Art. 6.
1.  L'articolo 10 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  10.  - (Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome). - 1. I compiti di consultazione e  raccordo,  su
tutto il territorio della Repubblica, delle attivita' di prevenzione,
di cura e di recupero socio sanitario delle tossicodipendenze  e  per
la  lotta  contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono
svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
Regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, secondo le
modalita' previste all'articolo 12 della legge  23  agosto  1988,  n.
400.   Quando   all'ordine   del  giorno  della  Conferenza  sono  in
discussione le problematiche  attinenti  alla  materia  di  cui  alla
presente  legge,  e'  obbligatoria  la  presenza del Ministro per gli
affari sociali".
 
          Nota all'art. 6:
          - Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
          "Art.  12  (Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione agli indirizzi di politica generale, suscettibili
          di incidere nelle materie di competenza regionale,  esclusi
          gli  indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
          2.  La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri  almeno  ogni  sei  mesi,  ed  in  ogni  altra
          circostanza  in  cui  il  Presidente  lo ritenga opportuno,
          tenuto conto anche nelle  richieste  dei  presidenti  delle
          regioni  e  delle  province  autonome.  Il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega
          al  Ministro  per  gli affari regionali o, se tale incarico
          non e' attribuito, ad  altro  Ministro.  La  Conferenza  e'
          composta  dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
          ordinario e dai  presidenti  delle  province  autonome.  Il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni
          della Conferenza  i  Ministri  interessati  agli  argomenti
          iscritti  all'ordine  del giorno, nonche' rappresentanti di
          amministrazioni dello Stato e di enti pubblici.
          3.  La  Conferenza  dispone di una segreteria, disciplinata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
          4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione
          nel contingente della segreteria di personale delle regioni
          o  delle  province  autonome,  il cui trattamento economico
          resta  a  carico  delle  regioni  o  delle   provincie   di
          provenienza.
          5. La Conferenza viene consultata:
          a)   sulle  linee  generali  dell'attivita'  normativa  che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
          b)   sui  criteri  generali  relativi  all'esercizio  delle
          funzioni statali di indirizzo e di  coordinamento  inerenti
          ai  rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali,
          c)  sugli  altri  argomenti  per  i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
          6.  Il Presidente del consiglio dei Ministri, o il Ministro
          appositamente  delegato,  riferisce   periodicamente   alla
          commissione  parlamentare  per le questioni regionali sulle
          attivita' della Conferenza.
          7.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  previo
          parere  della  commissione  parlamentare  per  le questioni
          regionali che deve esprimerlo entro sessanta  giorni  dalla
          richiesta,  norme aventi valore di legge ordinaria intese a
          provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli
          altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti
          sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da
          trasferire    alla   Conferenza   le   attribuzioni   delle
          commissioni, con esclusione di  quelle  che  operano  sulla
          base  di  competenze  tecnico-scientifiche,  e  rivedere la
          pronuncia di pareri nelle questioni di  carattere  generale
          per  le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni
          e  province  autonome,  determinando   le   modalita'   per
          l'acquisizione  di  tali  pareri,  per  la  cui  formazione
          possono votare solo i  presidenti  delle  regioni  e  delle
          province autonome".