Art. 10. 
                      (Prosecuzione volontaria) 
  1. A decorrere dal 1 luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri  e
coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E
allegata alla presente legge. La classe di reddito  da  attribuire  a
ciascun  lavoratore  e'  quella  il  cui  reddito  medio  e'  pari  o
immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni
di lavoro  determinati  ai  sensi  dell'articolo  7.  Ai  fini  della
determinazione della predetta media, per i  periodi  anteriori  al  1
luglio  1988,  si  tiene  conto  dei  redditi  di  cui  al  comma   5
dell'articolo 8. 
  2. L'importo del contributo corrispondente  a  ciascuna  classe  di
reddito e' determinato  applicando  al  reddito  medio  della  classe
stessa  l'aliquota  contributiva  in  misura   intera   vigente   per
l'assicurazione obbligatoria per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i
superstiti  nella  gestione  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  7.
L'importo del contributo volontario minimo non puo', comunque, essere
inferiore a quello stabilito  per  i  lavoratori  dipendenti  comuni,
ragguagliato a mese. 
  3.  Gli  assicuratori  autorizzati  alla  prosecuzione   volontaria
anteriore al 1 luglio  1990  sono  inseriti  nella  prima  classe  di
reddito della citata tabella E. 
  4. A decorrere dall'anno 1991  e  con  effetto  dal  1  gennaio  di
ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in
misura pari all'aumento percentuale del costo  della  vita  calcolato
dall'Istat per l'anno precedente ai fini  della  scala  mobile  delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria.