La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
             (Finanziamento delle gestioni dei contributi 
          e delle prestazioni previdenziali degli artigiani 
               e degli esercenti attivita' commerciali) 
   1. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo  annuo
dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi  e  delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari  al  12  per
cento del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che  da'
titolo  all'iscrizione  alla  gestione,  dichiarato  ai  fini  Irpef,
relativo all'anno precedente. 
   2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di  cui  al  comma  1  in
qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio
1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2  della  legge
22 luglio 1966, n. 613, di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota
contributiva di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento. 
   3. Il  livello  minimo  imponibile  ai  fini  del  versamento  dei
contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al  comma  1  da
ciascun assicurato e' fissato nella  misura  del  minimale  annuo  di
retribuzione  che  si  ottiene  moltiplicando  per  312  il  minimale
giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui  si  riferiscono  i
contributi, per  gli  operai  del  settore  artigianato  e  commercio
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  settembre  1981,  n.  537,   e
successive modificazioni ed integrazioni. 
   4. In presenza di un reddito di impresa  superiore  al  limite  di
retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima
di  commisurazione  della  pensione  prevista   per   l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale  limite
viene presa in considerazione ai fini dei versamenti  dei  contributi
previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi  del
limite stesso. 
   5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi  il  titolare
deve  indicare  la  quota  di  reddito  di  pertinenza   di   ciascun
coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei  collaboratori
non puo' superare,  in  ogni  caso,  il  49  per  cento  del  reddito
d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha  effetto  anche  ai
fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni
previdenziali ed assistenziali  in  favore  dei  lavoratori  autonomi
artigiani ed esercenti attivita' commerciali. 
   6. I contributi di cui  al  presente  articolo  e  quelli  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio
1980,  n.  538,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni   si
prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui  avrebbero
dovuto essere versati; la disposizione di cui al  presente  comma  si
applica anche alle prescrizioni in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
   7. Per i periodi di  assicurazione  inferiori  all'anno  solare  i
contributi sono rapportati a mese. 
   8. Entro il 30 giugno 1991 i l avoratori  autonomi  iscritti  alle
gestioni  speciali  degli  artigiani  e  degli  esercenti   attivita'
commerciali provvederanno al versamento dei contributi  a  conguaglio
per il secondo semestre 1990  in  base  alla  differenza  tra  quanto
risultante dalle disposizioni di cui al presente  articolo  e  quanto
versato in base alle previgenti disposizioni. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  2  della  legge  n.  463/1959
          (Estensione     dell'assicurazione     obbligatoria     per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani
          ed ai loro familiari) e' il seguente:
             "Art.  2.  - Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli
          altri  familiari  coadiuvanti,  intendendosi  come  tali  i
          familiari   dell'iscritto   che   lavorino  abitualmente  e
          prevalentemente nell'azienda e che non siano gia'  compresi
          nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in
          quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle
          norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidita',
          vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od
          in  quanto  apprendisti  coperti  di  assicurazione a norma
          della  legge  19  gennaio  1955,  n.   25,   e   successive
          modificazioni.
             Agli  effetti  del  comma  precedente  sono  considerati
          familiari:
              1) il coniuge;
              2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea
          diretta;
              3) gli ascendenti;
              4) i fratelli e le sorelle.
             Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli
          adottivi  e  gli  affiliati,  quelli  naturali   legalmente
          riconosciuti  o  giudizialmente  dichiarati, quelli nati da
          precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i  minori
          regolarmente  affidati  dagli  organi competenti a norma di
          legge. Sono  equiparati  ai  genitori  gli  adottanti,  gli
          affilianti,  il  patrigno e la matrigna, nonche' le persone
          alle  quali  i  titolari  di   impresa   artigiana   furono
          regolarmente affidati come esposti.
             Il  titolare  dell'impresa  artigiana e' tenuto anche al
          pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai
          commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa".
             -   Il   testo  dell'art.  2  della  legge  n.  613/1966
          (Estensione     dell'assicurazione     obbligatoria     per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti
          attivita' commerciali e  ai  loro  familiari  coadiutori  e
          coordinamento   degli   ordinamenti   pensionistici  per  i
          lavoratori autonomi) e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Agli  effetti  della  presente  legge,  si
          considerano  familiari  coadiutori  il  coniuge,  i   figli
          legittimi  o  legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli
          ascendenti, i fratelli e le  sorelle,  che  partecipano  al
          lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza,
          sempreche'  per   tale   attivita'   non   siano   soggetti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  in  qualita'  di
          lavoratori dipendenti o di apprendisti.
             Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli
          adottivi  e  gli  affiliati,  quelli  naturali   legalmente
          riconosciuti  o  giudizialmente  dichiarati, quelli nati da
          precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i  minori
          regolarmente  affidati  dagli  organi competenti a norma di
          legge.
             Sono   equiparati   ai   genitori   gli  adottanti,  gli
          affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche'  le  persone
          alle   quali  i  titolari  di  impresa  commerciale  furono
          regolarmente affidati come esposti".
             -   Il   testo   dell'art.   1   del  D.L.  n.  402/1981
          (contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
          contribuzioni) e' il seguente:
             "Art. 1 (Minimale di retribuzione ai fini contributivi).
          - A decorrere dal periodo di paga in  corso  al  31  maggio
          1981  i  limiti  minimi  di  retribuzione  giornaliera, ivi
          compresa   la   misura   giornaliera   dei   salari    medi
          convenzionali,  sono  stabiliti, per tutte le contribuzioni
          dovute in materia  di  previdenza  ed  assistenza  sociale,
          nelle  misure  risultanti  dalle  tabelle A e B allegate al
          presente decreto.
             I   limiti  minimi  di  retribuzione  di  cui  al  comma
          precedente sono aumentati ogni anno, a  partire  dal  1982,
          nella  stessa  misura  percentuale  delle  variazioni delle
          pensioni che si verificano  in  applicazione  dell'art.  19
          della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle
          10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione  triennale
          da  effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale in riferimento ai  minimi  previsti  dai
          contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per
          settori omogenei.  La prima revisione triennale ha  effetto
          dal 1  gennaio 1984.
             Con  la  stessa  decorrenza  di  cui  al primo comma, il
          limite minimo di retribuzione giornaliera per i  lavoratori
          soci  di  societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e
          loro organismi associati soggetti  alle  norme  di  cui  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
          602, per i pescatori della piccola pesca marittima e  delle
          acque  interne  di  cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e
          per i lavoratori a domicilio, e' stabilito,  per  tutte  le
          contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
          sociale, in L. 10.000.
             L'ammontare  del limite minimo di retribuzione di cui al
          comma precedente varia nella stessa  misura  percentuale  e
          con  la  stessa  decorrenza delle variazioni delle pensioni
          che si verificano in applicazione dell'art. 19 della  legge
          30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per
          eccesso.
             Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti
          per gli addetti ai servizi  domestici  e  familiari  ed  ai
          contributi    dovuti   per   la   prosecuzione   volontaria
          dell'assicurazione generale obbligatoria.
             Con  effetto  dal  1   gennaio  1981 le tabelle A, B e C
          allegate al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
          aprile  1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D ed
          E allegate al presente decreto".
             -   Il   testo   dell'art.  1  del  D.P.R.  n.  538/1980
          (adeguamento dei  contributi  sociali  di  malattia  dovuti
          dagli    artigiani,   dagli   esercenti   delle   attivita'
          commerciali,  dai  coltivatori   diretti   e   dai   liberi
          professionisti) e' il seguente:
             "Art. 1. - A decorrere dal 1  gennaio 1980, i contributi
          sociali di malattia nonche' quelli previsti dall'art. 4 del
          decreto-legge  8  luglio  1974,  n.  264,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n.  386,  dovuti
          dagli  artigiani,  dagli  esercenti attivita' commerciali e
          dai coltivatori  diretti,  sono  determinati  nella  misura
          fissa  annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare
          coadiutore di impresa  artigiana  e  commerciale  e  di  L.
          65.000  per  ciascun componente attivo del nucleo familiare
          dei coltivatori diretti,  iscritti,  rispettivamente  negli
          elenchi  di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio
          1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047.
             E'  dovuto  altresi'  dagli  artigiani e dagli esercenti
          attivita' commerciali, un contributo  aggiuntivo  aziendale
          pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai
          fini dell'Irpef relativo all'anno precedente a  quello  cui
          il  contributo  si riferisce, entro il limite del massimale
          di 20 milioni di lire.
             A decorrere dal 1  gennaio 1980 il contributo sociale di
          malattia  dovuto  dai   liberi   professionisti,   di   cui
          all'articolo  3, primo comma, lettera b), del decreto-legge
          30 dicembre 1979, n. 663,  convertito,  con  modificazioni,
          nella  legge  29 febbraio 1980, n. 33, e' determinato nella
          misura capitaria annua di L. 125.000 ed  e'  maggiorato  di
          una  quota  pari  al  2  per  cento  del  reddito derivante
          dall'attivita'   professionale,   assoggettato   ai    fini
          dell'Irpef,  entro il limite massimale di lire 25 milioni".