Art. 2.
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  30  dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  trentasettesimo il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in
cui  avviene  il  riacquisto  del  possesso  o  la disponibilita' del
veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al
precedente  comma  deve  essere  richiesta  entro quaranta giorni dal
riacquisto anzidetto.";
    b) il comma quarantatreesimo e' sostituito dal seguente:
  "Per  i  veicoli  ed  autoscafi  consegnati, per la rivendita, alle
imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio  dei  medesimi,
l'obbligo  del  pagamento  delle tasse automobilistiche e dei tributi
connessi e' interrotto a decorrere dal periodo  fisso  immediatamente
successivo  a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte
e fino al mese in cui avviene la rivendita.";
     c)  al  comma quarantaquattresimo il primo periodo e' sostituito
dal seguente: "Al fine di ottenere la interruzione  dell'obbligo  del
pagamento,   le   imprese   interessate   devono   spedire,  mediante
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento,   all'Amministrazione
finanziaria  o  all'ente  cui e' affidata la riscossione dei tributi,
nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto  e
dicembre  di  ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad
esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre.";
    d)   al   comma   quarantacinquesimo  la  parola:  "bimestre"  e'
sostituita dalla parola: "quadrimestre";
    e)  al  comma  quarantasettesimo  le  parole:  "lire  1.500" sono
sostituite dalle seguenti: "lire 3.000".
  2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della presente legge,
gli elenchi di cui al comma quarantaquattresimo dell'articolo  5  del
decreto-legge   30   dicembre   1982,   n.   953,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,  concernenti  i
veicoli  consegnati  per  la  rivendita  alle  imprese  autorizzate o
comunque abilitate al commercio dei  medesimi,  sono  utilizzabili  a
condizione  che ne risulti inequivocabilmente la data di acquisizione
del veicolo da parte del  rivenditore,  quand'anche  gli  stessi  non
siano  stati  regolarmente  compilati  o siano stati spediti oltre il
termine  stabilito.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso   delle   tasse
automobilistiche  pagate per i veicoli compresi negli stessi elenchi.
  3.  Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini
e le modalita' per l'integrazione  degli  elenchi  di  cui  al  comma
quarantacinquesimo  dell'articolo  5  del  decreto-legge  30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1983, n. 53, concernenti i veicoli venduti o radiati.
 
          Nota all'art. 2:
             -   Il   testo   vigente   dei   commi  trentasettesimo,
          quarantaquattresimo, quarantacinquesimo e quarantasettesimo
          dell'art.  5  del  D.L.  n.   953/1982  (Misure  in materia
          tributaria), come modificati con la presente legge,  e'  il
          seguente:
             "(37).  L'obbligo  del  pagamento ricomincia a decorrere
          dal mese in cui avviene il riacquisto  del  possesso  o  la
          disponibilita'    del    veicolo   o   dell'autoscafo.   La
          cancellazione dell'annotazione di cui al  precedente  comma
          deve  essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto
          anzidetto.  Per  la  mancata  richiesta  di   cancellazione
          dell'annotazione   della   perdita  del  possesso  o  della
          disponibilita' si applica una soprattassa pari a due  volte
          l'importo  delle  tasse  annuali  dovute.  La  perdita e il
          riacquisto   del   possesso    o    della    disponibilita'
          dell'autoveicolo   o  dell'autoscafo  devono  risultare  da
          attestazioni dei competenti pubblici uffici".
             "(44)  Al  fine di ottenere la interruzione dell'obbligo
          del  pagamento,  le  imprese  interessate  devono  spedire,
          mediante    raccomandata   con   avviso   di   ricevimento,
          all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui e'  affidata
          la   riscossione   dei  tributi,  nel  mese  successivo  ai
          quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e  dicembre  di
          ogni anno, un elenco di tutti i vecoli ed autoscafi ad esse
          consegnati per la rivendita nel quadrimestre.  Per  ciascun
          veicoli  od  autoscafo  devono  essere  indicati  i dati di
          immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria
          ed  il  titolo in base al quale e' avvenuta la consegna per
          la  rivendita,  ed  i  relativi   estremi.   L'inosservanza
          comporta   la   cessazione   del   regime  di  interruzione
          dell'obbligo del pagamento della tassa".
             "(45) Le imprese interessate devono indicare nell'elenco
          di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti  o
          radiati   nel  quadrimestre,  specificando,  oltre  i  dati
          relativi al veicolo  od  autoscafo,  le  generalita'  e  la
          residenza  dell'acquirente nonche' gli estremi dell'atto di
          trasferimento o dell'avvenuta radiazione. per il mancato  o
          incompleto  adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco
          di cui  sopra,  si  applica  la  pena  pecuniaria  da  lire
          duecentomila a lire un milione e duecentomila".
             "(47)  Per  ciascun veicolo od autoscafo per il quale si
          chiede la  interruzione  del  pagamento  dei  tributi  deve
          essere   corrisposto   all'Amministrazione   finanziaria  o
          all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  un
          diritto fisso di L. 3.000".
             La   misura   della   sanzione   pecuniaria  di  cui  al
          quarantacinquesimo comma dell'art. 5 del D.L.  n.  953/1982
          soprariportato  e'  stata successivamente raddoppiata (art.
          8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito,
          con  modificazioni,  nella legge 27 novembre 1989, n. 384).
          La  misura  attuale  della  sanzione  e'  quindi  "da  lire
          quattrocentomila a lire duemilioni e quattrocentomila".