Art. 28.
1.  Il  titolo  X della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito
dal seguente:
"TITOLO X - ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER
LE TOSSICODIPENDENZE
Art.  90. - (Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle
Province autonome). - 1. Le funzioni di prevenzione e  di  intervento
contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate
dalle Regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
secondo i principi della presente legge.
2.  Le  Regioni,  nell'ambito  delle  proprie competenze in ordine ai
servizi    pubblici    per    l'assistenza     socio-sanitaria     ai
tossicodipendenti,  prevedono  che  ad essi spettano, tra l'altro, le
seguenti funzioni:
a)  analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche
del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
b)  controlli  clinici  e  di  laboratorio necessari per accertare lo
stato di tossicodipendenza;
c)  individuazione  del  programma  farmacologico  o delle terapie di
disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare
riguardo  alla  individuazione precoce di quelle correlate allo stato
di tossicodipendenza;
d)  elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo  di  altre  strutture
individuate dalla Regione;
e)  progettazione  ed  esecuzione  in  forma  diretta  o indiretta di
interventi di informazione e prevenzione;
f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che
operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste,  i
servizi  e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di
cui all'articolo 91;
g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.
3. Detti servizi, istituiti presso le unita' sanitarie locali singole
o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono  di
personale  qualificato  per  la diagnosi, la cura e la riabilitazione
dei tossicodipendenti.
Art.   91.  -  (Compiti  di  assistenza  degli  enti  locali).  -  1.
Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria  competenza
i  Comuni  e  le  comunita'  montane, avvalendosi ove possibile delle
associazioni di cui all'articolo 92, perseguono, anche mediante  loro
consorzi,  ovvero  mediante  appositi  centri gestiti in economia o a
mezzo di loro associazioni,  senza  fini  di  lucro,  riconosciute  o
rinoscibili,  i  seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero
dei tossicodipendenti:
a)  prevenzione  della  emarginazione  e  del  disadattamento sociale
mediante  la  progettazione  e  realizzazione,  in  forma  diretta  o
indiretta, di interventi programmati;
b)  rilevazione  ed analisi, anche in collaborazione con le autorita'
scolastiche, delle cause locali di disagio familiare  e  sociale  che
favoriscono   il   disadattamento   dei   giovani  e  la  dispersione
scolastica;
c)    reinserimento    scolastico,    lavorativo    e   sociale   del
tossicodipendente.
2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal acomma 1 puo' essere
affidato  dai  Comuni  e  dalle  comunita'  montane  o   dalle   loro
associazioni alle competenti unita' sanitarie locali.
Art.  92.  - (Enti ausiliari). - 1. I Comuni, le comunita' montane, i
loro  consorzi  ed  associazioni,   i   servizi   pubblici   per   le
tossicodipendenze costituiti dalle unita' sanitarie locali, singole o
associate, ed i centri previsti dall'articolo  91  possono  avvalersi
della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari
di cui all'articolo 93 che svolgono  senza  fine  di  lucro  la  loro
attivita'  con  finalita'  di  prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza,    cura,    riabilitazione    e     reinserimento     dei
tossicodipendenti  ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione
con finalita' di educazione dei giovani, di sviluppo  socio-culturale
della  personalita', di formazione professionale e di orientamento al
lavoro.
2.  I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 90 e
91 possono autorizzare persone idonee a frequentare i  servizi  ed  i
centri  medesimi  allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
Art.  93.  -  (Albi  regionali  e  provinciali).  1.  Le Regioni e le
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo
degli enti di cui all'articolo 92 che  gestiscono  strutture  per  la
riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2.  L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per lo svolgimento
delle attivita'  indicate  nell'articolo  92  ed  e'  subordinata  al
possesso dei seguenti requisiti minimi:
a)  personalita'  giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione riconoscuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del codice civile;
b)  disponibilita'  di  locali  e  attrezzature  adeguate  al tipo di
attivita' prescelta;
c)  personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.
3.  Il  diniego  di  iscrizione  agli  albi  deve essere motivato con
espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma
2,  e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla
legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4.   Le   Regioni   e   le  Province  autonome,  tenuto  conto  delle
caratteristiche di autorizzazione  di  ciascuno  degli  enti  di  cui
all'articolo  92,  stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le
modalita' di accertamento e  certificazione  dei  requisiti  indicati
alle  lettere  b)  e  c)  del comma 2 e le cause che danno luogo alla
cancellazione dagli albi.
5.  Gli  enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno piu' sedi
operative, in Italia o all'estero,  devono  iscriverle  separatamente
ciacuna  sull'albo  territorialmente  competente;  dette sedi debbono
possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2.  Per
le  sedi  operative situate all'estero e' territorialmente competente
l'albo presso il quale e' stata  iscritta  la  sede  centrale  o,  in
subordine,  l'albo  presso  il  quale  e'  stata  effettuata la prima
iscrizione.
6.  L'iscrizione  all'albo e' condizione necessaria, oltre che per la
stipula delle convenzioni di cui all'articolo 94, per:
a)  l'impiego  degli enti per le finalita' di cui all'articolo 47-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 4-ter  del
decreto-legge  22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985,  n.  297,  e  successivamente  sostituito
dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata
dimora ai sensi dell'articolo 284  del  codice  civile  di  procedura
penale,  nonche'  dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, aggiunto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
c)  l'accesso  ai  contributi  di  cui  agli  articoli  1 e 1-bis del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  1985,  n. 297, e al decreto-legge 1› aprile
1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1›  giugno
1988, n. 176;
d)  l'istituzione  di  corsi statali sperimentali di cui all'articolo
86, comma 6, e le  utilizzazioni  di  personale  docente  di  cui  al
medesimo articolo 86, comma 7.
7. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono
altresi' speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono  con
fini  di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento dei
tossicodipendenti.
8.  Per  le finalita' indicate nel comma 1 dell'articolo 65 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le Regioni e le Province
autonome di cui al comma  7  sono  abilitate  a  ricevere  erogazioni
liberali  fatte  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a), del suddetto
articolo. Le Regioni e le Province  autonome  ripartiscono  le  somme
percepite tra gli enti di cui all'articolo 92, secondo i programmi da
questi  presentati  ed  i  criteri  predeterminati  dalle  rispettive
assemblee.
Art.  94.  -  (Convenzioni),  -  1.  L'esercizio  delle  funzioni  di
prevenzione,  di  riabilitazione  e  reinserimento   indicate   negli
articoli  90  e  91, nonche' la realizzazione di ogni altra opportuna
iniziativa della Regione o degli enti locali potranno essere  attuati
mediante  apposite  convenzioni da stipularsi tra le unita' sanitarie
locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 91 e  gli  enti,  le
cooperative  di  solidarieta'  sociale  o  le  associazioni  iscritti
nell'albo regionale o provinciale.
2.  Le  convenzioni  con  gli  enti,  le  cooperative di solidarieta'
sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio  estero
devono  coprire  per  tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di
assistenza sanitaria. Le convenzioni devono  prevedere  l'obbligo  di
comunicare  all'ente  concedente  il  numero  degli  assistiti  ed  i
risultati conseguiti nell'attivita' di prevenzione e recupero.
3.   Le   convenzioni  dovranno  essere  conformi  allo  schema  tipo
predisposto dal Ministro della sanita' ed a  quello  predisposto  dal
Ministro  di  grazia  e  giustizia ai fini di cui all'articolo 47-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo  12
della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
4.  L'attivita'  di  enti,  cooperative  di  solidarieta'  sociale  e
associazioni  in  esecuzione   delle   convenzioni   e'   svolta   in
collegamento   con   il  servizio  pubblico  che  ha  indirizzato  il
tossicodipendente ed e' sottoposta al controllo e agli  indirizzi  di
programmazione della Regione in materia".
2.  Nel  caso  le  Regioni  e le Provincie autonome non provvedano ad
istiruire gli albi di cui all'articolo 93  della  legge  22  dicembre
1975,  n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nel
termine di sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge, gli enti di cui all'articolo 92 della medesima legge
n. 685 del 1975, come sostituito dal comma 1 del  presente  articolo,
sono  temporaneamente  registrati  dalle  Regioni  e  dalle  Province
autonome, ai fini dei benefici previsti  dalla  legge  stessa,  sulla
base  di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti
di cui  al  comma  2,  lettera  a),  del  citato  articolo  93  e  di
autocertificazione  dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c),
dello  stesso  articolo  93.  I  predetti  enti,   nel   caso   siano
successivamente  ammessi  all'iscrizione  agli  albi, conservano come
anzianita' di iscrizione la data della suddetta registrazione.
-  Il  testo  degli  articoli  1  e  1-bis del D.L. n. 144/1985 e' il
seguente: "Art.  1.  -  1.  Il  Ministro  dell'interno  puo'  erogare
contributi  allo scopo di sostenere le attivite' per il recupero e il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2.  La  erogazione  di  contributi da parte del Ministro dell'interno
alle associazioni di volontariato,  cooperative  e  privati,  di  cui
all'art.   1-bis,   avviene  tramite  l'ente  locale  competente  per
territorio, fino a quadno non sara' regolata con una nuova  normativa
legislativa  la  disciplina  dei  rapporti  di enti e associazioni di
volontariato che  operano  sul  territorio  nazionale  nel  capo  del
recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
Art.  1-bis  -  1. I contributi, di cui all'art. 1, sono destinati ai
comuni,  alle  unita'  sanitarie  locali,  nonche'  ad  altri   enti,
associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza
scopo di lucro e con le specifiche finalita' di cui all'art.  1,  che
si  coordinino  con  le  strutture  delle unita' sanitarie locali con
apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non
rispettino  il  diritto  all'autodeterminazione dei tossicodipendenti
con interventi violenti o coattivi  contratti  allo  spirito  e  alle
norme dell'ordinamento.
2.  I  contributi  di  cui al presente decreto vengono erogati previa
presentazione  e  dimostrazione  dell'effettiva   realizzazione   dei
servizi  e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale
competente per territorio.
3.  I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i
propri bilanci, contenenti  anche  i  risultati  raggiunti,  all'ente
erogatore.
4.  I  contributi  vengono  ripartiti  sulla  base  dei  dati forniti
dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno  e  dei
criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita
presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio,  presieduta  dal sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-segretario  del  Consiglio
dei  Ministri  e  composta  da  un  rappresentante  per  ciascuno dei
Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e  giustizia  e  del
lavoro e della previdenza sociale nonche' da tre rappresentanti delle
regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto, dalla conferenza dei  presidenti  delle  regioni  e
dell'ANCI.   La  commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti,
formula  la  proposta  al  Ministro   dell'interno   riguardante   la
concessione dei contributi riferiti alle domande presentate".
-  Il  D.L.  n.  103/1988  reca:  "Rifinanziamento delle attivita' di
prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti".
- Per il testo dell'art. 86 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 26
della legge qui pubblicata.
-  L'art. 65 del testu unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. n. 917/1986, e' cosi' formulato:
"Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le spese relative ad opere
o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti  o  categorie
di  dipendenti  volontariamente sostenute per specifiche finalita' di
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto,  sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al
5 per mille dell'ammontare delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro
dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a)  le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone giuridiche che
perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate  nel
comma  1  o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi di
cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73, per
un  ammontare  complessivamente  non  superiore  al  2  per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi
sede nel  Mezzogiorno  che  perseguono  esclusivamente  finalita'  di
ricerca  scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di istituti
di istruzione universitaria, per un  ammontare  complessivamente  non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
3.  Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del
comma 1 dell'art. 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi
indicati;  le erogazioni liberali di cui alla lettera r) dello stesso
articolo sono deducibili nel limite  del  2  per  cento  del  reddito
d'impresa  dichiarato,  ferme  restando  le  altre  disposizioni  ivi
stabilite.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precednti
commi e nel comma 1 dell'art. 62 non sono ammesse in deduzione".
 
          Note all'art. 28:
          - Gli articoli 12 e seguenti del codice civile disciplinano
          l'acquisto della personalita' giuridica delle  associazioni
          di carattere privato.
          -  Il testo dell'art. 47-bis della legge n. 354/1975 (Norme
          sull'ordinamento  penitenziario  e  sull'esecuzione   delle
          misure  privative  e limitative della liberta'), introdotto
          dall'art. 4-ter del D.L.  n.  144/1985  e  come  sostituito
          dall'art. 12 della legge n.  663/1986, e' il seguente:
          "Art.  47-bis (Affidamento in prova in casi particolari). -
          1. se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al
          comma  1  dell'art.  47, deve essere eseguita nei confronti
          di persona tossicodipendente o alcooldipendente  che  abbia
          in  corso  un  programma  di recupero o che ad esso intenda
          sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento  di
          essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire
          o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla  base  di  un
          programma da lui concordato con una unita' sanitaria locale
          o con uno degli enti, associazioni, cooperative  o  privati
          di  cui all'art. 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  giugno
          1985,   n.   297.   Alla   domanda   deve  essere  allegata
          certificazione  rilasciata  da  una   struttura   sanitaria
          pubblica  attestante  lo  stato  di  tossicodipendenza o di
          alcooldipendenza e la idoneita', ai fini del  recupero  del
          condannato, del programma concordato.
          2.  Si  applica la procedura di cui al comma 4 dell'art. 47
          anche se la domanda e'  presentata  dopo  che  l'ordine  di
          carcerazione  e'  stato  eseguito.  In tal caso il pubblico
          ministero  o  il  pretore  ordina  la   scarcerazione   del
          condannato.
          3.  Il  tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al
          condannato che ne sia privo, fissa senza  indugio  la  data
          della   trattazione,  dandone  avviso  al  richiedente,  al
          difensore e al  pubblico  ministero  almeno  cinque  giorni
          prima.   Se   non   e'  possibile  effettuare  la  notifica
          dell'avviso al  condannato  nel  domicilio  indicato  nella
          richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale
          di sorveglianza dichiara inammissibile al richiesta.
          4.  Ai  fini  della decisione, il tribunale di sorveglianza
          puo' anche acquisire copia degli atti  del  procedimento  e
          disporre  gli opportuni accertamenti in ordine al programma
          terapeutico concordato; deve atresi' accertare che lo stato
          di  tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del
          programma   di   recupero   non   siano   preordinati    al
          conseguimento del beneficio.
          5.  Dell'ordinanza  che  conclude  il  procedimento e' data
          immediata comunicazione al pubblico ministero o al  pretore
          competente per l'esecuzione, il quale, se l'affidamento non
          e' disposto, emette ordine di carcerazione.
          6.  Se  il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento,
          tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle
          che  determinano  le modalita' di esecuzione del programma.
          Sono altresi' stabilite  le  prescrizioni  e  le  forme  di
          controllo   per   accertare   che  il  tossicodipendente  o
          l'alcooldipendente  prosegue  il  programma  di   recupero.
          L'esecuzione  della  pena  si considera iniziata dalla data
          del verbale di affidamento.
          7.  L'affidamento  in  prova  al  servizio sociale non puo'
          essere disposto, ai sensi del presente  articolo,  piu'  di
          due volte.
          8.  Si  applica,  per quanto non diversamente stabilito, la
          disciplina prevista dalla  presente  legge  per  la  misura
          alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale".
          -  Il testo dell'art. 284 del codice di procedura penale e'
          il seguente:
          "Art.  284  (Arresti domiciliari) - 1. Con il provvedimento
          che dispone gli arresti domiciliari, il  giudice  prescrive
          all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o
          da altro  luogo  di  privata  dimora  ovvero  da  un  luogo
          pubblico di cura o di assistenza.
