Art. 8. 
                 (Pensione dei coltivatori diretti, 
                         mezzadri e coloni) 
  1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto
dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alla gestione di  cui  al
comma 1 dell'articolo 7, e' pari,  per  ogni  anno  di  iscrizione  e
contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile. 
  2. La musira massima  della  percentuale  di  commisurazione  della
pensione al reddito di cui al comma 1 e' stabilita nell'80 per cento.
Le misure intermedie della percentuale prevista sono  pari  a  quelle
determinate nella tabella C annessa alla legge  30  aprile  1969,  n.
153. 
  3. Il reddito di cui al comma 1 e'  pari  alla  medio  dei  redditi
determinati ai sensi dell'articolo 7, relativi agli ultimi dieci anni
coperti da contribuzione o al minor numero di  essi,  anteriori  alla
decorrenza della pensione. 
  4. Il reddito relativo a  ciascun  anno  e'  rivalutato  in  misura
corrispondente alla variazione  dell'indice  annuo  del  costo  della
vita,  colcolato  dall'Istat  ai  fini  della  scala   mobile   delle
retribuzioni dei lavoratori  dell'industria,  tra  l'anno  solare  di
riferimento e quello precedente le decorrenza della pensione. 
  5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1990 e per il periodo dal 1
gennaio 1990 al 30 guigno 1990 si tiene conto, per gli iscritti  alla
gestione in attivita' alla data del 1 luglio 1990, di un  reddito  di
importo pari a quello determinato ai sensi  dell'articolo  7  per  il
primo anno di applicazione della legge. Per gli  iscritti  che  hanno
cessato l'attivita' anteriormente alla predetta  data  del  1  luglio
1990 si tiene conto del reddito attribuibile  per  l'anno  1990  alle
unita'appartenenti alle aziende classificate nella  prima  fascia  di
reddito della tabella D allegata alla presente legge. 
  6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i  redditi  degli
anni anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del  reddito
dell'anno 1990. 
  7. La pensione e' integrabile  al  trattamento  minimo  secondo  le
disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
1983, n. 638, e negli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno  1984,  n.
222. 
  8. Le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 giugno 1982 e il
30 giugno 1990 sono riliquidate,  con  effetto  dal  1  luglio  1990,
secondo le disposizioni della presente legge, se piu' favorevoli. Per
le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990 ed il  31
dicembre  1995  e'  fatto  salvo,  se  piu'   favorevole,   l'importo
risultante  dal  calcolo  effettuato   secondo   le   norme   vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 8:
             -  Per  il  testo  della tabella C annessa alla legge n.
          153/1969 v.  note all'art. 5.
             -  Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 463/1983 v. note
          all'art.  5.
             -  Per  il  testo  degli  articoli  1 e 2 della legge n.
          222/1984 v.  note all'art. 5.