Art. 7 1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero a nuove acquisizioni scientifiche". 2. Il Ministro della sanita' con proprio decreto, con le stesse modalita' adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.
Nota dell'art. 7: - Il testo dell'art. 11 della legge n. 685/1975, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 11 (Tabelle delle sostanze soggette a controllo). - Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente art. 1 sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui al successivo articolo, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il comitato di cui all'art. 8 e il consiglio superiore di sanita'. Le tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove disposizioni scientifiche. Le variazioni sono apportate con le stesse modalita' indicate dal primo comma del presente articolo. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale".