle esigenze emergenti
nell'ambito    distrettuale    o   interdistrettuale,   di   comitati
distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto,  i  cui
membri  sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute
e della prevenzione e recupero dalle  tossicodipendenze  nonche'  tra
rappresentanti   di   associazioni  familiari.  Detti  comitati  sono
composti da sette membri.
3.  Alle  riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorita'  di  pubblica  sicurezza,  degli  enti
locali territoriali e delle unita' sanitarie locali nonche' esponenti
di associazioni giovanili.
4.  All'attuazione  delle iniziative concorrono gli organi collegiali
della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta  dalle
disposizioni   in  vigore.  Le  istituzioni  scolastiche  interessate
possono  avvalersi  anche  dell'assistenza  del  servizio   ispettivo
tecnico.
5.  Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale
scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi
di  studio  per  gli  insegnanti  delle scuole di ogni ordine e grado
sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani  dall'uso
di  sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' sul fenomeno criminoso
nel suo insieme con il supporto di mezzi audivisivi  ed  opuscoli.  A
tal  fine  puo'  stipulare,  con  i fondi a sua disposizione apposite
convenzioni con enti locali,  universita',  istituti  di  ricerca  ed
enti,  cooperative  di  solidariete'  sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma  dell'articolo
93.
6.  I  corsi  statali  sperimentali  di  scuola  media per lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli  enti,  le  cooperative  di
solidarieta'  sociale  e  le  associazioni  iscritti nell'albo di cui
all'articolo 93 entro  i  limiti  numerici  e  con  le  modalita'  di
svolgimento  di  cui  alle  vigenti  disposizioni.  I  corsi  saranno
finalizzati anche  all'inserimento  al  reinserimento  nell'attivita'
lavorativa.
7.   Le   utilizzazioni   del  personale  docente  di  ruolo  di  cui
all'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio  1982,  n.  270,
possono  essere disposte, nel limite massimo di cento unita', ai fini
del recupero scolastico e dell'acquisizionedi  esperienze  educative,
anche  presso  gli  enti  e le associazioni iscritti nell'albo di cui
all'articolo 93 della presente legge, a condizione che tale personale
abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.
8.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  assegna annualmente ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica
di  ciascuno,  fondi  per le attivita' di educazione alla salute e di
prevenzione delle  tossicodipendenze  da  ripartire  tra  le  singole
scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui all'articolo 87.
9.    L'onere    derivante    dal    funzionamento    del    comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 85 e dei comitati di  cui  al
presente  articolo  e'  valutato  in  complessive  lire 4 miliardi in
ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica
istruzione   con   proprio  decreto  disciplina  l'istituzione  e  il
funzionamento  del  comitato  tecnico-scientifico  e   dei   comitati
provinciali,  distrettuali  e  interdistrettuali e l'attribuzione dei
compensi ai componenti dei comitati stessi.
Art.  87.  -  (Centri  di  informazione  e  consulenza  nelle scuole.
Iniziative di studenti animatori). - 1. I provveditori agli studi, di
intesa  con  i  consigli  di  istituto  e  con i servizi pubblici per
l'assistenza  socio-sanitaria  ai   tossicodipendenti,   istituiscono
centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno
delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e di
consulenza concordati dagli organi  collegiali  della  scuola  con  i
servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le
informazioni e le  consulenze  sono  erogate  nell'assoluto  rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3.  Gruppi  di  almeno  venti  studenti  anche  di  classi e di corsi
diversi, allo scopo  di  far  fronte  alle  esigenze  di  formazione,
approfondimento    ed    orientamento    sulle   tematiche   relative
all'educazione   alla    salute    ed    alla    prevenzione    delle
tossicodipendenze,   possono   proporre   iniziative   da  realizzare
nell'ambito  dell'istituto  con  la  collaborazione   del   personale
docente,   che   abbia  dichiarato  la  propria  disponibilita'.  Nel
formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro  preferenze  in
ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4.  Le  iniziative  di  cui  al comma 3 rientrano tra quelle previste
dall'articolo  6,  secondo  comma,  lettera  d),  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate
dal consiglio d'istituto, sentito,  per  gli  aspetti  didattici,  il
collegio dei docenti.
5.  La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono
in  orario  aggiuntivo  a  quello  delle  materie   curricolari,   e'
volontaria.
CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE
Art. 88. - (Corsi di formazione e di informazione). - 1. Il Ministero
della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia  per
tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri,
nonche'  per  ufficiali  e  sottufficiali  di  arma  finalizzati   ad
addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica
e psichica dei giovani  alle  armi.  Promuove  altresi'  sessioni  di
studio  sulla  psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia
nonche'   seminari   sul    disadattamento    giovanile    e    sulle
tossicodipendenze   da   svolgere   periodicamente  per  la  continua
formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.
2.  Il  Ministero  della  difesa  organizza  presso accademie, scuole
militari, scuole di sanita' militare, comandi ed enti militari  corsi
di   informazione   sui   danni   derivanti   dall'uso   di  sostanze
stupecfacenti o psicotrope, alcool e tabacco,  inserendoli  nel  piu'
ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene
svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di
leva,   nonche'   dando   un'informazione  complessiva  sul  fenomeno
criminoso del traffico di sostanze stupefacenti  o  psicotrope.  Tale
informazione  e' attuata anche mediante periodiche compagne basate su
conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con  il  supporto
di mezzi audiovisivi ed opuscoli.
Art.  89.  - (Azione di prevenzione e accertamenti sanitari). - 1. Il
Ministero  della  difesa  tramite  i  consultori  ed  i  servizi   di
psicologia  delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le
tossicodipendenze.
2.  In  occasione  delle  operazioni  di  selezione per la leva e per
l'arruolamento dei  volontari,  ove  venga  individuato  un  caso  di
tossicodipendenza  o tossicofilia, l'autorita' militare, che presiede
alla visita medica e alle prove  psicoattitudinali,  dispone  l'invio
dell'interessato    all'ospedale    militare    per   gli   opportuni
accertamenti.
3.  Analogamente provvede l'autorita' sanitaria militare nel corso di
visite mediche periodiche e di idoneita'  a  particolari  mansioni  o
categorie.
Art. 89-bis. - (Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati
di leva, nonche' dei militari gia' incorporati o in ferma, rafferma e
servizio  permanente).  -  1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di
leva a cui sia riscontrato  dagli  ospedali  militari  uno  stato  di
tossicodipendenza  o  di  abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope
possono essere giudicati rivedibili per un massimo  di  tre  anni  in
deroga  a  quato  previsto  nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41
dell'elenco approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  2
settembre   1985,  n.  1008,  e  nell'articolo  69  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 sono segnalati dalle autorita'
sanitarie militari alle competenti unita' sanitarie locali al fine di
facilitare  il  loro volontario avviamento al trattamento di recupero
sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
3.  Gli  iscritti  di leva e gli arruolati di leva, gia' riconosciuti
tossicodipendenti dalle autorita' sanitarie civili  e  che  hanno  in
corso  un documentato trattamento di recupero da parte di enti civili
autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per  un  massimo  di
tre  anni,  previo  accertamento delle competenti autorita' sanitarie
militari.
4.  Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idoenei
al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero  dei
soggetti  tossicodipendenti  possono, a domanda, essere dispensati ai
sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente  della  Repubblica
14  febbraio  1964,  n.  237, quale risulta sotituito dall'articolo 7
della legge 24 dicembre 1986, n. 958,  indipendentemente  dall'ordine
di prorita' ivi previsto.
5.  I  militari  di  leva  gia'  incorporati  che  sono  riconosciuti
tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di
convalescenza  fino  al  termine  del  congedamento  della  classe di
appartenenza  e  il  periodo  di  licenza  e'   computato   ai   fini
dell'assolvimento  degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto
dall'articolo 24, comma 8, della legge  24  dicembre  1986,  n.  958.
Detti  militari  vengono  altresi'  segnalati  alle competenti unita'
sanitarie locali al fine di facilitare il  loro  avvio  volontario  a
programmi di recupero.
6.  Il  militare  in  ferma  prolungata  o  rafferma  o  in  servizio
permanente  riconosciuto  tossicodipendente,  che  dichiari  la   sua
disponibilita'    a    sottoporsi    a    trattamenti   di   recupero
socio-sanitario,   viene   posto   in   licenza   di    convalescenza
straordinaria  e  successivamente, se del caso, in aspettativa per il
periodo massimo previsto dalla normativa in vigore.  Al  termine  del
trattamento  viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire
la sua idoneita' al servizio militare.
