Art. 4
1.  L'articolo  6  della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e' sostituito
dal seguente:
"Art.  6  - (Opposizione alle ispezioni. Sanzioni). - 1. Salvo che il
fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto  fino
ad  un  anno  o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni
chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni
previste dall'articolo 4;
b)  rivela  o  preannuncia  l'ispezione  qualora  questa debba essere
improvvisa o comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli
altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si  sottrae  all'obbligo
di esibire i documenti di cui all'articolo 5".
 
          Nota dell'art. 4:
          - Il testo degli articoli 5 e 29 della legge n. 685/1975 e'
          il seguente:
          "Art.  5  (Obbligo  di  esibizione di documenti). - Ai fini
          della vigilanza e dei  controlli  previsti  dagli  articoli
          precedenti  i  titolari  delle  autorizzazioni,  nonche'  i
          titolari o i  direttori  delle  farmacie,  sono  tenuti  ad
          esibire  ai  funzionari del Ministero della sanita' ed agli
          appartenenti  alle  forze  di  polizia  tutti  i  documenti
          inerenti    all'autorizzazione    alla    gestione,   della
          coltivazione e vendita dei  prodotti,  alla  fabbricazione,
          all'impiego,  al  commercio  delle  sostanze stupefacenti o
          psicotrope".
          "Art.   29   (Vigilanza   sulla  coltivazione,  raccolta  e
          produzione di stupefacenti).  -  Ai  fini  della  vigilanza
          sulle  attivita'  di  coltivazione raccolta e produzione di
          stupefacenti, i militari della guardia di finanza  svolgono
          controlli  periodici  delle  coltivazioni  autorizzate  per
          accertare  l'osservanza  delle  condizioni  imposte  e   la
          sussistenza  delle  garanzie  richieste  dal  provvedimento
          autorizzativo.  La periodicita' dei controlli e' concordata
          tra  il  Ministero della sanita', il comando generale della
          guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e  delle
          foreste,  in  relazione  all'ubicazione  ed  estensione del
          terreno coltivato alla  natura  e  alla  durata  del  ciclo
          agrario.
          Indipendentemente  dalle  ispezioni previste dal precedente
          comma, i militari della guardia di finanza possono eseguire
          controlli  a carattere straordinario in caso di sospetto di
          frode.
          Per  l'espletamento  dei  predetti compiti i militari della
          guardia di finanza hanno facolta' di accedere in  qualunque
          tempo alle coltivazioni, nonche' nei locali di custodia dei
          prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.
          Le  operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti
          di esse, dell'oppio  grezzo  o  di  altre  droghe,  debbono
          essere effettuate alla presenza dei predetti militari.
          Fuori  delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle
          immediate vicinanze di esse, i militari  della  guardia  di
          finanza  esercitano attiva vigilanza al fine di pervenire e
          reprimere qualsiasi tentativo di  abusiva  sottrazione  dei
          prodotti.   Ove   accertino   l'esistenza  di  coltivazioni
          abusive, provvedono alla conta delle  piante  coltivate  ed
          alla   distruzione   delle  stesse  dopo  averne  repertato
          appositi campioni".