Art. 36
1.  Il  Ministro  di  grazia  e giustizia, di concerto con i Ministri
della sanita' e per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data  di
entrata  in vigore della presente legge, approva uno o piu' programmi
finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS,  al  trattamento
socio-sanitario,  al  recupero  e  al  successivo  reinserimento  dei
tossicodipendenti detenuti.
2.  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia puo' realizzare i suddetti
programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante  apposite
convenzioni, tanto i per i detenuti in espiazione di pena, quanto per
i detenuti in attesa di giudizio.
3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero di grazia e giustizia dovra'  attivare  corsi  di
addestramento  e  riqualificazione del personale dell'amministrazione
penitenziaria.
4.   L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo  e'
determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.