Art. 6. 1. Per i rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche che non risultino definiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nei seguenti casi, da registrare agli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli ed autoscafi, alle seguenti condizioni: a) passaggi di proprieta' non registrati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca alternativamente: 1) atto di vendita o, in mancanza, foglio di assunzione di responsabilita' rilasciato dall'acquirente; 2) sentenza dell'autorita' giudiziaria; b) furti o sottrazione di veicoli per appropriazione indebita non comunicati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario fornisca la prova dell'avvenuta denuncia alla compagnia assicuratrice ovvero agli organi di pubblica sicurezza; c) cancellazioni non richieste agli uffici indicati entro il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca la prescritta istanza corredata, in caso di mancato possesso delle targhe e dei documenti di circolazione, della relativa denuncia agli organi di pubblica sicurezza; d) veicoli ed autoscafi per i quali sia stata rilasciata alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi la procura a vendere, o che siano stati ceduti alle stesse e rimasti in giacenza a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca dichiarazione autenticata del responsabile dell'impresa; e) esportazione di veicoli non comunicata agli uffici indicati, a condizione che l'intestatario produca attestazione dell'autorita' estera o italiana all'estero da cui risulti che il veicolo e' stato reimmatricolato nello Stato di avvenuta esportazione. 2. Le richieste di annotazione riguardanti i casi indicati nel comma 1 devono essere presentate al competente ufficio, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche, con modalita' e termini definiti con decreto del Ministro delle finanze. 3. Non si da' luogo al rimborso di somme comunque versate. 4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dagli atti di trasferimento della proprieta' formati anteriormente alla data del 31 dicembre 1989 e relativi a veicoli assoggettati a radiazione di ufficio ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, a condizione che i predetti atti di trasferimento della proprieta', ove non ancora prodotti al pubblico registro automobilistico, siano a questo presentati, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche, senza applicazione delle soprattasse e degli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo dovuto. Le soprattasse non si applicano neppure per i tributi corrisposti oltre i termini stabiliti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 6: - La legge n. 29/1961 reca: "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari". Successivamente, la legge n. 147/1962 ne recava interpretazione autentica; e le leggi n. 130/1978 e n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) ne apportavano modifiche con riguardo alla misura degli interessi. - La radiazione d'ufficio e' prevista dall'art. 5, cinquantaquattresimo comma, del D.L. n. 953/1982, il cui testo e' il seguente: "(54) Per i veicoli e autoscafi per i quali non e' stato effettuato alcun pagamento di tassa di circolazione per i periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977, la cancellazione dai pubblici registri e' operata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non e' corrisposta la tassa dovuta per il 1983 entro il termine stabilito con il decreto sopra indicato".