Art. 3 
1. Dopo l'articolo 1 della legge  22  dicembre  1975,  n.  685,  sono
inseriti i seguenti: 
"Art. 1-bis - (Attribuzioni del  Ministro  della  sanita').  -  1  Il
Ministro della sanita' nell'ambito delle proprie competenze: 
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi
per le attivita' di prevenzione del consumo  e  delle  dipendenze  da
sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per  la  cura  e  il
reinserimento   sociale   dei   soggetti   dipendenti   da   sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool; 
b)  partecipa  ai  rapporti,  sul  piano   internazionale,   con   la
Commissione degli stupefacenti e  con  l'Organo  di  Controllo  sugli
stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite  e
con il Fondo delle Nazioni Unite per il  controllo  dell'abuso  delle
droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica
europea  e  con  ogni  altra  organizzazione  internazionale   avente
competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine  cura
l'aggiornamento  dei  dati  relativi  alle  quantita'   di   sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  effettivamente   importate,   esportate,
fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso  gli
enti o le imprese autorizzati; 
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi
per il rilevamento  epidemiologico  da  parte  delle  Regioni,  delle
province autonome e di Trento e di Bolzano e delle  unita'  sanitarie
locali,  concernente  le  dipendenze  da   alcool   e   da   sostanze
stupefacenti o psicotrope; 
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la  produzione,  la
fabbricazione l'impiego il commercio, l'esportazione, l'importazione,
il transito, l'acquisto, la vendita e la  detenzione  delle  sostanze
stupefacenti o  psicotrope  nonche'  quelle  per  la  produzione,  il
commercio,  l'esportazione,  l'importazione  e  il   transito   delle
sostanze suscettibili  di  impiego  per  la  produzione  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; 
e) stabilisce con proprio decreto: 
1) l'elenco annuale delle  imprese  autorizzate  alla  fabbricazione,
all'impiego e al commercio all'ingrosso di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, nonche' di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; 
2) le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di
sanita', curandone il tempestivo aggiornamento; 
3) le indicazioni relative alla  confezione  dei  farmaci  contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope; 
4) i limiti e le modalita' di impiego dei farmaci sostitutivi; 
f) verifica, ad un anno, a due anni, a  tre  anni  e  a  cinque  anni
dall'entrata in commercio di nuovi  farmaci,  la  loro  capacita'  di
indurre dipendenza nei consumatori; 
g) promuove, in collaborazione  con  i  Ministri  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica  e  di  grazia  e  giustizia,
studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici,  tossicologici,
medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi  e
giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco; 
h) promuove, in collaborazione con le  Regioni,  iniziative  volte  a
eliminare   il   fenomeno   dello    scambio    di    siringhe    tra
tossicodipendenti,  favorendo  anche  l'immissione  nel  mercato   di
siringhe monouso autobloccanti. 
Art. 1-ter - (Istituzione del Servizio centrale e per  le  dipendenze
da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). -  1.  E'  istituito
presso il  Ministero  della  sanita'  il  Servizio  centrale  per  le
dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope. 
2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo  e  coordinamento
per  le  politiche  e  i  programmi  inerenti  il  trattamento  delle
dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con
parere  obbligatorio  del  Consiglio  sanitario  nazionale.   Inoltre
provvede a: 
a)  raccogliere  i  dati  epidemiologici  e  le   statistiche   circa
l'andamento  dei  consumi,  delle  violazioni   delle   norme   sulla
circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da
alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope; 
b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle  Regioni  relativi
all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o  psicotrope
e da alcool, nonche' agli interventi di prevenzione,  di  cura  e  di
recupero sociale e presentare annualmente un rapporto  sulla  materia
al Ministro della sanita'; 
c) raccogliere ed elaborare i dati relativi  al  numero  dei  servizi
pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool,  ai
contributi ad essi singolarmente erogati,  nonche'  al  numero  degli
utenti assistiti  ed  ai  risultati  conseguiti  nelle  attivita'  di
recupero e prevenzione messe in atto; 
d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni  in  materia  di
sostanze stupefacenti o psicotrope per  le  quali  e'  competente  il
Ministro della sanita'; 
e) esprimere, sentito l'Istituto  superiore  di  sanita',  il  parere
motivato in ordine alla concessione di  licenza  di  importazione  di
materie  prime  per  la  produzione  e   l'impiego   delle   sostanze
stupefacenti o psicotrope; 
f)  procedere  all'accertamento  qualitativo  e  quantitativo   delle
sostanze stupefacenti o psicotrope messe a diposizione  del  Ministro
della sanita' ai sensi dell'articolo 80-quarter; 
g) elencare gli additivi aversivi  non  tossici  da  immettere  nelle
confezioni commerciali di solventi inalabili. 