7.   Per   i  militari  di  cui  al  presente  articolo  riconosciuti
tossicofili,  vengono  realizzate  attivita'  di   sostengno   e   di
educazione sanitaria presso i consultori militari.
8.  Le  funzioni  di  polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e
repressione dei reati previsti  dalla  presente  legge,  commessi  da
militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con
grado non inferiore ad ufficiale superiore.
9.  Tutti  gli  interventi  previsti  nel presente capo devono essere
svolti nel  rispetto  del  diritto  alla  riservatezza  dei  soggetti
interessati.
Art.  89-ter.  -  (Servizio  civile).  - 1. Il dipendente da sostanze
stupefacenti o psicotrope che al termine del trattamento di recupero,
e'  nelle  condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva
puo', su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale  di
leva  del  distretto  militare,  e su parere conforme della direzione
della comunita' terapeutica,  continuare  a  prestare  come  servizio
civile  la  sua  attivita' volontaria per un periodo pari alla durata
del servizio militare.
2.  Il  periodo  di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o
presso  il  centro  di  accoglienza  e  di  orientamento  dell'unita'
sanitaria  locale  e'  valido  a  tutti  gli  effetti  come  servizio
militare.
3.  In  caso  di assenza ingiustificata, la direzione della comunita'
terapeutica  o  il  responsabile  del  centro  di  accoglienza  e  di
orientamento  dell'unita'  sanitaria locale devono dare comunicazione
alle competenti autorita' militari territoriali che  provvedono  alla
chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.
4.  Le  autorita'  militari  competenti  del  territorio  possono, in
qualsiasi momento, accertare presso la comunita' terapeutica o presso
il  centro  di  accoglienza  e  di orientamento dell'unita' sanitaria
locale la presenza effettiva dell'interessato.
5.  Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica o
presso  il  centro  di  accoglienza  e  di  orientamento  dell'unita'
sanitaria  locale,  l'autorita'  militare rilascia all'interessato il
congedo militare illimitato.
Art.   89-quarter.  -  (Rapporti  con  le  strutture  socio-sanitarie
civili). - 1. I rapporti di collaborazione  tra  struttura  sanitaria
militare  e  strutture  sanitarie  civili impegnate nel settore delle
tossicodipendenze  sono  volti  ad  assicurare,  in  ogni  caso,   la
continuita'  dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario
dell'interessato.
2.  I  dati  statistici  relativi  all'andamento  del  fenomeno della
tossicodipendenza, rilevati in  ambito  militare,  vengono  trasmessi
ogni dodici mesi ai Ministeri della Sanita' e dell'interno.
Art. 89-quinquies. - (Servizio sostitutivo civile presso associazioni
ed enti  di  assistenza  socio-sanitaria).  -  1.  Gli  obiettori  di
conoscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  possono  chiedere  di
prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati
e convenzionati con l'Amministrazione  della  difesa  che  provvedono
all'assistenza sociosanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che
fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope".
 
          Note all'art. 26:
          - Per il testo dell'art. 93 della legge n. 685/1975 si veda
          l'art. 28 della legge qui pubblicata.
          Il  testo  dell'art.  14,  decimo  comma,  della  legge  n.
          270/1982 (Revisione della disciplina del  reclutamento  del
          personale   docente   della   scuola  materna,  elementare,
          secondaria ed artistica, ristrutturazione  degli  organici,
          adozione  di  misure  idonee  ad  evitare  la formazione di
          precariato e sistemazione del personale precario esistente)
          e' il seguente:
          "Il  Ministro  della  pubblica  istruzione puo' disporre, a
          partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione  di
          personale  ispettivo,  direttivo  e  docente  di ruolo, che
          abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore
          a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della
          scuola,    presso    organi    centrali    e     periferici
          dell'amministrazione     scolastica,     presso    istituti
          universitari, istituzioni culturali o di  ricerca,  nonche'
          presso  enti  e  associazioni aventi personalita' giuridica
          che, per finalita' statutaria, operino nel campo  formativo
          e scolastico.
          L'utilizzazione  puo'  essere  disposta  per  programmi  di
          ricerca o per iniziative, nel  capo  educativo  scolastico,
          ritenuti   di   rilevante   interesse  per  la  scuola,  da
          concordarsi con  l'istituzione  interessata  e  secondo  le
          modalita'  e  criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione".
          -  Il  testo  dell'art.  6,  secondo  comma lettera d), del
          D.P.R. n.  416/1974 (Istituzione e riordinamento di  organi
          collegiali  della scuola materna, elementare, secondaria ed
          artistica) e' il seguente:
          "Il  consiglio  di  circolo  o  di istituto, fatte salve le
          competenze del collegio  dei  docenti  e  dei  consigli  di
          interclasse,   e  di  classe,  ha  potere  deliberante,  su
          proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione
          e  la  programmazione  della  vita  e  dell'attivita' della
          scuola, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,  nelle
          seguenti materie:
          (omissis);
          d)  criteri  per  la  programmazione  e  l'attuazione delle
          attivita'         parascolatiche,         interscolastiche,
          extrascolastiche,  con  particolare  riguardo  ai  corsi di
          recupero   e   di   sostegno,   alle    libere    attivita'
          complementari,   alle   visite   guidate  e  ai  viaggi  di
          istruzione".
          -Il  testo  delle  avvertenze  e degli articoli 40 e 41 del
          D.P.R. n.  1008/1985 (Approvazione del nuovo  elenco  delle
          imperfezioni  e  delle  infermita'  che  sono  causa di non
          idoneita' al servizio militare) e' il seguente:
          "Avvertenze  generali.  -  Il  presente elenco va applicato
          agli iscritti di leva e ai militari di truppa; costituisce,
          invece, solo una guida di orientamento per gli ufficiali, i
          sottufficiali ed i militari di carriera,  per  i  quali  il
          giudizio   sulla   idoneita'   dovra'  essere  espresso  in
          relazione  all'eta',  al  grado,  alla  categoria  ed  agli
          incarichi,  nonche'  alle particolari norme che ne regolano
          la posizione e lo stato.
          Per   l'arruolamento  volontario  l'idoneita'  deve  essere
          vagliata con criteri di maggiore rigore  in  considerazione
          delle  piu'  impegnative prestazioni richieste dal servizio
          continuativo.
          Il  giudizio  di  permanente inidoneita' sara' adottato non
          solo per le infermita' gravi e croniche e per  quelle  che,
          gia'  ritenute  utilmente modificabili, persistano oltre il
          periodo della rivedibilita' ma anche per le infermita'  che
          per  la  loro natura sono suscettibili di aggravamento o di
          successioni morbose, in conseguenza dei prevedibili  disagi
          e strapazzi fisici connessi col servizio militare.
          Durante  la  visita i periti dovranno esaminare i documenti
          sanitari   eventualmente   esibiti   ad   attestazione   di
          infermita'   in   atto   o  pregresse,  quali  elementi  di
          orientamento per gli accertamenti diagnostici.
          In   casi   particolari  puo'  essere  utile  ricorrere  ad
          informazioni, testimonianze, atti di notorieta',  ecc.,  al
          fine  di  acquisire  ulteriori  dati  utili per il giudizio
          medico-legale.
          L'osservazione    ospedaliera   prevista   dell'elenco   ha
          finalita' medico-legale e va  praticata  negli  ospedali  o
          centri  medico-legali  dell'Esercito  e  negli  ospedali  o
          infermerie autonome della Marina.
          Nei  casi  di dubbia o difficile valutazione diagnostica, o
          quando  siano  necessarie   indagini   complementari,   gli
          ufficiali  medici  possono proporre l'invio in osservazione
          degli iscritti o dei militari anche per  gli  articoli  nei
          quali tale procedura non e' prevista.
          Nel  presente  elenco  ricorrono  spesso  espressioni quali
          "grave", "notevole", "esteso", "voluminoso",  "importante",
          ecc.,   intese  ad  indicare  la  rilevanza  clinica  delle
          affezioni. La corretta interpretazione di tali  espressioni
          nei   singoli   casi   richiede  attento  discernimento  ed
          esperienza  professionale  da  parte  dei  medici   periti,
          essendo    determinante    ai    fini   del   provvedimento
          medico-legale.
