Art. 8
1. All'articolo 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' aggiunto,
al fine, il seguente comma:
"L'autorizzazione prevista nel primo comma e' altresi' necessaria per
il compimento delle attivita' di cui al comma 2 dell'articolo 69-bis.
Si  applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto".
 
          Nota all'art. 8:
          -  Il  testo  dell'art.  15  della  legge n. 685/1975, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art.  15  (Obbligo  di autorizzazione). - Chiunque intenda
          coltivare,  produrre,  fabbricare,  impiegare,   importare,
          esportare,  ricevere  per transito, commerciare a qualsiasi
          titolo o comunque detenere per  il  commercio  di  sostanze
          stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al
          precedente art. 12  deve  munirsi  dell'autorizzazione  del
          Ministero della sanita'.
          Dall'obbligo  dell'autorizzazione  sono esluse le farmacie,
          per quanto riguarda l'acquisto di sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  e  per  l'acquisto, la vendita o la cessione di
          dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
          L'importazione,  il  transito  o l'esportazione di sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope  da  parte  di  chi  e'  munito
          dell'autorizzazione  di cui al primo comma sono subordinati
          alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro per
          la  sanita' in conformita' delle convenzioni internazionali
          e delle disposizioni di cui  al  titolo  V  della  presente
          legge.
          Nella  domanda  di  autorizzazione,  gli  enti e le imprese
          interessati devono indicare la carica  o  l'ufficio  i  cui
          titolari  sono  responsabili  della  tenuta  dei registri o
          dell'osservanza  degli   altri   obblighi   imposti   dalle
          disposizioni dei titoli VI e VII della presente legge.
          Nella  domanda  di  autorizzazione,  gli  enti e le imprese
          interessati devono indicare la carica  o  l'ufficio  i  cui
          titolari  sono  responsabili  della  tenuta  dei registri e
          dell'osservanza  degli   altri   obblighi   imposti   dalle
          disposizioni dei titoli VI e VII della presente legge.
          Il Ministro per la sanita', nel concedere l'autorizzazione,
          determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie  alle
          quali  essa  e'  subordinata,  sentito  il comando generale
          della  guardia  di  finanza  nonche',  quando  trattasi  di
          coltivazione,   il   Ministero   dell'agricoltura  e  delle
          foreste.
          Il  decreto  di  autorizzazione  ha  durata  biennale ed e'
          soggetto alla tassa di concessione governativa.
          L'autorizzazione  prevista  nel  primo  comma  e'  altresi'
          necessaria per il compimento  delle  attivita'  di  cui  al
          comma  2  dell'art.  69-bis.  Si  applicano le disposizioni
          contenute  nel  precedenti  commi  secondo,  terzo,  quarto
          quinto e sesto".
          N.B.  Per  il  testo dei richiamati articoli 12 e 69-bis si
          vedano, rispettivamente, la successiva nota  all'art.  9  e
          l'art. 12 della legge qui pubblicata.