Art 31.
1. Durante il periodo di affidamento di cui all'articolo 47-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12  della
legge   10   ottobre  1986,  n.  663,  e  all'articolo  4-sexies  del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunita'
puo' accompagnare o far accompagnare da persona  di  sua  fiducia  il
tossicodipendente  fuori  della  comunita' in casi di necessita' o di
urgenza dipendenti da ragioni di  assistenza  sanitaria  o  da  gravi
motivi   familiari   dandone  immediata  comunicazione  all'autorita'
giudiziaria.
 
          Note all'art. 31:
          -  Per il testo dell'art. 47-bis della legge n. 354/1975 si
          veda la precedente nota all'art. 28.
          -  Il  testo  dell'art.  4-sexies  del  D.L. 144/1985 e' il
          seguente:
          "Art.  4-sexies. - 1. Nel concedere la liberta' nei casi in
          cui   e'   consentita,    se    l'imputato    e'    persona
          tossicodipendente  o  alcooldipendente  che  stia eseguendo
          un'attivita'  di  recupero  sulla  base  di  un   programma
          terapeutico  concordato  fra  il soggetto e le strutture di
          cui all'art. 1-bis, l'autorita' giudiziaria  valuta,  oltre
          alle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 277 del
          codice di procedura penale (vedi ora l'art. 299  del  nuovo
          codice   di  procedura  penale,  approvato  con  D.P.R.  n.
          447/1988, n.d.r.), anche la possibilita' che  il  programma
          terapeutico  possa piu' utilmente preseguire con l'imputato
          in stato di liberta'.
          2.  Le disposizioni del comma precedente si applicano anche
          quando il programma terapeutico, iniziato  nello  stato  di
          liberta',  sia stato interrotto dall'esecuzione dell'ordine
          o del mandato di cattura.
          3.  L'autorita'  giudiziairia,  con il provvedimento con il
          quale  concede  la  liberta'  provvisoria,   stabilisce   i
          controlli   per   accertare   che  il  tossicodipendente  o
          l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero".