Art. 29.
1.  Il  titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito
dal seguente:
"TITOLO XI - INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI
Art.  95.  -  (Terapia  volontaria e anonimato). - 1. Chiunque fa uso
personale  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope puo' chiedere al
servizio  pubblico  per  le tossicodipendenze di essere sottoposto ad
accertamenti  diagnostici  e  di  definire un programma terapeutico e
socio-riabilitativo.
2.  Qualora  si  tratti  di  persona  minore  di  eta'  o incapace di
intendere  e  di  volere la richiesta d'intervento puo' essere fatta,
oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su
di lui la potesta' parentale o la tutela.
3.   Gli   interessati,   a   loro   richiesta,  possono  beneficiare
dell'anonimato  nei  rapporti  con i servizi, i presidi e le struture
delle  unita'  sanitarie locali, nonche' con i medici, gli assistenti
sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4.  Gli  esercenti la professione medica che assistono persone dedite
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo,
avvalersi    dell'ausilio    del    servizio    pubblico    per    le
tossicodipendenze.
5.  In  ogni  caso,  salvo  quanto  previsto  al comma 6, e dopo aver
informato  l'interessato  del  proprio  diritto all'anonimato secondo
quanto  previsto  dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto
servizio    una    scheda   sanitaria   contenente   le   generalita'
dell'interessato,  la  professione,  il  grado  di istruzione, i dati
anamnestici  e  diagnostici  e i risultati degli accertamenti e delle
terapie praticate.
6.  Coloro  che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro
scheda  danitaria  non  contenga  le  generalita'  ne' altri dati che
valgano alla loro identificazione.
7.  I  dipendenti  del servizio pubblico per le tossicodipendenze non
possono  essere  obbligati  a  deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione   della   propria   professione,  ne'  davanti  all'autorita'
giudiziaria,e'  davanti  ad altra autorita'. Agli stessi si applicano
le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si
estendono  le  garanzie  previste per il difensore dalle disposizioni
dell'articolo   103   del   codice  di  procedura  penale  in  quanto
applicabili.  La presente norma si applica anche a coloro che operano
presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le
convenzioni di cui all'articolo 94.
8.  Ogni  Regione  o  Provincia  autonoma provvedera' ad elaborare un
modello  unico  regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite
l'Ordine  dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni Provincia,
ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali.
9.  Il  modello  di  scheda  sanitaria dovra' prevedere un sistema di
codifica  atto  a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad
evitare duplicazioni di carteggio.
Art.    96.   -   (Segnalazioni   al   servizio   pubblico   per   le
tossicodipendenze). - 1. L'esercente la professione medica che visita
o  assiste  persona  che  fa uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope  deve  farne  segnalazione  al  servizio  pubblico  per le
tossicodipendenze  competente per territorio. La segnalazione avviene
fermo restando l'obbligo dell'anonimato.
2.  L'autorita' giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento,
quando  venga  a  conoscenza  di persone che facciano uso di sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  deve  farne  segnalazione  al  servizio
pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui
al  comma  2,  ha  l'obbligo  di chiamare la persona segnalata per la
definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Art.    97.    -    (Definizione    del   programma   terapeutico   e
socio-riabilitativo).    -   1.   Il   servizio   pubblico   per   le
tossicodipendenze,   compiuti  i  necessari  accertamenti  e  sentito
l'interessato,  che  puo'  farsi  assistere  da  un medico di fiducia
autorizzato   a   presenziare   anche  agli  accertamenti  necessari,
definisce    un    programma    terapeutico   e   socio-riabilitativo
personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del
tossicodipendente  lo  consentano,  in collaborazione con i centri di
cui all'articolo 91 e avvalenendosi delle cooperative di solidarieta'
sociale e delle associazioni di cui all'articolo 92, inziaitive volte
ad  un  pieno  inserimento  sociale  attraverso  l'orientamento  e la
formazione   professionale,  attivita'  di  pubblica  utilita'  o  di
solidarieta'   sociale.   Nell'ambito   del  programma,  in  casi  di
ricnosciute    necessita'    ed   urgenza,   il   servizio   per   le
tossicodipendenze   puo'   disporre  l'effettuazione  di  terapie  di
disintossicazione,  nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici
adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione
del programma da parte del tossicodipendente.
2.  Il  programma  deve  essere formulato nel rispetto della dignita'
della  persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e
di   studio   e   delle   condizioni  di  vita  familiare  e  sociale
dell'assuntore.
