Art. 35.
1.  I  contributi di cui all'articolo 34 sono destinati, nella misura
del 40 per cento, al finanziamento di progetti per  l'occupazione  di
tossicodipendenti  che  abbiano completato il programma terapeutico e
debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo dei lavoro.
2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche e
dalle  cooperetive  operanti  per  l'inserimento   lavorativo   tanto
autonomamente  quanto  in  collaborazione  con  imprese  pubbliche  e
private  e  con  cooperative  e  con  il  concorso,  anche  in  veste
propositiva,  delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che,  entro  sessanta
giorni   dalla  loro  recezione,  esprime  alla  Commissione  di  cui
all'articolo 34 un  parere  sulla  fattibilita'  e  sulla  congruita'
economico-finanziaria,  nonche'  sulla  validita'  del  progetto  con
riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti  possono
prevedere  una  prima  fase  di  formazione  del  personale e possono
realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.
3. La Commissione, acquisto il parere del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  autorizza  la  realizzazione  del  progetto   e
l'anticipazione dei fondi necessari.