Art. 3.
  1.  Gli  etilometri  sono  soggetti  alla omologazione del tipo che
viene  rilasciata  dal  Ministero  dei trasporti - Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a domanda
del   costruttore  o  di  suo  mandatario  ed  a  seguito  dell'esito
favorevole  delle  verifiche  e prove effettuate dal Centro superiore
ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (C.S.R.P.A.D.).
  2.  I  singoli  apparecchi  prima  della  loro  immissione in uso e
periodicamente,  devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo
norme  e  procedure stabilite dal Ministero dei trasporti - Direzione
generale  della  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
d'intesa con il Ministero della sanita'.