Art. 9
1.  L'articolo 38 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 il primo comma
e' sostituito dal seguente:
"La  vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti
o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II,  III,  IV,  e  V  di  cui
all'articolo  12  deve  essere fatta alle persone autorizzate a norma
dei precedenti articoli, e  a  titolari  e/o  direttori  di  farmacie
aperte  al  pubblico  e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da
staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conforme  a  modello
predisposto  e  distribuito dal Ministero della sanita'. La richiesta
scritta non e' necessaria per  la  vendita  o  cessione  a  qualsiasi
titolo  ai  titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle
preparazioni  comprese  nella  tabella  V  di  cui  all'articolo   12
acquistate  presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso".
 
          Nota all'art. 9:
          -  Il  testo  dell'art.  38  della  legge n. 685/1975, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art.  38  (Vendita  o  cessione di sostanze stupefacenti o
          psicotrope).
          -  La  vendita  o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze
          stupefacenti o psicotrope, comprese nelle  tabelle  I,  II,
          III,  IV  e  V  di  cui  all'art. 12 deve essere fatta alle
          persone autorizzate a norma dei precedenti  articoli,  e  a
          titolari  e/o  direttori di farmacie aperte al pubblico e/o
          ospedaliere, in base a richiesta scrirtta da  staccarsi  da
          apposito  bollettario  buoni  acquisto  conforme  a modello
          predisposto e distribuito dal Ministero della  sanita'.  La
          richiesta  scritta  non  e'  necessaria  per  la  vendita o
          cessione a qualsiasi titolo  ai  titolari  o  direttori  di
          farmacie,  per  quanto  attiene  alle preparazioni comprese
          nella tabella V di cui all'art. 12,  acquistate  presso  le
          imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
          In  caso  di perdita, anche parziale, del bollettario buoni
          acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattro  ore  dalla
          scoperta,   denuncia   scritta  all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza. Il contravventore a tale disposizione e'  punito
          con l'ammenda da lire centomila e lire duemilioni.
          I  produttori di specialita' medicinali contenenti sostanze
          stupefacenti o psicotrope sono autorizzati,  nei  limiti  e
          secondo  le  norme stabilite dal Ministero della sanita', a
          spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni
          di tali specialita'.
          E'  vietata  comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai
          medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o
          psicotrope  elencate  nelle  tabelle  I,  II  e  III di cui
          all'art. 12.
          Salvo  che  il  fatto  non costiutisca piu' grave reato, il
          contravventore al divieto di cui  al  precedente  comma  e'
          punito   con   l'ammenda   da   lire   centomila   a   lire
          cinquecentomila.
          L'invio della specialita' medicinali di cui al quarto comma
          e'  subordinato  alla  richiesta  datata  e   firmata   dal
          sanitario,  che  si  impegna alla somminastrazione sotto la
          propria responsabilita'.
          Chiunque  cede  buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito
          salvo che il fatto non costiuisca piu' grave reato, con  la
          reclusione  da  sei  mesi a tre anni e con la multa da lire
          cinquecentomila a tremilioni".
          La   sanzione  dell'ammenda  di  cui  al  terzultimo  comma
          dell'articolo sopra riportato e' stata  sostituita  con  la
          sanzione  amministrativa pecunaria dall'art. 32 della legge
          24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),  il
          quale  ha  previsto  che  non  costituissero  piu'  reato e
          fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
          di  una  somma  di  denaro tutte le violazioni per le quali
          fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.  La
          misura  minima  e  massima  della  sanzione di cui sopra a'
          stata elevata di due volte per effetto dell'art. 114, primo
          comma,  della  predetta  legge  n.  689/1981  in  relazione
          all'art. 113, quarto comma, della stessa  legge  e  poi  di
          cinque  volte  per  effetto  dell'art.   103 della legge n.
          685/1975, nel testo introdotto dall'art. 32 della legge qui
          pubblicata.  La misura attuale della sanzione e' quindi "da
          lire unmilione a lire cinquemilioni".
          La  misura  minima  e massima della multa di cui all'ultimo
          comma dell'articolo  sopra  riportato  e'  stata  anch'essa
          successivamente   moltiplicata  prima  per  due  (legge  24
          novembre 1981 n. 689, art. 113, quarto  comma)  e  poi  per
          cinque  (legge  n.  685/1975,  art.  103,  come  introdotto
          dall'art. 32 della legge qui pubblicata). La misura attuale
          della  sanzione  e'  quindi  "da  lire cinquemilioni a lire
          trentamilioni".
          Il testo del richiamato art. 12 e' il seguente:
          "Art.  12  (Criteri  per  la  formazione  delle tabelle). -
          L'inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle
          tabelle   di   cui   all'articolo  precedente  deve  essere
          effettuata in base ai criteri seguenti:
          1) nella tabella I devono essere indicati:
          a)  l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le
          sostanze  oppiacee  naturali,   estraibili   dal   papavero
          sonnifero;  gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da
          esso estraibili; le sostanze  ottenute  per  trasformazione
          chimica  di  quelle  prima indicate; le sostanze ottenibili
          per sintesi che siano riconducibili per struttura chimica o
          per  effetti,  a  quelle oppiacee precedentemente indicate;
          eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;
          b)  le foglie di coca e gli alcoidi ad azione eccitante sul
          sistema nervoso centrale da queste estraibili; le  sostanze
          ad azione analoga ottenuta per trasformazione chimica degli
          alcoloidi sopra indicati oppure per sintesi;
          c) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul
          sistema nervoso centrale;
          d)  ogni  altra  sostanza  che  produca  efetti sul sistema
          nervoso  centrale  ed  abbia   capacita'   di   determinare
          dipendenza  fisica  o  psichica  dello  stesso  ordine o di
          ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
          e)  gli  indolici,  siano  essi  derivati  triptaminici che
          lisergici, e  i  derivati  feniletilamminici,  che  abbiano
          effetti  allucinogeni  o  che possano provocare distrosioni
          sensoriali;
          f)i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
          g)  ogni  altra  sostanza  naturale  o  sintetica che possa
          provocare allucinazione o gravi distorsioni sensoriali;
          h)  le  preparazione  contenuti  le  sostanze  di  cui alle
          lettere precedenti;
          2) nella tabella II devono essere indicate:
          a)  la  cannabis  indica,  i  prodotti da essa ottenuti, le
          sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano  ad
          essi  riconducibili  per  struttura  chimica  o per effetto
          farmacologico,  ad  eccezione  di  quelle  previste   nella
          lettera f) della tabella I;
          b)  le  preparazioni  contenenti  le  sostanze  di cui alla
          lettera precedente;
          3) nella tabella III devono essere indicate:
          a)  le  sostanze  di  tipo barbiturico che abbiano notevole
          capacita'  di  indurre  dipendenza  fisica  o  psichica   o
          ambedue,     nonche'     altre    sostanze    ad    effetto
          ipnotico-sedativo  ad  esse  assimilabili.  Sono   pertanto
          esclusi  i  barbiturici  di  lunga  durata  e  di accertato
          effetto antiepilettico  e  i  barbiturici  a  breve  durata
          d'impiego  quali  anestetici  generali, sempreche' tutte le
          dette sostanze non  comportino  i  pericoli  di  dipendenza
          innanzi indicati;
          b)  le  preparazioni  contenenti  le  sostanze  di cui alla
          precedente lettera;
          4) nella tabella IV devono essere indicate:
          a)  le  sostante  di  corrente  impiego terapeutico, per le
          quali sono stati accertati concreti pericoli  in  induzione
          di  dipendenza  fisica  o psichica di intensita' e gravita'
          minori di quelli prodotti  dalle  sostanze  elencate  nelle
          tabelle I e III;
          b)  le  preparazioni  contenenti  le  sostanze  di  cui  al
          precedente lettera;
          5)  nella  tabella V devono essere indicate le preparazioni
          contenenti le sostanze elencate  nelle  tabelle  precedenti
          quando   queste  preparazioni,  per  la  loro  composizione
          qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso,
          non  presentino  rischi  di  abuso  e  pertanto non vengano
          assoggettate alla disciplina delle sostanze che  entrano  a
          far parte della composizione;
          6)  nella  tabella  VI devono essere indicati i prodotti ad
          azioni ansiolitica, antidepressiva  o  psicostimolante  che
          possono  dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilita'
          di farmacodipendenza.
          Nelle    tabelle   debbono   essere   compresi,   ai   fini
          dell'applicazione della presente legge, tutti gli  isomeri,
          gli  esteri,  gli  eteri,  ed  i  sali  anche relativi agli
          isomeri, esteri ed eteri,  nonche'  gli  stereoisomeri  nei
          casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze
          ed ai preparati inclusi  nelle  tabelle,  salvo  sia  fatta
          espressa eccezione.
          Le  sostanze  incluse nelle tabelle debbono essere indicate
          con  la  denominazione  comune  internazionale  e  il  nome
          chimico,  se  esistenti,  e  con la denominazione comune ed
          usuale  italiana  o  con  quella   propria   del   prodotto
          farmaceutico  oggetto  di  commercio.  E' tuttavia ritenuto
          sufficente, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          che   nelle   tabelle  sia  indicata  una  qualsiasi  delle
          denominazioni della sostanza o  del  prodotto  purche'  sia
          idonea ad identificarlo".