Art. 5
1.  Dopo  l'articolo  6  della  legge  22  dicembre 1975, n. 685 sono
inseriti i seguenti:
"Art.  6-bis.  -  (Attribuzioni  del  Ministro dell'interno). - 1. Il
Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a)  esplica  le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per
la prevenzioni e la repressione  del  trffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti  o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei
compiti e delle attivita' delle forze di polizia;  promuove  altresi'
d'intesa  con  il  Miinstro  degli affari esteri e con il Ministro di
grazia e giustizia, accordi internazionali di  collaborazione  con  i
competenti organismi esteri;
b)  partecipa,  sul  piano  internazionale, salve le attribuzioni dei
Ministri degli affari esteri e della  sanita',  ai  rapporti  con  il
Fondo  delle  Nazioni  Unite per il controllo dell'abuto delle droghe
(UNFDAC) con i competenti organismi della Comunita' economica europea
e  con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia
di cui alla presente legge.
Art.  6-ter.  -  (Servizio centrale antidroga). - 1. Per l'attuazione
dei compiti del Ministro dell'interno in materia di  coordinamento  e
di  pianificazione  delle  forze  di  polizia e di alta direzione dei
servizi di polizia per la prevenzione e la repressione  del  traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del  Servizio
centrale antidroga, gia' istituito nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della  legge  1›  aprile
1981, n. 121.
2.   Ai  fini  della  necessaria  cooperazione  internazionale  nella
prevenzione  e  repressione  del  traffico   illecito   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope, il servizio mantiene e sviluppa i rapporti
con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi  anche
dell'Organizzazione    internazionale    della    polizia   criminale
(OIPC)-Interpol nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei  Paesi
esteri operanti in Italia.
3.   Il   Servizio  cura,  altresi'  i  rapporti  con  gli  organismi
internazionali  interessati  alla  cooperazione  nelle  attivita'  di
polizia antidroga.
4.  Il  servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale  antidroga
e'  equivalente,  agli  effetti  dello  sviluppo  della  carriera, al
periodo  di  comando,  nei  rispettivi  gradi,  presso  i  Corpi   di
appartenenza.
Art.  6-quater.  - (Uffici antidroga all'estero). - 1 Il dipartimento
della  pubblica  sicurezza  puo'  destinare,  fuori  nel   territorio
nazionale  secondo  quanto  disposto all'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18  e  successive
modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga,
che operera' presso  le  rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici
consolari  in qualita' di esperti, per lo svolgimento di attivita' di
studio,  osservazione,  consulenza  e  informazione  in  vista  della
promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingenete previsto dall'articolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e'  aumentato
di  una  quota  di  venti  unita' riservata agli esperti del Servizio
centrale antidroga.
3.  Per  l'assolvimento  dei  compiti  di cooperazione internazionale
nella prevenzione e repressione del  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  il  Servizio  centrale  antidroga  puo'
costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro
di   specifici  accordi  di  cooperazione  stipulati  con  i  Governi
interessati. Tali accordi stabiliranno la  condizione  giuridica  dei
predetti uffici nei confronti delle autorita' locali.
4.  Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale del Servizio
centrale antidroga, nominato con decreto del Ministero  dell'interno,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5.   L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo  e'
valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a  decorrere  dal  1990
per  le  spese  riguardanti il personale e in lire un miliardo per le
spese di carattere funzionale relativamente al 1990".
 
          Note dell'art. 5:
          - Per il testo dell'art. 6 della legge n. 685/1z975 si veda
          l'art. 4 della legge qui pubblicata.
          -  Il  testo  dell'art.  35  della legge n. 121/1981 (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza)
          e' il seguente:
          "Art.  35  (Soppressione  dell'Ufficio  antidroga). - Fermi
          restando i compiti del Ministro dell'interno in materia  di
          coordinamento  e  di pianificazione delle forze di polizia,
          di cui all'art. 6 della presente legge, e' abrogato  l'art.
          7 della legge 22 dicembre 1975, n.  685.
          I  compiti  e le attribuzioni gia' conferite all'ufficio di
          cui all'art. 7 della legge citata nel comma precedente sono
          attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso
          il quale e' istituito un apposito servizio della  Direzione
          centrale  della  polizia  criminale, in cui confluiscono il
          personale,  le  strutture  e  le   dotazioni   dell'ufficio
          stesso".
          - Il testo dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri) e' il seguente:
          "Art.  168  (Esperti).  -  L'Amministrazione  degli  affari
          esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle
          rappresentanze  diplomatiche  e negli uffici consolari, per
          l'espletamento  di  specifici  incarichi   che   richiedano
          particolare  competenza  tecnica  e  ai  quali non si possa
          sopperire con funzionari  diplomatici,  esperti  tratti  da
          personale  dello  Stato  o  di enti pubblici appartenenti a
          carriere direttive o di uguale rango.
          Qualora  per speciali esigenze anche di carattere tecnico o
          linguistico non si possa farsi ricorso per incarichi presso
          uffici  all'estero  ad  esperti  tratti dal personale dello
          Stato o da enti pubblici,  l'Amministrazione  degli  affari
          esteri  puo'  utilizzare  in  via  eccezionale e fino ad un
          massimo di dieci unita',  persone  estranee  alla  pubblica
          amministrazione  purche'  di  notoria  qualificazione nelle
          materie connesse con le funzioni del posto  che  esse  sono
          destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
          possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa  tra
          i   trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  a  godere  di
          costituzione fisica idonea ad  affrontare  il  clima  della
          sede   cui   sono  destinate.  All'atto  dell'assicurazione
          dell'incarico,  le  persone  predette   prestano   promessa
          solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3.   L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne'
          da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione  di
          alcun genere.
          L'esperto  inviato in servizio presso un ufficio all'estero
          a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente
          istituito,  sentito  il  Consiglio  di  amministrazione, ai
          sensi dell'art. 32 nell'organico  dell'ufficio  stesso,  in
          corrispondenza,  anche ai fini del trattamento economico, a
          quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere
          ovvero  di  console aggiunto o console generale aggiunto ed
          assumere in loco la qualifica di addetto per il settore  di
          sua  competenza.  Per gli esperti in servizio all'estero si
          osservano le disposizioni degli articoli 142,  143,  144  e
          147  in  quanto  applicabili,  148  e le disposizioni della
          parte terza per essi previste.
          Gli  incarichi  di  cui al presente articolo sono conferiti
          con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito  il
          consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
          il Ministro per il tesoro, e  per  il  personale  di  altre
          amministrazioni  o  di enti pubblici, anche con il Ministro
          competente o vigilante. Gli incarichi sono  biennali.  Alla
          stessa  persona  possono  essere  conferiti  piu' incarichi
          purche', nel complesso, non superino  gli  otto  anni.  Gli
          incarichi  sono  revocabili in qualsiasi momento a giudizio
          del Ministro per gli affari esteri.
          Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati
          fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti.
          Gli  esperti  tratti  dal personale dello Stato, inviati ad
          occupare un posto di organico in rappresentanze  permanenti
          presso  organismi  internazionali  non  possono superare il
          numero di venticinque. Il Ministro per  gli  affari  esteri
          puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza
          metta  a  disposizione  dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri  fino  a  dieci  funzionari  direttivi del Ministero
          stesso di grado non inferiore  a  direttore  di  sezione  o
          equiparato,  in posizione di fuori ruolo per essere inviati
          all'estero ai sensi del presente articolo.
          Gli  esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo'
          utilizzare  a  norma  del  presente  articolo  non  possono
          complessivamente superare il numero di ottanta.
          Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano al
          personale comandato  o  collocato  fuori  ruolo  presso  il
          Ministero   degli   affari   esteri   in  virtu'  di  altre
          disposizioni ne'  quello  inviato  all'estero  in  missione
          temporanea".