Art. 37
1.  Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato ad emanare, entro il
termine di novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  un testo unico con numerazione dei comuni nel quale
devono essere riunite e coordinate tra loro  e  con  le  norme  della
presente legge le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n.
685, del decreto legge  22  aprile  1985,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni,  della  legge 21 giugno 1985, n. 297 del decreto-legge
1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1›
giugno 1988, n. 176 e del codice di procedura penale.
2.  Il  testo  unico,  previo  parere  delle Commissioni parlamentari
competenti per  materia,  da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, che trasmette
l'anzidetto testo alle Commissioni entro sessanta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'  deliberato  dal
Consiglio dei ministri ed e' emanata con decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
di  un  Ministro  da  lui  delegato,  di  concerto  con  i   Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della
difesa della pubblica  istruzione,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e della sanita'.
 
          Note all'art. 37:
          Per  il  titolo  della  legge  n.  685/1975  e  del D.L. n.
          144/1985 si veda la precedente nota all'art. 1
          Per  il  titolo  del D.L. n. 103/1988 si veda la precedente
          nota all'art. 28