Art. 4. 1. I rimborsi della imposta straordinaria di cui all'articolo 3, da effettuarsi o in conseguenza delle modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, apportate dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, o per duplicazioni di pagamento o per pagamenti eseguiti in misura superiore a quella dovuta, sono disposti dalle intendenze di finanza sulla base delle originali ricevute di pagamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento, prescindendo dalla dichiarazione di annotamento di restituzione prevista dalla normale 158 in data 24 dicembre 1908 dell'Amministrazione delle tasse sugli affari e del demanio. 2. A titolo di rimborso delle spese relative alla riscossione e gestione della suddetta imposta straordinaria compete all'Automobile club d'Italia, in via forfettaria, la somma di lire 500 milioni. A tale rimborso si provvede, con decreto del Ministro delle finanze, secondo le modalita' previste per l'erogazione all'Automobile club d'Italia del compenso per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, di cui alla convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia medesimo in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 4: - Le modifiche all'art. 4 del D.L. n. 251/1974 apportate dalla legge di conversione n. 346/1974 riguardano tra l'altro: gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 10 CV, i quali sono stati esclusi dall'assoggettamento ad imposizione straordinaria una tantum; gli autoscafi con potenza fiscale fino a 5 CV, per i quali e' stata dimezzata l'imposta straordinaria una tantum; gli autoveicoli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali l'imposta e' stata ridotta alla meta'; la soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta, la quale e' stata ridotta da tre a due volte l'imposta. - La normale 158 in data 24 dicembre 1908, recante dichiarazioni di annotamento delle restituzioni da porsi a corredo delle matrici dei buoni sui mandati a disposizione, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze - Direzioni generali delle tasse sugli affari e del demanio pubblico e patrimoniale, anno 1908 (serie 2a - vol. XXXVIII).