          2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o divieti
          alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con  persone
          diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
          3.  Se  l'imputato  non puo' altrimenti provvedere alle sue
          indispensabili esigenze di vita ovvero versa in  situazione
          di  assoluta  indigenza,  il  giudice  puo' autorizzarlo ad
          assentarsi nel corso della giornata dal  luogo  di  arresto
          per  il  tempo  strettamente necessario per provvedere alle
          suddette  esigenze  ovvero  per  esercitare  una  attivita'
          lavorativa.
          4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di
          propria iniziativa, possono  controllare  in  ogni  momento
          l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
          5.  L'imputato  agli  arresti  domiciliari  si considera in
          stato di custodia cautelare".
          -  Il  testo  dell'art.  47-ter  della  legge  n. 354/1975,
          introdotto dall'art. 13 della  legge  n.  663/1986,  e'  il
          seguente:
          "Art.  47-ter  (Detenzione domiciliare). - 1. La pena della
          reclusione non superiore a due anni, anche  se  costituente
          parte   residua   di   maggior   pena,   nonche'   la  pena
          dell'arresto, possono essere espiate, se non  vi  e'  stato
          affidamento  in  prova  al  servizio sociale, nella propria
          abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in  un
          luogo  pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:
          1)  donna  incinta  o  che  allatta la propria prole ovvero
          madre di prole  di  eta'  inferiore  a  tre  anni  con  lei
          convivente;
          2)  persona  in  condizioni di salute particolarmente gravi
          che richiedono costanti contatti  con  i  presidi  sanitari
          territoriali;
          3)  persona  di  eta' superiore a 65 anni, se inabile anche
          parzialmente;
          4)  persona  di  eta'  minore  di  21  anni, per comprovate
          esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
          2.  La  detenzione  domiciliare  non  puo'  essere concessa
          quando  e'  accertata  l'attualita'  di  collegamenti   del
          condannato  con la criminalita' organizzata o di una scelta
          di criminalita'.
          3. Se la condanna di cui al comma 1 deve esere eseguita nei
          confronti di persona che trovasi in stato di liberta' o  ha
          trascorso  la  custodia  cautelare, o la parte terminale di
          essa, in regime  di  arresti  domiciliari,  si  applica  la
          procedura di cui al comma 4 dell'art. 47.
          4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione
          domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito
          dal  secondo  comma  dell'art.  254-quater  del  codice  di
          procedura penale (vedi ora l'art. 284, commi  3  e  4,  del
          nuovo  codice  di procedura penale, approvato con D.P.R. n.
          447/1988, n.d.r.). Si applica il quinto comma del  medesimo
          articolo.  Determina  e impartisce altresi' le disposizioni
          per gli interventi del servizio sociale. Tali  prescrizioni
          e  disposizioni possono essere modificate dal magistrato di
          sorveglianza competente per il luogo in cui  si  svolge  la
          detenzione domiciliare.
          5.  Il  condannato  nei  confronti del quale e' disposta la
          detenzione  domiciliare  non  e'   sottoposto   al   regime
          penitenziario  previsto dalla presente legge e dal relativo
          regolamento   di    esecuzione.    Nessun    onere    grava
          sull'amministrazione  penitenziaria per il mantenimento, la
          cura e l'assistenza medica del condannato  che  trovasi  in
          detenzione domiciliare.
          6.   La   detenzione   domiciliare   e'   revocata   se  il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          presecuzione delle misure.
          7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le
          condizioni previste nel comma 1.
          8.  Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella
          propria abitazione o in un altro dei  luoghi  indicati  nel
          comma  1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art. 385
          del codice penale. Si applica la  disposizione  dell'ultimo
          comma dello stesso articolo.
          9.  La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la
          sospensioe del  beneficio  e  la  condanna  ne  importa  la
          revoca".