h)  individuare  sostanze  da   taglio   contenute   nelle   sostanze
stupefacenti o psicotrope. 
3. Il Servizio centrale, per gli eventuali  controlli  analitici,  si
avvale  dei  laboratori  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  o  di
istituti universitari. 
Art. 1-quater - (Composizione del Servizio centrale per le  dipedenze
da alcool e sostanze stupefacenti o  psicotrope).  -  1  Al  servizio
centrale per le  dipendenze  da  alcool  e  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope e' proposto un  dirigente  generale  del  Ministero  della
sanita'. 
2. Il Ministro  provvede  alla  costituzione  del  Servizio  centrale
articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza  da
sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle  infezioni
da  HIV  tra  i  tossicodipendenti  e  altre   patologie   correlate,
all'alcoolismo e al tabagismo prepondendovi i  dirigenti  di  cui  al
comma 3. 
3. Nella tabella  XIX,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
a) il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una unita'; 
b) il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due unita'; 
c) il quadro C, livello di funzione E,  e'  incrementato  di  quattro
unita'; 
2. Gli indirizzi di cui all'articolo 1-bis della  legge  22  dicembre
1975, n. 685, inserito  dal  comma  1  del  presente  articolo,  sono
determinati entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. Il decreto di cui al medesimo  articolo  1-bis,
comma 1, lettera e), e' emanato entro settanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
3. La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da  alcool
e sostanze stupefacenti o psicotrope ha  luogo  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
4. All'onere derivante  dalla  applicazione  dell'articolo  1-quarter
della legge 22 dicembre  1975,  n.  685  inserito  dal  comma  1  del
presente articolo, valutato in lire 360 milioni  per  ciascuno  degli
esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede  con  la  riduzione  di  pari
importo dello stanziamento di cui all'articolo  39,  comma  2,  della
presente legge. 
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con  proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Nota all'art. 3:
          -  Per il testo dell'art. 1 della legge n. 685/1975 si veda
          l'art. 1 della legge qui pubblicata.
          -  Per il testo dell'art. 69-bis della legge n. 685/1975 si
          veda l'art. 12 della legge qui pubblicata.
          - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 685/1975 si veda
          la successiva nota all'art. 7.
          -  Il  testo  dell'art. 80-quarter della legge n. 685/1975,
          introdotto  dall'art.  3  del  D.L.  n.  144/1985,  e'   il
          seguente:
          "Art.  80-quater  (Destinazione dei campioni delle sostanze
          sequestrate). - Il servizio centrale  antidroga,  istituito
          nell'ambito  del  Dipartimento  di  pubblica sicurezza puo'
          chiedere all'autorita' giudiziaria la  consegna  di  alcuni
          campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono
          essere motivamente richiesti dalle singole forze di polizia
          o  dal Ministero della sanita' tramite il servizio centrale
          antidroga. L'autorita' guidiziaria, se la  quantita'  delle
          sostanze  sequestrate  lo  consente, e se le richieste sono
          pervenute prima dell'esecuzione dell'ordine di distruzione,
          accoglie  le  richieste  stesse dando la priorita' a quelle
          del servizio centrale antidroga e  determina  le  modalita'
          della consegna".
          -  Il  D.P.R.  n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni
          dirigenziali nelle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo".   La tabella XIX allegata al citato
          D.P.R. n. 748/1972  determina  la  dotazione  organica  dei
          dirigenti del Ministero della sanita'.