Art 31. 1. Durante il periodo di affidamento di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e all'articolo 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunita' puo' accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunita' in casi di necessita' o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria.
Note all'art. 31: - Per il testo dell'art. 47-bis della legge n. 354/1975 si veda la precedente nota all'art. 28. - Il testo dell'art. 4-sexies del D.L. 144/1985 e' il seguente: "Art. 4-sexies. - 1. Nel concedere la liberta' nei casi in cui e' consentita, se l'imputato e' persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo un'attivita' di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'art. 1-bis, l'autorita' giudiziaria valuta, oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 277 del codice di procedura penale (vedi ora l'art. 299 del nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447/1988, n.d.r.), anche la possibilita' che il programma terapeutico possa piu' utilmente preseguire con l'imputato in stato di liberta'. 2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato di liberta', sia stato interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura. 3. L'autorita' giudiziairia, con il provvedimento con il quale concede la liberta' provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero".