Art. 32.
1.  Il titolo XII della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito
dal seguente:
"TITOLO XII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art.  103.  -  (Inasprimento  delle  pene  pecuniarie).  - 1. Le pene
pecuniarie previste nei titoli I, II, II, IV, V e VI  della  presente
legge,  gia' raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli,
sono moltiplicate per cinque.
Art.  104.  -  (Integrazione  dell'articolo  362,  secondo comma, del
codice penale). - 1. Nell'articolo 362,  secondo  comma,  del  codice
penale,  dopo  le  parole:  "a  querela  della  persona  offesa" sono
aggiunte le seguenti: "ne' si applica ai responsabili delle comunita'
terapeutiche   socio-riabilitative  per  fatti  commessi  da  persone
tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da
un servizio pubblico".
Art.  105.  - (Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958,
n. 75). - 1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo
il  numero 7 e' aggiunto, in fine, il seguente numero:  "7-bis) se il
fatto e' commesso ai danni di una persona tossicodipendente".
Art.  106. - (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga).
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  il
Fondo  nazionale  di  intervento  per  la  lotta  alla  droga  per il
finanziamento  di  progetti,  finalizzati  al   perseguimento   degli
obiettivi  della presente legge, presetati dai Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, della  difesa,  della  pubblica  istruzione  e
della  sanita'  con  particolare  riguardo per i progetti localizzati
nelle regioni meridionali.
2.  A  valere  sul  Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati
progetti mirati alla pevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze
elaborati dai Comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale
fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilita'  indicanti
i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire nel
capo  della  prevenzione  e  recupero  dalle  tossicodipendenze.   Al
finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i Comuni
del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi  sperimentali
di prevenzione sul territorio.
3.  Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al
comma 11 e' destinata al  finanziamento  di  progetti  di  iniziativa
delle  Regioni  volti  alla  formazione integrata degli operatori dei
servizi   pubblici   e   privati   convenzionati   per   l'assistenza
socio-sanitaria  alle  tossicodipendenze,  anche  con  riguardo  alle
problematiche   derivati   dal   trattamento   di   tossicodipendenti
sieropositivi.
4.  Il  finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' disposto,
con proprio decreto,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga
di cui all'articolo 1.
5.  Il  Comitato  nazionale  di coordinamento per l'azione antidroga,
nella prima seduta, specifica le priorita' in tema di  prevenzione  e
recupero  dalle tossicodipendenze nonche' di contenimento del fnomeno
della sindrome da immunodeficienza acquisita  (AIDS)  e  determina  i
criteri  per  la  ripartizione  del  Fondo  e  per la valutazione dei
progetti, tenendo conto tra l'altro:
a)  dell'urgenza  degli  interventi in relazione a situazioni di alto
rischio;
b)  degli  interventi  volti  alla  prevenzione e al contenimento del
diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;
c)  della  carenza  di  strutture  idonee  alla lotta alla droga, nel
settore di competenza di ciascun soggetto proponente;
d) della necessita' di formazione del personale, con riferimento agli
specifici obiettivi  proposti  dalla  Organizzazione  mondiale  della
sanita' (regione europea) e dalla Comunita' europea.
6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con decreto del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  una  commissione  di  nove
membri,  presieduta  da  un  esperto  designato  dal Ministro per gli
affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  e  composta da sette esperti nei campi
della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze dei seguenti
settori:  sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico,
riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione e' coadiuvata
da un ufficio di segretaria al quale e' preposto un funzionario della
carriera direttiva o dirigenziale in  servizio  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.
7.  Le  amministrazioni  destinatarie  dei  finanziamenti  avviano la
realizzazione dei  progetti  entro  tre  mesi  dalla  erogazione  del
finanziamento,  dandone  comunicazione  alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  che,  in  mancanza,  provvede,  sentito  il  Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le
somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.
8.  Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri una  relazione  semestrale  sull'andamento
dei progetti e sui risultati conseguiti.
9.  Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri
concrete difficolta' operative, l'amministrazione interessata, previo
parere   favorevole  del  Comitato  nazionale  di  coordinamento  per
l'azione antidroga, puo' apportarvi le  opportune  variazioni,  ferma
restando l'entita' del finanziamento accordato.
10.  L'onere  per il funzionamento della commissione di esperti e del
relativo ufficio di segreteria e' valutato in lire 800 milioni  annui
a decorrere dall'anno 1990.
11. L'onere per il finaziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e'
determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990
milioni a decorrere dal 1991.
12.  L'organizzazione  del  Comitato  nazionale  di coordinamento per
l'azione antidroga e' disciplinata con  decreto  del  presidente  del
Consiglio  dei  ministri.  Il  Comitato  potra'  articolarsi  in piu'
sezioni; per  il  suo  funzionamento  dovranno  osservarsi  le  norme
regolamentari  di  cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 107. - (Contributi). - 1. Per la costruzione, l'ampliamento o il
recupero di immobili destinati a sedi di  comunita'  terapeutiche  il
comitato  esecutivo  del  Comitato per l'edilizia residenziale (CER),
integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro  per
gli  affari  sociali, puo' concedere agli enti di cui all'articolo 92
un contributo in conto capitale  fino  alla  totale  copertura  della
spesa necessaria.
2.  La  concessione  di  detto  contributo,  secondo le procedure dei
programmi straordinari attivita' dal CER ai  sensi  dell'articolo  3,
primo  comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta
un  vincolo  decennale  di  destinazione  dell'immobile  a  sede   di
comunita'  terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed
e'  subordinata  alla  previa   autorizzazione   alla   realizzazione
dell'opera.
3.  I  contributi  sono  ripartiti  tra  le Regioni in proporzione al
numero di tossicodipendenti assistiti sulla  base  delle  rilevazioni
dell'Osservatorio  permanente di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  21 giugno 1985, n. 297, e, in ogni caso, sono destinati
in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno  a  norma
dell'articolo  1  del  testo  unico  delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218.
4.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni  1990,  1991  e
1992,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle disponibilita' della
sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita  ai  sensi
dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art.  108.  - (Concessione di strutture). - 1. Agli enti locali, alle
unita'  sanitarie  locali  e  ai   centri   privati   autorizzati   e
convenzionati,  possono  essere  dati in uso, con convenzione per una
durata almeno decennale, con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,
emanato  di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici,
strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato,
al   fine   di   destinarli   a   centri   di   cura  e  recupero  di
tossicodipendenti nonche' per realizzare centri e case di lavoro  per
i riabilitati.
2.  Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di
ricostruzione,  restauro  e  manutenzione  per  l'adattamento   delle
strutture  attingendo  ai finanziamenti di cui all'articolo 107 e nel
rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3.  Agli  enti  di  cui  al  comma  1  si  applicano  le disposizioni
dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge  11
luglio 1986, n. 390.
Art.  109. - (Concessione delle strutture degli enti locali). - 1. Le
Regioni, le Province autonome, gli enti locali, nonche' i  loro  enti
strumentali  e  ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti
ausiliari di cui all'articolo 92,  anche  se  in  possesso  dei  soli
requisiti  di  cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 93,
beni immobili di loro proprieta' con  vincolo  di  destinazione  alle
attivita'  di  prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo
dei tossicodipendenti, disciplinate dalla presente legge.
2.  L'uso  e'  disciplinato  con apposita convenzione che ne fissa la
durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione  del
bene  e  le  cause  di  risoluzione  del  rapporto,  e  disciplina le
modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al
bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'articolo
107.
Art.  110.  -  (Abrogazioni).  - 1. Sono abrogati la legge 22 ottobre
1954, n. 1041, ad  eccezione  dell'articolo  1  per  quanto  concerne
l'uffico  centrale  stupefacenti,  gli  articoli  446,  447 e 729 del
codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge".
2.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui
all'articolo 106, comma 12, della legge 22  dicembre  1975,  n.  685,
come  sostituito  dal  comma  1  del presente articolo, sara' emanato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
 
          Nota all'art. 32:
          -  L'art.  113,  quarto  comma,  della  legge  n.  689/1981
          (Modifiche  al  sistema  penale)  in   merito   alle   pene
          pecuniarie  prevede  che:  "Quelle  comminate  per  i reati
          previsti da leggi entrate in vigore  dopo  il  31  dicembre
          1970  e  fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi
          in materia  di  imposte  dirette  e  di  tasse  ed  imposte
          indirette sugli affari, sono moltiplicate per due".
          - Il testo dell'art. 362 del codice penale, come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art.  362  (Omessa  denuncia  da parte di un incaricato di
          pubblico servizio). - L'incaricato di un pubblico servizio,
          che  omette  o ritarda di denunciare all'autorita' indicata
          nell'articolo precedente un reato, del  quale  abbia  avuto
          notizia  nell'esercizio  o  a causa del servizio, e' punito
          con la multa fino a lire duecentomila.
          Tale  disposizione  non si applica se si tratta di un reato
          punibile a querela della persona offesa ne' si  applica  ai
          responsabili       delle       comunita'       terapeutiche
          socio-riabilitative   per   fatti   commessi   da   persone
          tossicodipendenti  affidate  per l'esecuzione del programma
          definito da un servizio pubblico".
          La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui
          al precedente comma dell'articolo soprariportato  e'  quale
          risulta  a seguito degli aumenti disposti dell'art. 3 della
          legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113,  primo  comma
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.
          -  Il  testo dell'art. 4 della legge n. 75/1958 (Abolizione
          della regolamentazione della prostituzione e  lotta  contro
          lo   sfruttamento   della   prostituzione   altrui),   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art. 4. - La pena e' raddoppiata:
          1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno:
          2) se il fatto e' commesso ai danni di persona minore degli
          anni 21 o di persona in stato di infermita'  o  minorazione
          psichica, naturale o provocata;
          3)  se  il  colpevole  e' un ascendente, un affine in linea
          retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella,  il
          padre o la madre adottivi, il tutore.
          4) se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni
          di cura, di educazione, di  istruzione,  di  vigilanza,  di
          custodia;
          5)  se  il  fatto  e'  commesso  ai danni di persone aventi
          rapporti di servizio domestico o d'impiego;
          6)   se   il   fatto  e'  commesso  sa  pubblici  ufficiali
          nell'esercizio delle loro funzioni;
          7) se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone;
          7-bis)  se  il  fatto  e'  commesso ai danni di una persona
          tossicodipendente".
          -   Il   comma  3  dell'art.  7  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri) per quanto concerne
          i Comitati  di  Ministri  e  i  Comitati  interministeriali
          prevede  che: "Con decreto del Presidente della Repubblica,
          su proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  si
          provvede  ad adottare norme regolamentari volte a garantire
          procedure  uniformi  in  ordine  alla  convocazione,   alla
          fissazione  dell'ordine  del giorno, al numero legale, alle
          decisioni e alle forme di conoscenza  delle  attivita'  dei
          Comitati".
          - Per il testo dell'art. 92 della legge n. 685/1975 si veda
          l'art. 28 della legge qui pubblicata.
          -  Il  testo  dell'art.  3,  primo comma, lettera q), della
          legge n.  457/1978 (Norme per l'edilizia  residenziale)  e'
          il seguente:
          "Il  Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli
          indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
          (omissis);
          q)  riserva  il due per cento dei finanziamenti complessivi
          per  sopperire  con  interventi  straordinari  nel  settore
          dell'edilizia  residenziale  alle  esigenze  piu'  urgenti,
          anche in relazione a pubbliche calamita'".
          -  Per  il  testo  dell'art.  1-bis  comma  4,  del D.L. n.
          144/1985 si veda la precedente nota all'art. 1.
          - L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
          Mezzogiorno approvato con  D.P.R.  n.  218/1978,  e'  cosi'
          formulato.
          "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il Presente
          testo  unico  si  applica,  qualora  non   sia   prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglie,  Basilicata  Calabria
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai comuni della provincia di Rieti  gia'  compresi  nell'ex
          cicondario  di  Cittaducale,  ai comuni compresi nella zona
          del comprensorio di bonifica del fiume  Tronto,  ai  comuni
          della  provincia  di  Roma  compresi nella zona bonifica di
          Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei
          comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
          Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al
          precedente comma comprenda parte di quello di un comune con
          popolazione  superiore  i  10.000 abitanti alla data del 18
          agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'  limitata
          al  solo  territorio  di  quel  comune  facente  parte  dei
          comprensori medesimi.
          Gli  interventi  comunque  previsti  da leggi in favore del
          Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle  che  hanno  specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso, estesi a tutti  i  territori  indicati  nel  presente
          articolo".
          -  Il  testo dell'art. 10 della citata legge n. 457/1978 e'
          il seguente:
          "Art.  10  (Istituzione e competenze della sezione autonoma
          della Cassa  depositi  e  prestiti).  -  E'  istituita  una
          sezione  autonoma  della  Cassa  depositi  e  prestiti, con
          proprio consiglio  di  amministrazione  e  con  gestione  e
          bilancio  sperati,  per  il  finanziamento  della  edilizia
          residenziale,  dell'acquisizione  e  della   urbanizzazione
          delle  aree  occorrenti  per  la realizzazione dei relativi
          programmi.
          La  rappresentanza  legale della sezione autonoma spetta al
          direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
          La Sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del
          Comitato per  l'edilizia  residenziale,  le  decisioni  del
          C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle
          risorse  finanziarie,  secondo  le  norme  contenute  nella
          presente legge.
          In particolare la sezione autonoma provvede a:
          a)   porre  a  disposizione  delle  regioni  i  fondi  loro
          attribuiti sulla base  della  ripartizione  effettuata  dal
          Comitato  per  l'edilizia  residenziale  e con le modalita'
          dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa
          delle  regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del
          precedente art. 4;
          b)   compiere  le  operazioni  finanziarie  necessarie  per
          l'attuazione  delle   determinazioni   del   Comitato   per
          l'edilizia     residenziale,     sentito     il    Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,  ivi
          comprese  quelle  derivanti dall'applicazione della lettera
          e) e del precedente art. 2;
          c)  compiere  tutte  le  operazioni finanziarie nel settore
          dell'edilizia residenziale gia' affidate dalla  leggi  alla
          Cassa depositi e prestiti;
          d)  concedere  anticipazioni  ai  sensi  dell'art. 23 della
          legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed
          integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed
          istituti delegati all'acquisizione delle aree.
          Sono trasferiti alla predetta sezione:
          a)  il  fondo speciale costiuito a norma dell'art. 45 della
          legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed
          integrazioni;
          b)  le  operazioni di finanziamento degli istituti autonomi
          per le case popolari o di altri  operatori,  gia'  affidate
          alla Cassa depositi e prestiti.
          Per  il  regolamento  dei  rapporti tra la Cassa depositi e
          prestiti e la sezione autonoma  e'  istituito  un  apposito
          conto corrente.
          Il  saggio  di  interesse  delle  operazioni eseguite dalla
          sezione autonoma, qualora non sia  altrimenti  stabilito  o
          sia  diverso  da  quello  praticato  dalla Cassa depositi e
          prestiti, e' fissato, con decreto del Ministro del  tesoro,
          di  concerto  con  il  Ministro dei lavori pubblici, previa
          deliberazione  del  consiglio  di   amministrazione   della
          sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
          La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti
          esercita le sue funzioni anche nei confronti della  sezione
          autonoma di cui alla presente legge.
          Con  decreti  del  Ministro del Tesoro, sentito il Comitato
          per   l'edilizia   residenziale   ed   il   consiglio    di
          amministrazione  della  sezione  autonoma,  possono  essere
          stabilite norme di esecuzione per l'attivita' della sezione
          stessa.
          Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione
          autonoma e' esecitato in via successiva.
          Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge,
          alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per
          la Cassa depositi e prestiti e le gestione annesse".
          -  Il  testo  dell'art.  1 commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2
          della legge n. 390/1986  (Disciplina  delle  concessioni  e
          delle  locazioni  di beni immobili demaniali e patrimoniali
          dello Stato in favore di enti o istituti  culturali,  degli
          enti   pubblici  e  territoriali,  delle  unita'  sanitarie
          locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici)  e'
          il seguente:
          Art.  1.  -  1.  L'Amministrazione finanziaria puo' dare in
          concessione  o  locazione,  per  la  durata  di  non  oltre
          diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali
          dello Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente  di
          utilizzazione   per   usi  governativi:  a)  a  istituzioni
          culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6 novembre 1984, n. 834 b) a
          enti pubblici, indicati  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  da  emanarsi  sentito  il  Ministro  per  i  beni
          culturali e ambientali che fruiscono di contributi ordinari
          previsti   dalle  vigenti  disposizioni  e  che  perseguono
          esclusivamente fini di rilevante interesse culturale: c) ad
          altri  enti  o  istituti  o  a  fondazioni  o  associazioni
          riconosciute, istituti o  costituiti  successivamente  alla
          data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto
          decreto, che perseguono esclusivamente  fini  di  rilevante
          interesse  culturale  e  svolgono  in relazione a tali fini
          attivita' sulla base di un programma almeno  triennale.  La
          concessione e la locazione sono rispettivamente assentite e
          stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore  a
          lire  centomila  e  non superiore al 10 per cento di quello
          determinato sentito il competente ufficio tecnico erariale,
          sulla  base  dei  valori  in comune commercio. Gli immobili
          devono essere destinati a  sede  dei  predetti  soggetti  o
          essere  utilizzati  per lo svolgimento delle loro attivita'
          istituzionali o statutarie.
          (Omissis)
          4.  Nel  caso di richiesta di utilizzazione di una porzione
          dell'immobile per finalita' diverse da  quelle  di  cui  al
          comma  1,  deve  essere corrisposto, per l'utilizzo di tale
          porzione,  un  distinto  canone  determinato,  sentito   il
          competente  ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori
          in comune commercio.
          5. La concessione e' revocata e la locazione e' risolta per
          sopravvenuta necessita' di utilizzazione dei beni  per  usi
          governativi.
          6.  L'utilizzo  dei  beni  per fini diversi da quelli per i
          quali e' stata assentita  la  concessione  o  stipulata  la
          locazione,  ne  determina rispettivamente la decadenza o la
          risoluzione.  Gli  stessi  effetti  sono   prodotti   dalla
          violazione  del  divieto  di  subconcessione o sublocazione
          ovvero dal mancato pagamento del canone".
          "Art. 2. - 1. I rapporti tra lo Stato e le aziende autonome
          statali prive  di  personalita'  giuridica  in  materia  di
          utilizzazione   di   beni   immobili,  sono  reciprocamente
          regolati a norma del secondo comma dell'art.  1  del  regio
          decreto 18 novembre 1923, n., 2440.
          2.  Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i
          criteri e le modalita' per la concessione o la locazione di
          beni  immobili  demaniali  o  patrimoniali  dello  Stato in
          favore  di  enti  pubblici   territoriali,   delle   unita'
          sanitarie locali, nonche' di enti ecclesiastici, civilmente
          riconosciuti,  della  Chiesa  cattolica   e   della   altre
          confessioni  religiose,  i  cui rapporti con lo Stato siano
          regolati  per  legge  sulla  base  delle  intese   di   cui
          all'articolo  8 della Costituzione. Alle concessioni e alle
          locazioni  si  applicano  le  disposizioni  del   comma   1
          dell'articolo  precedente  per  quanto riguarda la durata e
          l'ammontare  del  canone  annuo  ricognitorio,  nonche'  le
          disposizioni  dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo".
          -  Per  il  testo  degli  articoli  92  e 93 della legge n.
          685/1975 si veda l'art. 28 della legge qui pubblicata.
          -   La   legge  n.,  1041/1954  recava:  "Disciplina  della
          produzione,   del   commercio    e    dell'impiego    degli
          stupefacenti".   L'art.  1  della  citata  legge  e'  cosi'
          formulata:
          "Art.  1.  -  La produzione, il commercio e l'impiego delle
          sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti
          al  controllo ed alla vigilanza dell'Alto commissariato per
          l'igiene e la sanita' pubblica che li esercita a mezzo  dei
          propri  organi  centrali,  e  nelle  province,  a  mezzo di
          prefetti i quali sono coadiuvati dagli  uffici  dipendenti,
          dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto
          rigaurda la vigilanza ed il controllo sulle  navi  e  sulle
          aeronavi,  dalle  capitanerie  di  porto  e  dai comandi di
          aeroporto.
          Presso  l'Alto  commissariato  per  l'igiene  e  la sanita'
          pubblica e' istituito l'ufficio centrale  stupefacenti  che
          provvede   agli   atti  occorrenti  all'applicazione  delle
          disposizioni legislative e degli accordi internazionali  in
          materia,  all'esercizio  della  vigilanza  e  del controllo
          sulle sostanze o preparati di cui al primo  comma,  nonche'
          alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.
          L'ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di
          ogni illecita attivita' nel  campo  della  produzione,  del
          commercio  e  dell'impiego  delle  sostanze  o preparati ad
          azione  stupefacente,  di  elementi   specializzati   della
          Guardia  di  Finanza,  del Corpo della pubblica sicurezza e
          dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del
          regolamento".