Art. 7
1.  All'articolo  11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo
comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "ovvero  a  nuove
acquisizioni scientifiche".
2.  Il  Ministro  della  sanita'  con  proprio decreto, con le stesse
modalita' adottate  per  l'inserimento  nelle  tabelle,  dispone,  in
accordo  con  le  convenzioni  internazionali  in materia di sostanze
stupefacenti o psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure  di
controllo  di  quelle  preparazioni  che  per  la  loro  composizione
qualitativa e quantitativa non possono  trovare  un  uso  diverso  da
quello cui sono destinate.
 
          Nota dell'art. 7:
          -  Il  testo  dell'art.  11  della  legge n. 685/1975, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art.  11  (Tabelle delle sostanze soggette a controllo). -
          Le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  sottoposte  alla
          vigilanza  ed al controllo di cui al precedente art. 1 sono
          raggruppate, in conformita' ai criteri di cui al successivo
          articolo,  in  sei  tabelle  da  approvarsi con decreto del
          Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per  la
          grazia e giustizia, sentiti il comitato di cui all'art. 8 e
          il consiglio superiore di sanita'.
          Le  tabelle  di  cui  al  precedente comma devono contenere
          l'elenco di tutte le  sostanze  e  dei  preparati  indicati
          nelle  convenzioni  e  negli  accordi internazionali e sono
          aggiornate tempestivamente anche in base a quanto  previsto
          dalle   convenzioni  e  accordi  medesimi  ovvero  a  nuove
          disposizioni scientifiche. Le variazioni sono apportate con
          le  stesse  modalita' indicate dal primo comma del presente
          articolo.
          Il  decreto  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana e inserito  nella  successiva  edizione
          della Farmacopea ufficiale".