Art. 3.
  1.  Non  si  procede  al recupero delle tasse automobilistiche e di
abbonamento all'autoradio dovute sino  al  31  dicembre  1989  quando
l'importo  da  recuperare  non  supera  lire 20 mila annuali, nonche'
dell'imposta straordinaria una tantum di cui agli articoli 4 e 5  del
decreto-legge  6  luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 agosto 1974, n. 346. Per detti tributi non si  procede
altresi'  al recupero delle sanzioni e degli interessi relativi e non
si fa luogo alla restituzione delle somme recuperate.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  testo  degli  articoli 4 e 5 del D.L. n. 251/1974
          (Modificazioni  al  regime  fiscale  di   alcuni   prodotti
          petroliferi  e  imposizione  di un prelievo tributario "una
          tantum" sui veicoli a motore, autoscafi ed  aeromobili)  e'
          il seguente:
             "Art.  4.  - Per le autovetture, per gli autoveicoli per
          il trasporto promiscuo di persone e di cose, esclusi quelli
          carrozzati  a  'furgone'  o a 'cassone', per i motocicli di
          cilindrata superiore a 200 cm(Elevato al Cubo)  e  per  gli
          autoscafi, immatricolati alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, per i quali e' stata pagata, per uno  dei
          periodi  fissi indipendenti, stabiliti dalle norme vigenti,
          e che sia in corso alla detta data, o sara' pagata per  uno
          dei  detti  periodi,  la  tassa  di circolazione per l'anno
          1974,  e'  dovuta  l'imposta  straordinaria  'una   tantum'
          appresso indicata:
autoveicoli con potenza fiscale da 11 a 13 CV  . . . .    L.   15.000
autoveicoli con potenza fiscale da 14 a 16 CV  . . . .    "    30.000
autoveicoli con potenza fiscale da 17 a 20 CV  . . . .    "    50.000
autoveicoli con potenza fiscale da 21 a 40 CV  . . . .    "   200.000
             per  gli  autoveicoli con potenza fiscale superiore a 40
          CV l'imposta e' dovuta in misura pari  all'ammontare  della
          tassa  annuale  di  circolazione  per  essi  prevista dalla
          tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356  e  della
          relativa  addizionale  di  cui  all'art.  25 della legge 24
          luglio 1961, n. 729;
motocicli
con cilindrata da 201 a 350 cm(Elevato al Cubo)  . . .   L.    20.000
motocicli
con cilindrata da 351 a 500 cm(Elevato al Cubo)  . . .   "     50.000
motocicli
con cilindrata oltre 500 cm(Elevato al Cubo)   . . . .   "    100.000
autoscafi con potenza fiscale fino a 5 CV  . . . . . .   "      5.000
autoscafi con potenza fiscale da 6 a 10 CV   . . . . .   "     10.000
autoscafi con potenza fiscale da 11 a 20 CV  . . . . .   "     20.000
autoscafi con potenza fiscale da 21 a 30 CV  . . . . .   "     40.000
autoscafi con potenza fiscale da 31 a 45 CV  . . . . .   "    100.000
autoscafi con potenza fiscale da 46 a 60 CV  . . . . .   "    200.000
autoscafi con potenza fiscale da 61 a 80 CV  . . . . .   "    400.000
autoscafi con potenza fiscale oltre 80 CV  . . . . . .   "  1.000.000
             L'imposta non e' dovuta per gli autoveicoli destinati al
          trasporto di persone in servizio da piazza  o  al  noleggio
          con  conducente  e  per gli autoscafi destinati al servizio
          pubblico autorizzato. L'imposta e' ridotta alla  meta'  per
          gli  autoveicoli  e  motocicli immatricolati da oltre dieci
          anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
            L'imposta deve essere corrisposta: a) per i veicoli e gli
          autoscafi per i quali e' stata  gia'  pagata  la  tassa  di
          circolazione,  entro  il 30 settembre 1974 , con versamento
          sul conto corrente postale /77000 intestato  all'Automobile
          club  d'Italia; b) per gli altri, congiuntamente alla tassa
          di circolazione, mediante pagamento  agli  uffici  esattori
          dell'Automobile  club  d'Italia  o con versamento sul conto
          corrente postale predetto.
             Per  i  pagamenti  effettuati  a  mezzo del servizio dei
          conti correnti postali, nella causale di versamento e nella
          ricevuta devono sempre essere indicati la targa del veicolo
          o gli estremi  di  identificazione  dell'autoscafo  cui  il
          versamento  stesso  si  riferisce e deve essere specificato
          l'importo dell'imposta 'una tantum', qualora  questa  venga
          corrisposta congiuntamente alla tassa di circolazione.
             La   ricevuta   di  versamento  deve  essere  conservata
          unitamente alla carta di circolazione ed  esibita  ad  ogni
          richiesta degli organi di vigilanza.
             Per  l'omesso  o insufficiente pagamento dell'imposta di
          cui al presente articolo si applica una soprattassa pari  a
          due volte l'imposta o la differenza d'imposta dovuta, fermo
          restando l'obbligo di corrispondere il  tributo  evaso.  Al
          pagamento  dell'imposta  evasa  e  della  soprattassa  sono
          obbligati  solidalmente,  ove   siano   soggetti   diversi,
          l'autore  della  violazione  e  il proprietario del veicolo
          alla data in cui viene accertata la violazione stessa.
             Nel  caso  che  non  siano  indicati  nella  causale  di
          versamento e nella ricevuta la targa dell'autoveicolo o gli
          estremi  di  identificazione  dell'autoscafo si applica una
          soprattassa pari alla meta' dell'imposta dovuta.
             La  mancata  esibizione  agli  organi di vigilanza della
          ricevuta  di  pagamento   comporta   l'applicazione   della
          soprattassa di lire cinquemila.
             Qualora  il  pagamento  della  penalita'  e  del tributo
          evaso, ove dovuto, sia  effettuato  entro  quindici  giorni
          dall'accertamento   della   violazione,  l'ammontare  delle
          soprattasse e' ridotto alla meta'".
             "Art.  5  -  Per  gli aeromobili da turismo, di cui alla
          lettera c) dell'art.  747  del  codice  della  navigazione,
          approvato  con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, esclusi
          quelli di  proprieta'  degli  aero  clubs,  appartenenti  a
          persone   fisiche   ed  a  persone  giuridiche  private  ed
          immatricolati alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto,  e'  dovuto  l'imposta  straordinaria 'una tantum'
          appresso indicati:
              aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima
          di decollo fino a 180 HP lire 500 mila;
              aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima
          di decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP lire 1 milione;
              aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima
          di decollo oltre 280 HP o con propulsione a turboelica lire
          5 milioni;
              aeromobili con propulsione a getto lire 10 milioni.
             L'imposta,  per  gli  aeromobili  con  il certificato di
          navigabilita' in corso di validita' alla data di entrata in
          vigore  del presente decreto deve essere corrisposta, entro
          il 30 settembre 1974, con  versamento  sul  conto  corrente
          postale   /46000,  intestato  all'ufficio  del  registro  -
          concessioni governative - di Roma. Per gli aeromobili per i
          quali   viene  richiesto  il  rinnovo  del  certificato  di
          navigabilita' nell'anno 1974 l'imposta deve essere  pagata,
          con  le modalita' predette, anteriormente a tale richiesta.
             Nella  causale  e  nella  ricevuta  di versamento devono
          essere    indicate    la    marca    di    immatricolazione
          dell'aeromobile  cui  il  versamento  stesso  si  riferisce
          nonche'  la  potenza  massima  di  decollo.   La   ricevuta
          anzidetta deve essere conservata unitamente ai documenti di
          bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli  organi  di
          vigilanza.
             Per  le  violazioni  agli  obblighi  di  cui al presente
          articolo si applicano le  sanzioni  previste  dagli  ultimi
          quattro commi del precedente art. 4.
             Sono  competenti  all'accertamento  delle violazioni gli
          ufficiali di polizia tributaria".