Art. 33.
1.  All'articolo  27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n.
685, le parole: "all'ufficio del medico  provinciale  competente  per
territorio"  sono  sostituite dalle seguenti: "alla competente unita'
sanitaria locale".
2.  L'ultimo  comma dell'articolo 43 della legge 22 dicembre 1975, n.
695, e' sostituito dal seguente:
"Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale
debbono essere rilasciate in originale e  copia.  Su  tale  copia  il
medico  deve  apporre  in caratteri chiari ed indelebili la dicitura:
"copia per l'unita' sanitaria locale".
 
          Note all'art. 33:
          -  Il  testo  dell'art.  27  della  legge n. 685/1975, come
          modificato della presente legge e' il seguente:
          "Art.  27  (Autorizzazione alla coltivazione). La richiesta
          di autorizzazione alla coltivazione deve contenere il  nome
          del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del
          luogo, delle particelle catastali  e  della  superficie  di
          terreno  sulla  quale  sara'  effettuata  la  coltivazione,
          nonche' la specie di  coltivazione  e  i  prodotti  che  si
          intende  ottenere.  Il  richiedente  deve indicare l'esatta
          ubicazione dei locali destinati alla custodia dei  prodotti
          ottenuti.
          Sia  la  richiesta  che l'eventuale decreto ministeriale di
          autorizzazione  sono  trasmessi  alla   competente   unita'
          sanitaria  locale e agli organi di cui all'art. 29 ai quali
          speta l'esercizio della vigilanza e del controllo di  tutte
          le  fasi  della coltivazione fino all'avvenuta cessione del
          prodotto.
          L'autorizzazione  e'  valida oltre che per la coltivazione,
          anche per la raccolta,  la  detenzione  e  la  vendita  dei
          prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte
          titolari di autorizzazioni per la fabbricazione e l'impiego
          di sostanze stupefacenti".
          -  Il  testo  dell'art.  43  della  legge n. 685/1975, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art.  43  (Obblighi  dei  medici  chirurghi  e  dei medici
          veterinari). - I medici chirurghi ed i  medici  veterinari,
          che  prescrivono  preparazioni  di cui alle tabelle I, II e
          III previste dall'art.  12,  debbono  indicare  chiaramente
          nelle  ricette  previste  dal  comma  secondo  del presente
          articolo, che devono essere scritte con  mezzo  indelebile,
          il  cognome,  il nome e la residenza dell'ammalato al quale
          le  rilasciano   ovvero   del   proprietario   dell'animale
          ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e la
          indicazione del  modo  e  dei  tempi  di  somministrazione;
          apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.
          Le  ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate
          nel  comma  precedente  debbono  essere  staccate   da   un
          ricettario  a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal
          Ministro della  sanita'  e  distribuito,  a  richiesta  dei
          medici  chirurghi  e  dei medici veterinari, dai rispettivi
          ordini professionali, che all'atto della  consegna,  devono
          far  firmare  ciascuna  ricetta  dal sanitario, il quale e'
          tenuto a ripetere la propria firma all'atto della  consegna
          del richiedente.
          Ciascuna  prescrizione  deve  essere  limitata  ad una sola
          preparazione o ad  un  dosaggio  per  cura  di  durata  non
          superiore  ad  otto  giorni,  ridotta  a  giorni tre per le
          prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere,
          inoltre,   l'indicazione   del   domicilio   e  del  numero
          telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario  da
          cui e' rilasciata.
          Di  ciascuna  prescrizione,  il medico chirurgo o il medico
          veterinario deve conservare, per  la  durata  di  due  anni
          dalla  data  di rilascio, una copia recante ben visibile la
          dicitura: "copia per documentazione".
          Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave reato,
          chiunque viola una o piu' delle disposizioni dei precedenti
          commi  e'  punito  con  l'ammenda  da lire centomila a lire
          cinquecentomila.
          Le  prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario
          nazionale debbono essere rilasciate in originale  e  copia.
          Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed
          indelebili la  dicitura:   "copia  per  l'unita'  sanitaria
          locale".