Art. 2. Assunzione nelle ventiquattro ore 1. Le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore sono le seguenti: a) procedure diagnostiche e medico-legali di cui all'art. 1; b) valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensita' dell'abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose abitualmente assunta nelle 24 ore. Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive; c) specifiche procedure analitiche di laboratorio rivolte a correlare i reperti ai tempi e ai modi di assunzione, da effettuarsi con tempestivita' e tenendo comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto. 2. La scelta della o delle metodiche di cui al comma 1 deve rispondere alla necessita' dei relativi accertamenti.