Art. 39
1. Per il triennio 1990, 1991 e 1992 la complessiva autorizzazione di
spesa di cui alla presente legge, pari a lire 263 miliardi per l'anno
1990  e  a  lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e'
cosi' ripartita:
a)  lire  360  milioni annui per l'istituzione e il funzionamento del
Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti
o psicotrope;
b)  lire 4.000 milioni annui per il funzionamento di uffici antidroga
all'estero e lire 1.000 milioni per solo anno 1990 per  le  spese  di
carattere funzionale;
c)  lire  6.050  milioni annui a decorrere dal 1991 per l'istituzione
nei ruoli  del  Ministero  dell'interno  di  una  apposita  dotazione
organica di duecento unita' di assistenti sociali;
d)lire  6.800  milioni  annui per il potenziamento delle attivita' di
prevenzione  e  repressione  del  traffico   illecito   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope;
e)  lire  4.000  milioni  annui  per  il  funzionamento  dei comitati
costituiti  presso  il  Ministero  della  pubblica  istruzione  e   i
provveditorati agli studi;
f)  lire  800  milioni  annui  per il funzionamento della commissione
istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri;
g) lire 176.040 milioni per l'anno 1990, di cui 30 accantonati per le
finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 27, e lire 177.990  milioni
annui a partire dal 1991 per il finanziamento di progetti finalizzati
da parte del fondo nazionale da intervento per la lotta alla droga;
h)  lire  50.000 milioni annui per il rifinanziamento delle attivita'
di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;
i) lire 20.000 milioni annui per il finanziamento degli interventi in
favore dei detenuti tossicodipendenti e malati AIDS.
2.  All'onere  di  lire  263  miliardi  per l'anno 1990 e di lire 270
miliardi  per  ciascuno   degli   anni   1991   e   1992,   derivante
dall'attuazione   della   presente   legge,   si   provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1990-1992,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo
interamente  utilizzando  gli appositi accantonamenti "Aggiornamento,
modifiche ed integrazione della legge 22 dicembre  1975,  n.  685  in
materia  di lotta alla droga" e "Ulteriori finanziamenti per la lotta
alle  tossicodipendenze".  A  tal  fine  il  Ministro  delle  finanze
provvede,  con  proprio  decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  ad  un  aumento  del
provento  erariale afferente ai tabacchi, per un importo in ogni caso
tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non  inferiore  a  lire
100  miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 o porzione di
essi.
3.  Le  somme  di  cui  al  comma  1,  stanziate nell'anno 1990 e non
impegnate alla chiusura  dell'esercizio,  possono  esserlo,  per  gli
stessi fini, in quello successivo.
4.  A  decorrere  dall'anno 1993, alla quantificazione della spesa si
provvede con le modalita' di cui all'articolo 11,  comma  3,  lettera
d),  della legge 5 agosto 1978, n. 468 come modificata dalla legge 23
agosto 1988, n. 362.
5.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,   le   occorrenti   variazioni   di   bilancio   conseguenti
all'attuazione della presente legge.
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1990
                               COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                     JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          Nota all'art. 39:
          Il  testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge n.
          468/1978,  come  sostituito  dall'art.  5  della  legge  n.
          362/1988, e' il seguente:
          "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte,
          tasse e contributi, ne'  puo'  disporre  nuove  o  maggiori
          spese,  oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa
          contiene:
          (omissis);
          d)  la  determinazione, in apposita tabella, della quota da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal  bilancio  pluriennale per le leggi di spesa permanente
          la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".