Art. 39 1. Per il triennio 1990, 1991 e 1992 la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 263 miliardi per l'anno 1990 e a lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e' cosi' ripartita: a) lire 360 milioni annui per l'istituzione e il funzionamento del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope; b) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento di uffici antidroga all'estero e lire 1.000 milioni per solo anno 1990 per le spese di carattere funzionale; c) lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991 per l'istituzione nei ruoli del Ministero dell'interno di una apposita dotazione organica di duecento unita' di assistenti sociali; d)lire 6.800 milioni annui per il potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; e) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento dei comitati costituiti presso il Ministero della pubblica istruzione e i provveditorati agli studi; f) lire 800 milioni annui per il funzionamento della commissione istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri; g) lire 176.040 milioni per l'anno 1990, di cui 30 accantonati per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 27, e lire 177.990 milioni annui a partire dal 1991 per il finanziamento di progetti finalizzati da parte del fondo nazionale da intervento per la lotta alla droga; h) lire 50.000 milioni annui per il rifinanziamento delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti; i) lire 20.000 milioni annui per il finanziamento degli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e malati AIDS. 2. All'onere di lire 263 miliardi per l'anno 1990 e di lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo interamente utilizzando gli appositi accantonamenti "Aggiornamento, modifiche ed integrazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685 in materia di lotta alla droga" e "Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze". A tal fine il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un aumento del provento erariale afferente ai tabacchi, per un importo in ogni caso tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non inferiore a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 o porzione di essi. 3. Le somme di cui al comma 1, stanziate nell'anno 1990 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo. 4. A decorrere dall'anno 1993, alla quantificazione della spesa si provvede con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 giugno 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 39: Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988, e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: (omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".