3.  Il  programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o
presso  strutture  riabilitative  iscritte  in  un  albo  regionale o
provinciale  o,  in  alternativa,  con  l'assistenza  del  medico  di
fiducia.
4.  Quando  l'interessato  ritenga  di  attuare  il  programma presso
strutture  riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale,
la  scelta  puo' cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio
nazionale,  ovvero  iscritta  negli  albi  ai sensi dell'articolo 93,
comma  5,  secondo  periodo,  che dichiari di essere in condizioni di
accoglierlo.
5.  Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle
segnalazioni  previste  nell'articolo  96 ovvero del provvedimento di
cui   all'articolo   72,  comma  9,  definisce,  entro  dieci  giorni
decorrenti   dalla   data  di  ricezione  della  segnalazione  o  del
provvedimento     suindicato,     il    programma    terapeutico    e
socio-riabilitativo.
Art.  98  -  (Verifica  del  trattamento in regime di sospensione del
procedimento). - 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato
disposto  in  regime di sospensione del procedimento o di sospensione
dell'esecuzione  della  pena  ai  sensi  della  presente legge, viene
trasmessa dalla unita' sanitaria locale competente per territorio, su
richiesta   dell'autorita'   che  ha  disposto  la  sospensione,  una
relazione  secondo  modalita' definite con decreto del Ministro della
sanita',  di  concerto  con  il  Ministero  di  grazia  e  giustizia,
relativamente  all'andamento  del  programma,  al  comportamento  del
soggetto  e  ai  risultati conseguiti a seguito della ultimazione del
programma  stesso,  in  termini  di  cessazione  di  assunzione delle
sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge.
Art.  99.  - (Lavoratori tossicodipendenti). - 1. I lavoratori di cui
viene  accertato  lo  stato  di  tossicodipendenza, i quali intendono
accedere  ai  programmi  terapeutici  e  di  riabilitazione  presso i
servizi  sanitari  delle unita' sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative  e  socio-assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato  hanno  diritto  alla conservazione del posto di lavoro
per  il  tempo  in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e'
dovuta  all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per
un periodo non superiore a tre anni.
2.  I  contratti  collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il
pubblico   impiego   possono  determinare  specifiche  modalita'  per
l'esercizio  della  facolta' di cui al comma 1. Salvo piu' favorevole
disciplina   contrattuale,   l'assenza   di   lungo  periodo  per  il
trattamento   terapeutico-riabilitativo   e'   considerata,  ai  fini
normativi,   economici  e  previdenziali,  come  l'aspettativa  senza
assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I
lavoratori,  familiari  di un tossicodipendente, possono a loro volta
essere  posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere
al  programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente
qualora   il   servizio   per  le  tossicodipendenze  ne  attesti  la
necessita'.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e' consentito
il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo
1,  secondo  comma,  lettera  b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Nell'ambito  del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non
possono avere una durata superiore ad un anno.
4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  vigenti  che  richiedono il
possesso  di  particolari  requisiti  psico-fisici e attitudinali per
l'accesso  all'impiego,  nonche'  quelle  che, per il personale delle
Forze  armate  e  di  polizia,  per quello che riveste la qualita' di
agente  di  pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti
previsti  dall'articolo  2  della  legge  13  dicembre  1986, n. 874,
disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.
Art.  100. - (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza). - 1. Gli
appartenenti  alle  categorie  di lavoratori destinati a mansioni che
comportano  rischi  per  la sicurezza, la incolumita' e la salute dei
terzi,  individuate  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
previdenza  sociale  di  concerto con il Ministro della sanita', sono
sottoposti,  a  cura  di strutture pubbliche nell'ambito del servizio
sanitario  nazionale  e a spese del datore di lavoro, ad accertamento
di   assunzione  in  servizio  e,  successivamente,  ad  accertamenti
periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli
accertamenti e le loro modalita'.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso
del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il
lavoratore  dall'espletamento  della mansione che comporta rischi per
la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.
4.  In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3,
il  datore  di lavoro e' punito con l'ammenda da lire dieci milioni a
lire cinquanta milioni.
Art.  101.  -  (Prestazioni  socio-sanitarie  per detenuti). - 1. Gli
interventi  curativi,  riabilitativi,  previsti,  secondo  i principi
della  presente  legge,  possono  essere  richiesti  dai detenuti con
problemi di tossicodipendenza all'interno degli istituti carcerari.
