Art. 4.
  1. I rimborsi della imposta straordinaria di cui all'articolo 3, da
effettuarsi o in  conseguenza  delle  modifiche  all'articolo  4  del
decreto-legge  6  luglio  1974,  n.  251,  apportate  dalla  legge di
conversione 14 agosto 1974, n. 346, o per duplicazioni di pagamento o
per  pagamenti  eseguiti  in  misura  superiore a quella dovuta, sono
disposti dalle intendenze  di  finanza  sulla  base  delle  originali
ricevute  di  pagamento  che  hanno  anche  valore  di certificati di
accreditamento, prescindendo dalla dichiarazione  di  annotamento  di
restituzione  prevista  dalla  normale  158  in data 24 dicembre 1908
dell'Amministrazione delle tasse sugli affari e del demanio.
  2.  A  titolo  di  rimborso delle spese relative alla riscossione e
gestione della suddetta imposta straordinaria compete  all'Automobile
club  d'Italia,  in  via forfettaria, la somma di lire 500 milioni. A
tale rimborso si provvede, con decreto del  Ministro  delle  finanze,
secondo  le  modalita'  previste per l'erogazione all'Automobile club
d'Italia del compenso per i servizi di riscossione e riscontro  delle
tasse  automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, di cui alla
convenzione tra  il  Ministero  delle  finanze  e  l'Automobile  club
d'Italia  medesimo  in  atto  alla  data  di  entrata in vigore della
presente legge.
 
          Note all'art. 4:
             - Le modifiche all'art. 4 del D.L. n. 251/1974 apportate
          dalla legge  di  conversione  n.  346/1974  riguardano  tra
          l'altro:  gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 10 CV,
          i  quali  sono  stati   esclusi   dall'assoggettamento   ad
          imposizione  straordinaria  una  tantum;  gli autoscafi con
          potenza fiscale fino a 5 CV, per i quali e' stata dimezzata
          l'imposta   straordinaria   una   tantum;  gli  autoveicoli
          immatricolati da oltre dieci anni alla data di  entrata  in
          vigore  del decreto, per i quali l'imposta e' stata ridotta
          alla meta';  la  soprattassa  per  omesso  o  insufficiente
          pagamento  dell'imposta, la quale e' stata ridotta da tre a
          due volte l'imposta.
             -  La  normale  158  in  data  24 dicembre 1908, recante
          dichiarazioni di annotamento delle restituzioni da porsi  a
          corredo delle matrici dei buoni sui mandati a disposizione,
          e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero  delle
          finanze - Direzioni generali delle tasse sugli affari e del
          demanio pubblico e patrimoniale, anno 1908 (serie 2a - vol.
          XXXVIII).