Art. 3 1. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis - (Attribuzioni del Ministro della sanita'). - 1 Il Ministro della sanita' nell'ambito delle proprie competenze: a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attivita' di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool; b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di Controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati; c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle province autonome e di Trento e di Bolzano e delle unita' sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione l'impiego il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; e) stabilisce con proprio decreto: 1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; 2) le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanita', curandone il tempestivo aggiornamento; 3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 4) i limiti e le modalita' di impiego dei farmaci sostitutivi; f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacita' di indurre dipendenza nei consumatori; g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco; h) promuove, in collaborazione con le Regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti. Art. 1-ter - (Istituzione del Servizio centrale e per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. E' istituito presso il Ministero della sanita' il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a: a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope; b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle Regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonche' agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanita'; c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonche' al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita' di recupero e prevenzione messe in atto; d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e' competente il Ministro della sanita'; e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a diposizione del Ministro della sanita' ai sensi dell'articolo 80-quarter; g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili. h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope. 3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanita' o di istituti universitari. Art. 1-quater - (Composizione del Servizio centrale per le dipedenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1 Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e' proposto un dirigente generale del Ministero della sanita'. 2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo prepondendovi i dirigenti di cui al comma 3. 3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 sono apportate le seguenti modifiche: a) il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una unita'; b) il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due unita'; c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro unita'; 2. Gli indirizzi di cui all'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sono determinati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al medesimo articolo 1-bis, comma 1, lettera e), e' emanato entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope ha luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1-quarter della legge 22 dicembre 1975, n. 685 inserito dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della presente legge. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 1 della legge qui pubblicata. - Per il testo dell'art. 69-bis della legge n. 685/1975 si veda l'art. 12 della legge qui pubblicata. - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 685/1975 si veda la successiva nota all'art. 7. - Il testo dell'art. 80-quarter della legge n. 685/1975, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 144/1985, e' il seguente: "Art. 80-quater (Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate). - Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza puo' chiedere all'autorita' giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita' tramite il servizio centrale antidroga. L'autorita' guidiziaria, se la quantita' delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima dell'esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalita' della consegna". - Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". La tabella XIX allegata al citato D.P.R. n. 748/1972 determina la dotazione organica dei dirigenti del Ministero della sanita'.