2.   Le  unita'  sanitarie  locali,  d'intesa  con  gli  istituti  di
prevenzione  e  pena  ed  in  collaborazione  con  i servizi sanitari
interni   dei   medesimi  istituti,  provvendono  alla  cura  e  alla
riabilitazione dei deternuti tossicodipendenti o alcoolisti.
Art. 102. - (Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero). 1.
Il  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con il Ministro degli affari
esteri,  in  base  alle  disposizioni dell'articolo 37 della legge 23
dicembre  1978,  n.  833,  assicura,  tramite  convenzioni  o accordi
bilaterali  con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si
trovano all'estero, il soccorso immediatato, l'assistenza sanitaria e
la  organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in
Italia   fornendo   apposita  comunicazione  alle  competenti  unita'
sanitarie locali per successivi interventi".
2.  Le  Regioni e le Province autonome provvedono agli adempimenti di
cui al comma 8 dell'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
come  sostituito  dal comma 1 del presente articolo, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  98,  comma  1, della legge 22
dicembre  1975,  n.  685,  come  sostituito  dal comma 1 del presente
articolo,  sara'  emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4.  IL  decreto  di  cui  al comma 1 dell'articolo 100 della legge 22
dicembre  1975,  n.  685,  come  sostituito  dal comma 1 del presente
articolo,  sara'  emanato  entro  due  mesi  dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 29:
          - Il testo degli articoli 200 e 103 del codice di procedura
          penale e' il seguente:
          "Art.  200 (Segreto professionale). - 1. Non possono essere
          obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per  ragione
          del  proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi
          in  cui  hanno   l'obbligo   di   riferirne   all'autorita'
          giudiziaria:
          a)  i ministeri di confessione religiose, i cui statuti non
          contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
          b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici
          e i notai;
          c)  i  medici  e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e
          ogni altro esercente una professione sanitaria;
          d)  gli  esercenti  altri  uffici o professioni ai quali la
          legge  riconosce  la  facolta'  di  astenersi  dal  deporre
          determinata dal segreto professionale.
          2.   Il   giudice,   se   ha  motivo  di  dubitare  che  la
          dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
          sia  infondata,  provvede  agli  accertamenti necessari. Se
          risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
          3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai
          giornalisti     professionisti      iscritti      nell'albo
          professionale,  relativamente  ai  nomi delle persone dalle
          quali  i  medesimi  hanno  avuto   notizie   di   carattere
          fiduciario  nell'esercizio della loro professione. Tuttavia
          se le notizie sono indispensabili ai fini della  prova  del
          reato  per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere
          accertata solo  attraverso  l'identificazione  della  fonte
          della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
          la fonte delle sue informazioni".
          "Art.  103  (Garanzie  di  liberta' del difensore). - 1. Le
          ispezioni e le perquisizioni  negli  uffici  dei  difensori
          sono consentite solo:
          a)  quando  essi  o  altre persone che svolgano stabilmente
          attivita' nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente
          ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
          b)  per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato
          o   per   ricercare   cose   o   persone   specificatamente
          predeterminate.
          2.  Presso  i  difensori e i consulenti tecnici non si puo'
          procedere  a  sequestro  di  carte  o  documenti   relativi
          all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del
          reato.
          3.   Nell'accingersi   a   eseguire   una   ispezione,  una
          perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un  difensore,
          l'autorita'  giudiziaria  a  pena  di  nullita'  avvisa  il
          consiglio  dell'ordine  forense  del   luogo   perche'   il
          presidente  o  un  consigliere  da  questo  delegato  possa
          assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e  ne
          fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
          4.  Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli
          uffici  dei  difensori  procede  personalmente  il  giudice
          ovvero,  nel  corso delle indagini preliminari, il pubblico
          ministero in forza di motivato  decreto  di  autorizzazione
          del giudice.
          5.   Non   e'   consentita   l'intercettazione  relativa  a
          conversazioni o  comunicazioni  dei  difensori,  consulenti
          tecnici  e loro ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi e le
          persone da loro assistite.
          6.  Sono  vietati  il  sequestro  e ogni forma di controllo
          della corrispondenza tra l'imputato ed il proprio difensore
          in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
          che  l'autorita'  giudiziaria  abbia  fondato   motivo   di
          ritenenre che si tratti di corpo del reato.
          7.  Salvo  quanto  previsto  dal comma 3 e dall'art. 271, i
          risultati  delle   ispezioni,   perquisizioni,   sequestri,
          intercettazioni  di conversazioni o comunicazioni, eseguiti
          in violazione delle disposizioni  precedenti,  non  possono
          essere utilizzati".
          - Per il testo dell'art. 94 della legge n. 685/1975 si veda
          l'art. 28 della legge qui pubblicata.
          -  Per  il  testo degli articoli 91, 92 e 93 della legge n.
          685/1975 si veda l'art. 28 della legge qui pubblicata.
          -  Per  il  testo  dell'art.  72  della  medesima  legge n.
          685/1975 si veda l'art. 15 della legge qui pubblicata.
          -  Il  testo  dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della
          legge n.  230/1962 (Disciplina del contratto  di  lavoro  a
          tempo determinato e' il seguente:
          "E'  consentita l'apposizione di un termine alla durata del
          contratto:
          (omissis);
          b)   quando   l'assunzione   abbia   luogo  per  sostituire
          lavoratori assenti e per i quali sussiste il  diritto  alla
          conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
          a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito  e
          la causa della sua sostituzione".
          -  Il  testo  dell'art.  2  della  legge n. 874/1986 (Norme
          concernenti i limiti di altezza per  la  partecipazione  ai
          concorsi pubblici) e' il seguente:
          "Art.  2. - Entro i successivi novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con proprio decreto,
          sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali
          piu'  rappresentative  e  la  Commissione  nazionale per la
          realizzazione della parita'  tra  uomo  e  donna  istituita
          presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  le
          mansioni e qualifiche speciali per le quali  e'  necessario
          definire  un limite di altezza e la misura di detto limite.
          2.  La  norma  di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi
          gia' banditi alla data di entrata in vigore della  presente
          legge".
          -Il testo dell'art. 37 della legge n. 833/1978 (Istituzione
          del servizio sanitario nazionale) e' il seguente:
          "Art.   37   (Delega   per  la  disciplina  dell'assistenza
          sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune
          di  Campione  d'Italia  ed  al  personale  navigante). - Il
          Governo e' delegato ad emanare entro il 31  dicembre  1979,
          su  proposta  del Ministro della sanita', di concerto con i
          Ministeri  degli  affari  esteri,  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale,  uno  o  piu' decreti aventi valore di
          legge    ordinaria    per     disciplinare     l'erogazione
          dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero,
          secondo i principi generali  della  presente  legge  e  con
          l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
          a)  dovra' essere assicurata attraverso forme di assistenza
          diretta o indiretta, la tutela della salute dei  lavoratori
          e  dei  loro familiari aventi diritto, ivi compresi, i casi
          d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto  il  periodo
          di  permanenza  all'estero  connesso  alla  prestazione  di
          attivita' lavorativa, qualora tali soggetti non  godano  di
          prestazioni  assistenziali garantite da leggi locali o tali
          prestazioni  siano  palesemente  inferiori  ai  livelli  di
          prestazini  sanitarie  stabiliti con le modalita' di cui al
          secondo comma dell'art. 3;
          b)  dovranno essere previste particolari forme e procedure,
          anche  attraverso  convenzioni  dirette,  per  l'erogazione
          dell'assistenza   ai  dipendenti  dello  Stato  o  di  enti
          pubblici, ai loro  familiari  aventi  diritto,  nonche'  ai
          contrattisti  stranieri,  che prestino la loro opera presso
          rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni,
          scolastiche  e  culturali ovvero in delegazioni o uffici di
          enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
          c)   dovranno   essere   previste   specifiche   norme  per
          disciplinare l'assistenza sanitaria ai  cittadini  italiani
          residenti   nel   comune   di  Campione  d'Italia  per  gli
          interventi che pur compresi fra quelli previsti dal secondo
          comma  dell'art.  3, non possono essere erogati dall'unita'
          sanitaria locale di cui fa parte il comune, a  causa  della
          sua eccezionale collocazione geografica.
          Restano   salve  le  norme  che  disciplinano  l'assistenza
          sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza
          stessa  in  virtu'  di  trattati  e  accordi internazionali
          bilaterali o  multilaterali  di  reciprocita'  sottoscritti
          dall'Italia,  nonche'  in  attuazione  della legge 2 maggio
          1969, n. 302.
          Entro  il termine di cui al primo comma il Governo delegato
          ad emanare, su proposta  del  Ministro  della  sanita',  di
          concerto  con  i  Ministri  della  marina  mercantile,  dei
          trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di
          legge     ordinaria     per    disciplinare    l'erogazione
          dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo
          e  dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con
          l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella  presente
          legge,  tenuto  conto  delle condizioni specifiche di detto
          personale".