Art. 5 1. Dopo l'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 sono inseriti i seguenti: "Art. 6-bis. - (Attribuzioni del Ministro dell'interno). - 1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze: a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzioni e la repressione del trffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attivita' delle forze di polizia; promuove altresi' d'intesa con il Miinstro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri; b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanita', ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuto delle droghe (UNFDAC) con i competenti organismi della Comunita' economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui alla presente legge. Art. 6-ter. - (Servizio centrale antidroga). - 1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, gia' istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC)-Interpol nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia. 3. Il Servizio cura, altresi' i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attivita' di polizia antidroga. 4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza. Art. 6-quater. - (Uffici antidroga all'estero). - 1 Il dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori nel territorio nazionale secondo quanto disposto all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualita' di esperti, per lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. 2. A tali fini il contingenete previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita' riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga. 3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga puo' costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali. 4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990".
Note dell'art. 5: - Per il testo dell'art. 6 della legge n. 685/1z975 si veda l'art. 4 della legge qui pubblicata. - Il testo dell'art. 35 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' il seguente: "Art. 35 (Soppressione dell'Ufficio antidroga). - Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all'art. 6 della presente legge, e' abrogato l'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. I compiti e le attribuzioni gia' conferite all'ufficio di cui all'art. 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale e' istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso". - Il testo dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: "Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non si possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato o da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni a godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assicurazione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assumere in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro, e per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' quello inviato all'estero in missione temporanea".