Art. 5.
  1.  All'onere  derivante,  per l'anno 1990, dall'applicazione della
presente legge si  provvede  mediante  utilizzazione  delle  maggiori
entrate,  valutate in lire 3.500 milioni in ragione d'anno, derivanti
dall'applicazione della disposizione recata dal comma 2 dell'articolo
1.