Art. 7. 
  1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro
automobilistico  sono  meccanizzati  mediante  l'uso  di  elaboratori
elettronici.  A  tal  fine  presso  l'Automobile  club  d'Italia   e'
istituito un archivio magnetico centrale contenente  le  informazioni
di carattere tecnico e giuridico  relative  ai  veicoli.  I  registri
previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo  1927,  n.
436, tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia,
sono sostituiti con archivi magnetici. 
  2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano,  al
momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva
formalita',  il  certificato  di  proprieta'  attestante   lo   stato
giuridico  del  medesimo.  Tale  certificato  sostituisce  il  foglio
complementare previsto dall'articolo 6 del regio  decreto  29  luglio
1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici e'  condizione  per
l'espletamento delle formalita' richieste  successivamente  alla  sua
emissione. 
  3. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi
nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  determinate  le  modalita'  e   le
procedure concernenti il  funzionamento  degli  uffici  del  pubblico
registro automobilistico, la tenuta degli archivi,  la  conservazione
della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati
e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le
modalita'  di  utilizzo   della   modulistica   occorrente   per   il
funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i  tempi  di  attuazione
delle nuove procedure. 
  4. La data di inizio del funzionamento  del  servizio  meccanizzato
viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico  dalla  procura  della  Repubblica   territorialmente
competente. 
  5. Le richieste di formalita' presentate senza  l'osservanza  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  vigenti  in  materia  sono
irricevibili. 
  6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi  delle  conservatorie
dei registri del  pubblico  registro  automobilistico  continuano  ad
essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  7. Con decreto del Ministro  della  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale, possono essere apportate modifiche ed aggiunte  alle  voci
di cui alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale
18 giugno 1945, n. 399. 
 
          Note all'art. 7:
             -   Il   testo  dell'art.  11  del  R.D.L.  n.  436/1927
          (Disciplina  dei  contratti   di   compra   vendita   degli
          autoveicoli    ed   istituzione   del   pubblico   registro
          automobilistico  presso  le   sedi   dell'Automobile   club
          d'Italia) e' il seguente:
             "Art.  11. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. e'
          istituito un pubblico registro  automobilistico  nel  quale
          deve  essere  iscritto  ogni autoveicolo che abbia ottenuta
          nella provincia la licenza di circolazione.
             In  separati registri devono essere iscritti i motocicli
          e le trattrici agricole.
             Chiunque  ne faccia richiesta, osservate le modalita' da
          determinarsi  nelle  norme  di  esecuzione   del   presente
          decreto,  ha  diritto  di ottenere copia delle iscrizioni e
          delle annotazioni contenute  nel  pubblico  registro  o  il
          certificato che non ve ne e' alcuna".
             -   Il   testo   dell'art.   6  del  R.D.  n.  1814/1927
          (Disposizioni  di  attuazione  e  transitorie   del   regio
          decreto-legge  15  marzo  1927,  n.   436,  concernente  la
          disciplina   dei   contratti   di   compra-vendita    degli
          autoveicoli   e   l'istituzione   del   pubblico   registro
          automobilistico  presso  le   sedi   dell'Automobile   club
          d'Italia) e' il seguente:
             "Art.  6.  -  Per  ottenere  la  prima  iscrizione di un
          autoveicolo  nel  pubblico  registro  automobilistico,   il
          richiedente   deve   presentare   all'ufficio   della  sede
          provinciale  dell'A.C.I.  del  luogo  ove   si   trova   la
          prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione:
             - 1› due note contenenti le seguenti indicazioni:
               a)  il  numero della licenza di circolazione e la data
          del rilascio di essa da parte della prefettura;
               b)   la   designazione   della   fabbrica  produttrice
          dell'autoveicolo, secondo la denominazione con la quale  e'
          conosciuta in commercio;
               c)  la data del certificato di origine, rilasciato, in
          carta libera, dalla fabbrica produttrice;
               d)  il  numero  con cui e' distinto il motore e la sua
          potenza espressa in HP. e, per gli autocarri  e  gli  altri
          veicoli  ad  essi  assimilabili,  la  tara  e la portata in
          quintali,  indicando  inoltre  se  siano  stati  dichiarati
          ausiliari  militari,  ai  sensi  del  regio decreto-legge 9
          novembre 1925, n. 2080;
               e)  il  numero del telaio o, per i rimorchi, il numero
          del marchio di fabbrica;
               f)  la  specie  di carrozzeria, se l'autoveicolo ne e'
          provvisto o la dichiarazione che ne e' sprovvisto;
               g)   il   numero   dei   posti,  compreso  quello  del
          conducente, se trattisi di autovetture o di autobus;
               h)  il  numero  degli assi, il peso a vuoto e a carico
          completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza  in
          HP  del  trattore  da  cui  possono  essere rimorchiati, se
          trattisi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono
          autorizzate a rimorchiare, per le trattrici stradali;
               i)  la  destinazione attuale dell'autoveicolo e cioe':
          se ad uso privato o in servizio pubblico  da  piazza  o  da
          rimessa,  ovvero  in  linea  regolarmente  concessa  o  per
          trasporto di merci, specificando altresi', quando  occorra,
          se  trattisi  di  autolettighe, autofrigoriferi, autopompe,
          autobotti,       autoinnaffiatrici,        autospazzatrici,
          motofurgoncini, motocamioncini, ecc.;
               l)  il cognome, nome e paternita' del proprietario, la
          sua   residenza,   professione   o   condizione    sociale,
          specificando,  se  si tratti di enti o di societa', la loro
          natura,  la  ragione  sociale  e  la  forma  di   attivita'
          commerciale o industriale esercitata;
               m)  la  natura  e  la data del titolo in base al quale
          viene   richiesta   la    iscrizione    della    proprieta'
          dell'autoveicolo;
               n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo;
             -  2›  il  certificato  di origine dell'autoveicolo, che
          dovra' essere stato munito del visto della  prefettura,  al
          momento del rilascio della licenza di circolazione;
             -  3›  il  titolo, in originale o in copia autentica, in
          base  al   quale   viene   richiesta   l'iscrizione   della
          proprieta',  il  quale  puo' essere sostituito, nel caso di
          vendita  seguita   verbalmente,   da   una   dichiarazione,
          autenticata,   in  carta  libera  ed  esente  da  tassa  di
          registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di
          acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo;
             -   4›   il   foglio   complementare  della  licenza  di
          circolazione, conforme  al  modello  allegato  al  presente
          decreto, sul quale dovranno indicarsi:
               a)  il numero della licenza di circolazione rilasciata
          dalla prefettura;
               b)  il  nome, il cognome, la paternita' e la residenza
          del proprietario o dei proprietari dell'autoveicolo;
               c) il prezzo dell'autoveicolo.
             Deve  altresi'  essere esibita, con le note indicate nel
          n. 1› del presente articolo, la  licenza  rilasciata  dalla
          prefettura".
             -   Il  D.L.L.  n.  399/1945  reca:  "Modificazioni  del
          trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti
          da  prodursi  al  pubblico  registro  automobilistico" e il
          relativo allegato B riporta  la  tabella  degli  emolumenti
          dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico.