Art. 7. 1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia e' istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi magnetici. 2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalita', il certificato di proprieta' attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici e' condizione per l'espletamento delle formalita' richieste successivamente alla sua emissione. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure. 4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dalla procura della Repubblica territorialmente competente. 5. Le richieste di formalita' presentate senza l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili. 6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico continuano ad essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Con decreto del Ministro della finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 11 del R.D.L. n. 436/1927 (Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia) e' il seguente: "Art. 11. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. e' istituito un pubblico registro automobilistico nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuta nella provincia la licenza di circolazione. In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole. Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalita' da determinarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni contenute nel pubblico registro o il certificato che non ve ne e' alcuna". - Il testo dell'art. 6 del R.D. n. 1814/1927 (Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia) e' il seguente: "Art. 6. - Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, il richiedente deve presentare all'ufficio della sede provinciale dell'A.C.I. del luogo ove si trova la prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione: - 1 due note contenenti le seguenti indicazioni: a) il numero della licenza di circolazione e la data del rilascio di essa da parte della prefettura; b) la designazione della fabbrica produttrice dell'autoveicolo, secondo la denominazione con la quale e' conosciuta in commercio; c) la data del certificato di origine, rilasciato, in carta libera, dalla fabbrica produttrice; d) il numero con cui e' distinto il motore e la sua potenza espressa in HP. e, per gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili, la tara e la portata in quintali, indicando inoltre se siano stati dichiarati ausiliari militari, ai sensi del regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080; e) il numero del telaio o, per i rimorchi, il numero del marchio di fabbrica; f) la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne e' provvisto o la dichiarazione che ne e' sprovvisto; g) il numero dei posti, compreso quello del conducente, se trattisi di autovetture o di autobus; h) il numero degli assi, il peso a vuoto e a carico completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza in HP del trattore da cui possono essere rimorchiati, se trattisi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare, per le trattrici stradali; i) la destinazione attuale dell'autoveicolo e cioe': se ad uso privato o in servizio pubblico da piazza o da rimessa, ovvero in linea regolarmente concessa o per trasporto di merci, specificando altresi', quando occorra, se trattisi di autolettighe, autofrigoriferi, autopompe, autobotti, autoinnaffiatrici, autospazzatrici, motofurgoncini, motocamioncini, ecc.; l) il cognome, nome e paternita' del proprietario, la sua residenza, professione o condizione sociale, specificando, se si tratti di enti o di societa', la loro natura, la ragione sociale e la forma di attivita' commerciale o industriale esercitata; m) la natura e la data del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprieta' dell'autoveicolo; n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo; - 2 il certificato di origine dell'autoveicolo, che dovra' essere stato munito del visto della prefettura, al momento del rilascio della licenza di circolazione; - 3 il titolo, in originale o in copia autentica, in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprieta', il quale puo' essere sostituito, nel caso di vendita seguita verbalmente, da una dichiarazione, autenticata, in carta libera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo; - 4 il foglio complementare della licenza di circolazione, conforme al modello allegato al presente decreto, sul quale dovranno indicarsi: a) il numero della licenza di circolazione rilasciata dalla prefettura; b) il nome, il cognome, la paternita' e la residenza del proprietario o dei proprietari dell'autoveicolo; c) il prezzo dell'autoveicolo. Deve altresi' essere esibita, con le note indicate nel n. 1 del presente articolo, la licenza rilasciata dalla prefettura". - Il D.L.L. n. 399/1945 reca: "Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico" e il relativo allegato B riporta la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico.