Art. 9 1. L'articolo 38 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 il primo comma e' sostituito dal seguente: "La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e V di cui all'articolo 12 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanita'. La richiesta scritta non e' necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 12 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso".
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 38 della legge n. 685/1975, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 38 (Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scrirtta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanita'. La richiesta scritta non e' necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'art. 12, acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario buoni acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Il contravventore a tale disposizione e' punito con l'ammenda da lire centomila e lire duemilioni. I produttori di specialita' medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanita', a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'art. 12. Salvo che il fatto non costiutisca piu' grave reato, il contravventore al divieto di cui al precedente comma e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila. L'invio della specialita' medicinali di cui al quarto comma e' subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somminastrazione sotto la propria responsabilita'. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito salvo che il fatto non costiuisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a tremilioni". La sanzione dell'ammenda di cui al terzultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecunaria dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra a' stata elevata di due volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981 in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge e poi di cinque volte per effetto dell'art. 103 della legge n. 685/1975, nel testo introdotto dall'art. 32 della legge qui pubblicata. La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire unmilione a lire cinquemilioni". La misura minima e massima della multa di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata anch'essa successivamente moltiplicata prima per due (legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 113, quarto comma) e poi per cinque (legge n. 685/1975, art. 103, come introdotto dall'art. 32 della legge qui pubblicata). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire cinquemilioni a lire trentamilioni". Il testo del richiamato art. 12 e' il seguente: "Art. 12 (Criteri per la formazione delle tabelle). - L'inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere effettuata in base ai criteri seguenti: 1) nella tabella I devono essere indicati: a) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi; b) le foglie di coca e gli alcoidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenuta per trasformazione chimica degli alcoloidi sopra indicati oppure per sintesi; c) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; d) ogni altra sostanza che produca efetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate; e) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distrosioni sensoriali; f)i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi; g) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazione o gravi distorsioni sensoriali; h) le preparazione contenuti le sostanze di cui alle lettere precedenti; 2) nella tabella II devono essere indicate: a) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera f) della tabella I; b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente; 3) nella tabella III devono essere indicate: a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici di lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreche' tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati; b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera; 4) nella tabella IV devono essere indicate: a) le sostante di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli in induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III; b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al precedente lettera; 5) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della composizione; 6) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azioni ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilita' di farmacodipendenza. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini dell'applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia ritenuto sufficente, ai fini dell'applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purche' sia idonea ad identificarlo".