Art. 27.
1.  In  attesa  di  un riordino della normativa riguardante i servizi
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
per gli affari  sociali,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  determina  con  proprio   decreto   l'organico   e   le
caratteristiche   organizzative  e  funzionali  dei  servizi  per  le
tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale.
2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a)  l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del
medico, dello psicologo,  dell'assistente  sociale,  dell'infermiere,
dell'educatore  professionale  e  di comunita' in numero necessario a
svolgere attivita' di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche
domiciliari e ambulatoriali;
b)  il  servizio  deve svolgere un'attivita' nell'arco completo delle
ventiquattro  ore  e  deve  coordinare  gli  interventi  relativi  al
trattamento  della  sieropositivita'  nei tossicodipendenti, anche in
relazione alle problematiche della sessualita', della procreazione  e
della  gravidanza,  operando  anche  in collegamento con i consultori
familiari, con particolare riguardo  alla  trasmissione  madre-figlio
della infenzione da HIV.
3.  Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma
1, in ogni unita' sanitaria locale e' istituito  almeno  un  servizio
per  le tossicodipendenze in conformita' alle disposizioni del citato
decreto. Qualora le unita' sanitarie locali non provvedano  entro  il
termine  indicato,  il  presidente  della  giunta regionale nomina un
commissario ad acta il quale  istituisce  il  servizio  reperendo  il
personale  necessario  anche  in  droga  alle normative vigenti sulle
assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro  i
successivi  tranta  giorni  dal  termine  di  cui al primo periodo il
presidente della  giunta  regionale  non  abbia  ancora  nominato  il
commissario  ad  acta,  quest'ultimo  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro della sanita'.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le
tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30  miliardi
per  l'anno  1990  e  in lire 240 miliardi a 600 milioni per ciascuno
degli anni 1991 e 1992, si provvede:
a)  per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a
valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla  droga  di
cui  all'articolo  106  della  legge  22  dicembre 1975, n. 685, come
sostituito dall'articolo 32 della presente legge;
b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote
del  Fondo  sanitario  nazionale  vincolate  allo  scopo   ai   sensi
dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
 
          Note all'art. 27:
          -  Per  il  testo  dell'art. 106 della legge n. 685/1975 si
          veda l'art.  32 della legge qui pubblicata.
          -  Si  trascrive  il testo dei primi tre commi dell'art. 17
          della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985):
          "A  modifica  dell'art.  25,  primo  comma,  della legge 27
          dicembre  1983,  n.  730,  il  finanziamento  del  Servizio
          sanitario  nazionale  a carico del bilancio dello Stato per
          il triennio 1985-1987 e' determinato:
          a)  per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui
          lire 39.200 miliardi  per  l'esercizio  1985,  lire  41.210
          miliardi  per  l'esercizio  1986 e lire 43.220 miliardi per
          l'esercizio 1987. Per le attivita' a destinazione vincolata
          sono    riservate,    sugli    importi   sopra   iondicati,
          rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1985,
          di  lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliadi per
          il 1987, da  utilizzare  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome  di  Trento  e Bolzano secondo programmi formulati
          sulla base di direttive  da  emanarsi  dal  Ministro  della
          sanita'   sentito   il   Consiglio  sanitario  nazionale  e
          verificati congiuntamente dai Ministeri della sanita',  del
          tesoro  e  del  bilancio  e della programmazione economica.
          Tali programmi  devono  tener  conto  prioritariamente  del
          fabbisogno  finanziario  per  assicurare i servizi sanitari
          finalizzati  all'assistenza   dei   tossicodipendenti,   ai
          servizi  psichiatrici  nonche', anche in applicazione della
          normativa  comunitaria  in  materia,   alle   esigenze   di
          risamento  sanitario  degli  allevamenti  e alla profilassi
          delle malattie infettive e  diffusive  degli  animali,  con
          particolare  riguardo alle indennita' di abbattimento degli
          animali stessi.
          E'   altresi'   riservata,   sugli  importi  sopraindicati,
          rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985,
          di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per
          il 1987, da utilizzare, con vincolo  di  destinazione,  per
          piani  straordinari  triennali  finalizzati  ad  interventi
          sanitari di riabilitazione, di assistenza  protesica  e  di
          mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento
          dei servizi territoriali per la prevenzione e  l'assistenza
          ai  malati  di  mente  e  ai  tossicodipendenti, nonche' al
          completamento dell'automazione e all'attivita' dei  servizi
          informativi   delle   unita'   sanitarie   locali.  Per  la
          utilizzazione  delle   somme   sopraindicate   valgono   le
          modalita'   previste   per   le  attivita'  a  destinazione
          vincolata. Le unita' sanitarie  locali,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano sono tenute ad
          inviare  annualmente  al  Ministero   della   sanita'   una
          relazione  sull'impiego dei fondi, sulle attivita' svolte e
          sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanita',  entro
          il  mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento
          sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra;
          b) per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi -
          di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600
          miliardi  per  l'esercizio  1986  e lire 1.680 miliardi per
          l'esercizio 1987 - da ripartire dal CIPE nel  triennio,  su
          proposta  del  Ministro della sanita', sentito il Consiglio
          sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute
          nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di:
          1) mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a
          quelle ospedalieri e poliambulatoriali;
          2)   innovazione,  con  finalita'  di  perequazione,  delle
          dotazioni  di  presidi  e  servizi  nelle  zone  carenti  o
          scarsamente dotate;
          3)    accrescimento    dell'efficienza    delle   dotazioni
          strumentali;
          4)  trasformazione  della  destinazione  d'uso  di  presidi
          sanitari o di parte di essi.
          L'erogazione  delle  quote di cui alla lettera b) del comma
          precedente e' effettuata sulla base di programmi regionali,
          da  verificare  congiuntamente dai Ministeri della sanita',
          del tesoro e del bilancio della programmazione economica.
          A  modifica  dell'art.  27,  primo  comma,  della  legge 27
          dicembre 1983, n. 730, il fondo sanitario nazionale di  cui
          all'art.  51  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, ferme
          restando le procedure  previste  dal  citato  articolo,  e'
          ripartito,  per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e
          le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base  dei
          seguenti criteri:
          a)  assegnazione  di  una  quota  per  le spese generali di
          gestione  determinata  in  percentuale  del   finanziamento
          complessivo delle attivita' istituzionali;
          b)   assegnazione   di   una   quota  per  le  attivita'  a
          finanziamento diferenziato;
          c) determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione
          di nuovi servizi e  presidi  nelle  localita'  carenti,  da
          assegnare  in  base  a  programmi  regionali  verificati  a
          livello centrale;
          d)  enucleazione  di  un  fondo  per attivita' di rilievo a
          destinazione  vincolata  da  assegnare  con  le   modalita'
          indicate nel presente articolo;
          e)  assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le
          attivita' da  finanziare  su  base  capitaria,  secondo  la
          popolazione   residente   desunta  dai  dati  dell'Istituto
          centrale di statistica, ponderata secondo classi di eta';
          f)   ripartizione   della   quota  relativa  all'assistenza
          ospedaliera, con  compensazione  centrale  della  mobilita'
          interregionale  e  tenendo  conto  del graduale adeguamento
          delle strutture ai principi di cui all'art.  16".