          Nell'applicazione  delle  norme  contenute nell'elenco deve
          essere tenuto presente quanto segue:
          l'iscritto  di  leva  affetto da infermita' suscettibili di
          utili modificazioni sara' rinviato alla visita della classe
          successiva  con  il  provvedimento  della  "rivedibilita'",
          sempre che detto provvedimento sia  previsto  dal  relativo
          articolo.
          Per  l'arruolato  rivisitato prima della incorporazione che
          si trovi nelle condizioni di cui sopra  sara'  adottato  il
          provvedimento  della  "temporanea  con idoneita'" (T.N.I.).
          Detto provvedimento non  dovra'  avere  durata  complessiva
          superiore  ad un anno e potra' essere adottato anche in due
          soluzioni;  la   riforma   non   potra'   essere   comunque
          pronunciata se non siano trascorsi almeno sei mesi.
          Il  militare  alle  armi  affetto  da  infermita'  ritenute
          utilmente modificabili sara' riformato quando  l'infermita'
          persista  nonostante  le cure e le licenze di convalescenza
          richieste dal caso.
          I  militari  inviati in osservazione i quali presentino una
          riacutizzazione dell'infermita' o altre malattie o  lesioni
          comunque  necessitanti di cure immediate saranno trasferiti
          in reparto di cura e  saranno  restituiti  all'osservazione
          per essere sottoposti a giudizio medico-legale quando sara'
          cessata la necessita' di cure ospedaliere.
          Parimenti   dovra'   procedersi  per  i  casi  sospetti  di
          procurata infermita' o di aggravamento volontario, anche in
          vista dell'eventuale azione giudiziaria.
          Nel  caso  che  un militare debba essere preso in esame una
          seconda volta per un'infermita'  per  la  quale  sia  stato
          pronunciato   il   giudizio   di   idoneita'   in  sede  di
          osservazione, spetta al direttore di sanita'  esprimere  il
          nuovo  giudizio,  a meno che l'infermita' stessa non si sia
          aggravata;  in  questo  caso  si   rinnova   la   procedura
          dell'osservazione  ospedaliera.  Le  relative  disposizioni
          sono  riportate  nel  regolamento  sul  servizio  sanitario
          militare.
          Nei  giudizi  di  permanente  inidoneita'  e  in  quelli di
          rivedibilita' e di T.N.I. deve  essere  sempre  citato  nei
          documenti    sanitari   l'articolo   dell'elenco   relativo
          all'infermita' che ha  determinato  il  provvedimento.  Nel
          caso   di  piu'  infermita'  inabilitanti  dovranno  essere
          indicati gli articoli relativi a ciascuna di esse.
          Il presente elenco si applica anche agli iscritti residenti
          all'estero. Per costoro  l'osservazione  va  sostituita  da
          visita  collegiale  da  parte  di  una  commissione  medica
          costituita da due membri (uno dei quali  medico  fiduciario
          del consolato), alla presenza dell'autorita' consolare.
          I   consigli   di   leva  potranno  riformare  senza  esame
          personale,  limitatamente  ai  casi  previsti  dai  singoli
          articoli in apposita avvertenza:
          a)  i  soggetti  affetti  da  evidenti e gravi imperfezioni
          fisiche attestate dal capo dell'amministrazione comunale;
          b)  i  soggetti affetti da particolari infermita' accertate
          da istituzioni sanitarie pubbliche.
          Gli   articoli   contrassegnati   con  la  lettera  "M"  si
          riferiscono  ad  imperfezioni  o  infermita'  che   possono
          modificarsi  col  tempo, sia naturalmente che dopo terapia,
          rendendosi  cosi'  possibile  l'eventuale  recupero   degli
          inabili,  previa  nuova visita, in occasione di particolari
          esigenze".
          "Art.  40.  - Le personalita' caratteropatiche con anomalie
          comportamentali   (impulsivita',   esplosivita',   divianze
          sessuali,    tossicodipendenze,    ecc.)    ad   implicanza
          sociopatica.
          Dopo osservazione.
          Avvertenza:   Il   comportamento  sociopatico  deve  essere
          comprovato dalle informazioni dell'Arma dei  carabinieri  o
          dalle  risultanze  del  casellario  giudiziario o da idonei
          atti di istituzioni pubbliche.
          Per  i soggetti alle armi ci si avvarra' anche dei rapporti
          informativi  del  comandante  del  reparto  e  dei  rilievi
          psicologici  effettuati  dall'ufficiale  medico  del  Corpo
          circa il comportamento nella collettivita' militare".
          "Art.   41.   -   a)  Le  sindromi  neurotiche  strutturate
          (nevrasteniche, isteriche, ossessive, ansiose,  depressive,
          fobiche,  traumatiche,  ecc.),  associate  o non a segni di
          neurodistonia   ed   a   manifestazioni   organoneurotiche;
          trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'.
          b)  Le personalita' fragili, insicure, abuliche, asteniche,
          labili di umore,  anancastiche,  immature,  tossicofiliche,
          sessualmente    deviate,   chiaramente   emergenti,   senza
          implicanze sociopatiche; trascorso, ove occorra, il periodo
          della rivedibilita'.
          In tutti i casi dopo osservazione".
          -  Il  testo  dell'art.  69  del D.P.R. n. 237/1964 (leva e
          reclutamento obbligatorio  nell'Esercito,  nella  Marina  e
          nell'Aeronautica) e' il seguente:
          "Art.  69  (Rivedibilita').  -  Gli  iscritti che risultino
          affetti da imperfezioni o infermita' presunte sanabili sono
          rinviati,  quali  rivedibili, alla successiva leva; qualora
          risultassero ancora inabili, sono riformati.
          Gli  iscritti  rinviati alla successiva leva per infermita'
          non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano
          trascorsi sei mesi da quello precedente".
          -  Il  testo  dell'art.  100 del citato D.P.R. n. 237/1964,
          come sostituito dall'art. 7 della legge n. 958/1986, e'  il
          seguente:
          "Art.  100  (Dispensa  per  gli  arruolati  in  particolari
          posizioni) - In occasione della chiamata alle armi di  ogni
          classe  di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al
          fabbisogno quantitativo  e  qualitativo  del  personale  da
          incorporare,  sono  fissati,  con  decreto  ministeriale da
          pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,  i  criteri  per  la
          individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa
          ha facolta' di dispensare dal servizio di leva.
          Il  decreto  ministeriale, di cui al precedente comma, deve
          comunque prevedere che, fatto salvo il comma, deve comunque
          prevedere  che, fatte salve le esigenze delle Forze armate,
          la dispensa possa essere concessa  agli  arruolati  che  si
          trovino,  in  ordine di priorita' decrescente, in una delle
          seguenti posizioni:
          a)  figlio  unico  convivente  con  genitori  dei quali uno
          portatore di handicap che lo renda  non  autosufficiente  o
          invalido   civile  affetto  da  mutilazione  o  invalidita'
          analoga a quelle per le quali e' previsto  l'accompagnatore
          ai  sensi  del  decreto  del presidente della Repubblica 30
          dicembre 1981, n. 834;
          b)   unico   fratello   convivente   di   handicappato  non
          autosufficiente,  in  mancanza  di  genitori  in  grado  di
          provvedervi e di assisterlo;
          c)  responsabile diretto e determinante della conduzione di
          impresa familiare, anche se costituita in forma societaria,
          o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quanto si
          tratti di unico produttore di reddito, purche' nell'impresa
          o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra
          i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre  vedova,  in
          grado   di   condurre   l'azienda   o   di   provvedere  al
          sostentamento della famiglia;
          d) accertate difficolta' economiche o familiari;
          e)   minore   indice  di  idoneita'  somatico-funzionale  o
          psico-attitudinale, secondo  quanto  previsto  da  apposito
          regolamento  approvato con decreto ministeriale, sentito il
          parere delle competenti commissioni parlamentari".
          -  Il  testo  del comma 8 dell'art. 24 della legge 958/1986
          (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di  leva
          prolungata) e' il seguente:
          "8.  Il  periodo trascorso dal personale di leva in licenza
          di convalescenza per malattie od infermita'  non  dovute  a
          causa   di   servizio,   non   e'   computabile   ai   fini
          dell'assolvimento degli obblighi di leva,  tranne  i  primi
          "quindici giorni complessivi".
          -  La  Legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento
          della obiezione di coscienza".