Art. 11. 
               (Riscatto contributi dal 1 gennaio 1957 
                        al 31 dicembre 1961) 
  1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e  coloni,  accertati  ai  fini
della iscrizione negli elenchi  degli  assicuratori  ai  sensi  degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali,  per
effetto del secondo comma dell'articolo 3  e  dell'articolo  5  della
stessa legge,  sono  stati  compresi  negli  elenchi  pubblicati  dal
servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di
giornate lavorative  o  con  l'attribuzione  di  giornate  lavorative
inferiori a 104 annuali per il periodo 1957-1961, e' data facolta' di
riscattare  con  onere  a  proprio  carico  i  periodi  totalmente  o
parzialmente  scoperti  di  contribuzione,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. 
  2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro  il
31 dicembre 1991. 
 
          Note all'art. 11:
             -  Il  testo  degli  articoli  1,  2  e 3 della legge n.
          1047/1957 (Estensione dell'assicurazione per invalidita'  e
          vecchiaia  ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e' il
          seguente:
             "Art. 1. - L'obbligo dell'assicurazione per invalidita',
          vecchiaia e superstiti, secondo il  regio  decreto-legge  4
          ottobre  1935,  n.  1827,  e  successive  modificazioni, e'
          esteso, in  quanto  non  sia  diversamente  disposto  dagli
          articoli  seguenti,  ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed
          ai  coloni  che  abitualmente  si  dedicano  alla   manuale
          coltivazione  dei fondi o all'allevamento ed al governo del
          bestiame, nonche' agli appartenenti  ai  rispettivi  nuclei
          familiari  i  quali  esercitino  le  medesime attivita' sui
          medesimi fondi.
             Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i
          mezzadri e i coloni parziari  che  coltivano  fondi  per  i
          quali,  in  base  alle  norme  del  regio  decreto-legge 28
          novembre 1938, n. 2138,  e  successive  modificazioni,  sia
          accertato  un  fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera
          inferiore a 30 giornate uomo.
             Art.  2.  -  Agli  effetti  della  presente  legge, sono
          considerati  coltivatori   diretti   i   proprietari,   gli
          affittuari,    gli   enfiteuti   e   gli   usufruttari,   i
          miglioratari,  gli  assegnatari,  i  pastori  e  gli  altri
          comunque  denominati  che  direttamente  e  abitualmente si
          dedicano   alla   manuale   coltivazione   dei   fondi    o
          all'allevamento  ed  al governo del bestiame, sempre che la
          complessiva forza lavorativa del nucleo familiare  non  sia
          inferiore  a  un  terzo di quella occorrente per le normali
          necessita' della coltivazione del fondo o per l'allevamento
          e  il  governo  del  bestiame.  A  questi effetti, la forza
          lavorativa del nucleo familiare viene valutata  attribuendo
          a ciascuna unita' attiva la frequenza annua di 280 giornate
          lavorative.
             Art.   3.   -   L'accertamento  delle  persone  soggette
          all'assicurazione,     nonche'      la      determinazione,
          l'accertamento   e   la  riscossione  dei  contributi  sono
          effettuati   con   le   modalita'   stabilite   dal   regio
          decreto-legge  28  novembre  1938,  n.  2138,  e  dal regio
          decreto  24  settembre  1940,   n.   1949,   e   successive
          modificazioni,   a   cura  del  Servizio  per  gli  elenchi
          nominativi dei lavoratori e per i contributi  unificati  in
          agricoltura.  Non  si  applicano  ai contributi predetti le
          disposizioni di cui all'art. 8 della legge 25 luglio  1952,
          n. 991.
             I   contributi   di  cui  al  precedente  comma  vengono
          applicati  alle  giornate  che  risultino  prestate   dagli
          appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui
          all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
             Rimane   fermo  l'obbligo  dei  concedenti  di  fondi  a
          mezzadria e  colonia  e  dei  coltivatori  diretti  di  far
          pervenire  al  servizio  per  gli  elenchi  nominativi  dei
          lavoratori e per i contributi unificati in  agricoltura  le
          dichiarazioni  previste  dall'art.  2  del regio decreto 24
          settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione  dei  componenti
          la  famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle
          persone a loro carico.
             Nel  caso  di  fondi  condotti  a  mezzadria  o  colonia
          parziaria, le dichiarazioni  di  cui  al  precedente  comma
          debbono  essere  sottoscritte  anche  dai mezzadri e coloni
          parziari.
             Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano
          d'opera non puo' in alcun caso essere  inferiore  alle  104
          giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma
          del successivo art.  5.
             Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo
          familiare coltivi piu' di  un  fondo,  anche  se  a  titolo
          diverso,  le  giornate di lavoro prestate dai componenti la
          famiglia sono accertate tenendo presente il  complesso  dei
          fondi stessi".
             -  Il  testo  dell'art.  13  della  legge  n.  1338/1962
          (Disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di
          pensione  dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita'
          la vecchiaia ed i superstiti), e' il seguente:
             "Art.  13.  -  Ferme restando le disposizioni penali, il
          datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per
          l'assicurazione   obbligatoria   invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti e che non possa piu' versarli  per  sopravvenuta
          prescrizione   ai   sensi   dell'articolo   55   del  regio
          decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,  puo'  chiedere
          all'istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          costituire, nei casi previsti dal successivo quarto  comma,
          una  rendita  vitalizia  riversibile  pari  alla pensione o
          quota di pensione adeguata dell'assicurazione  obbligatoria
          che  spetterebbe  al  lavoratore dipendente in relazione ai
          contributi omessi.
             La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le
          rispettive   quote   di    pertinenza,    all'assicurazione
          obbligatoria  e  al  fondo di adeguamento, dando luogo alla
          attribuzione a favore dell'interessato di  contributi  base
          corrispondenti,  per  valore e numero, a quelli considerati
          ai fini del calcolo della rendita.
             La  rendita  integra  con  effetto immediato la pensione
          gia' in essere; in caso contrario i contributi  di  cui  al
          comma  precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini
          della  assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
          vecchiaia e i superstiti.
             Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta'
          concessagli   dal   presente   articolo    su    esibizione
          all'istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di
          documenti di data certa, dai  quali  possano  evincersi  la
          effettiva  esistenza  e  la  durata del rapporto di lavoro,
          nonche'  la  misura  della  retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore interessato.
             Il  lavoratore,  quando non possa ottenere dal datore di
          lavoro la costituzione della rendita a norma  del  presente
          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,
          salvo il diritto al risarcimento del  danno,  a  condizione
          che   fornisca   all'istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale  le  prove  del  rapporto   di   lavoro   e   della
          retribuzione indicate nel comma precedente.
             Per  la  costituzione della rendita il datore di lavoro,
          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi
          prevista   al   quarto  comma,  deve  versare  all'istituto
          nazionale della previdenza sociale  la  riserva  matematica
          calcolata   in  base  alle  tariffe  che  saranno  all'uopo
          determinate e variate,  quando  occorra,  con  decreto  del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
          consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale  della
          previdenza sociale".