Art. 3. 1. Non si procede al recupero delle tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio dovute sino al 31 dicembre 1989 quando l'importo da recuperare non supera lire 20 mila annuali, nonche' dell'imposta straordinaria una tantum di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346. Per detti tributi non si procede altresi' al recupero delle sanzioni e degli interessi relativi e non si fa luogo alla restituzione delle somme recuperate.
Nota all'art. 3: - Il testo degli articoli 4 e 5 del D.L. n. 251/1974 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario "una tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili) e' il seguente: "Art. 4. - Per le autovetture, per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, esclusi quelli carrozzati a 'furgone' o a 'cassone', per i motocicli di cilindrata superiore a 200 cm(Elevato al Cubo) e per gli autoscafi, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali e' stata pagata, per uno dei periodi fissi indipendenti, stabiliti dalle norme vigenti, e che sia in corso alla detta data, o sara' pagata per uno dei detti periodi, la tassa di circolazione per l'anno 1974, e' dovuta l'imposta straordinaria 'una tantum' appresso indicata: autoveicoli con potenza fiscale da 11 a 13 CV . . . . L. 15.000 autoveicoli con potenza fiscale da 14 a 16 CV . . . . " 30.000 autoveicoli con potenza fiscale da 17 a 20 CV . . . . " 50.000 autoveicoli con potenza fiscale da 21 a 40 CV . . . . " 200.000 per gli autoveicoli con potenza fiscale superiore a 40 CV l'imposta e' dovuta in misura pari all'ammontare della tassa annuale di circolazione per essi prevista dalla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356 e della relativa addizionale di cui all'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729; motocicli con cilindrata da 201 a 350 cm(Elevato al Cubo) . . . L. 20.000 motocicli con cilindrata da 351 a 500 cm(Elevato al Cubo) . . . " 50.000 motocicli con cilindrata oltre 500 cm(Elevato al Cubo) . . . . " 100.000 autoscafi con potenza fiscale fino a 5 CV . . . . . . " 5.000 autoscafi con potenza fiscale da 6 a 10 CV . . . . . " 10.000 autoscafi con potenza fiscale da 11 a 20 CV . . . . . " 20.000 autoscafi con potenza fiscale da 21 a 30 CV . . . . . " 40.000 autoscafi con potenza fiscale da 31 a 45 CV . . . . . " 100.000 autoscafi con potenza fiscale da 46 a 60 CV . . . . . " 200.000 autoscafi con potenza fiscale da 61 a 80 CV . . . . . " 400.000 autoscafi con potenza fiscale oltre 80 CV . . . . . . " 1.000.000 L'imposta non e' dovuta per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone in servizio da piazza o al noleggio con conducente e per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato. L'imposta e' ridotta alla meta' per gli autoveicoli e motocicli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta deve essere corrisposta: a) per i veicoli e gli autoscafi per i quali e' stata gia' pagata la tassa di circolazione, entro il 30 settembre 1974 , con versamento sul conto corrente postale /77000 intestato all'Automobile club d'Italia; b) per gli altri, congiuntamente alla tassa di circolazione, mediante pagamento agli uffici esattori dell'Automobile club d'Italia o con versamento sul conto corrente postale predetto. Per i pagamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nella causale di versamento e nella ricevuta devono sempre essere indicati la targa del veicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo cui il versamento stesso si riferisce e deve essere specificato l'importo dell'imposta 'una tantum', qualora questa venga corrisposta congiuntamente alla tassa di circolazione. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Per l'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al presente articolo si applica una soprattassa pari a due volte l'imposta o la differenza d'imposta dovuta, fermo restando l'obbligo di corrispondere il tributo evaso. Al pagamento dell'imposta evasa e della soprattassa sono obbligati solidalmente, ove siano soggetti diversi, l'autore della violazione e il proprietario del veicolo alla data in cui viene accertata la violazione stessa. Nel caso che non siano indicati nella causale di versamento e nella ricevuta la targa dell'autoveicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo si applica una soprattassa pari alla meta' dell'imposta dovuta. La mancata esibizione agli organi di vigilanza della ricevuta di pagamento comporta l'applicazione della soprattassa di lire cinquemila. Qualora il pagamento della penalita' e del tributo evaso, ove dovuto, sia effettuato entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, l'ammontare delle soprattasse e' ridotto alla meta'". "Art. 5 - Per gli aeromobili da turismo, di cui alla lettera c) dell'art. 747 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, esclusi quelli di proprieta' degli aero clubs, appartenenti a persone fisiche ed a persone giuridiche private ed immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' dovuto l'imposta straordinaria 'una tantum' appresso indicati: aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo fino a 180 HP lire 500 mila; aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP lire 1 milione; aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 280 HP o con propulsione a turboelica lire 5 milioni; aeromobili con propulsione a getto lire 10 milioni. L'imposta, per gli aeromobili con il certificato di navigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere corrisposta, entro il 30 settembre 1974, con versamento sul conto corrente postale /46000, intestato all'ufficio del registro - concessioni governative - di Roma. Per gli aeromobili per i quali viene richiesto il rinnovo del certificato di navigabilita' nell'anno 1974 l'imposta deve essere pagata, con le modalita' predette, anteriormente a tale richiesta. Nella causale e nella ricevuta di versamento devono essere indicate la marca di immatricolazione dell'aeromobile cui il versamento stesso si riferisce nonche' la potenza massima di decollo. La ricevuta anzidetta deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Per le violazioni agli obblighi di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dagli ultimi quattro commi del precedente art. 4. Sono competenti all'accertamento delle violazioni gli ufficiali di polizia tributaria".