Art. 9. 
                (Pensioni supplementari e supplementi 
             di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri 
                              e coloni) 
  1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1  luglio
1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,  e
successive mnodificaioni ed integrazioni, nella gestione  di  cui  al
comma 1  dell'articolo  7,  sono  calcolate  con  le  norme  previste
dall'articolo 8 per le pensioni  autonome  a  carico  della  gestione
medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla
misura del trattamento minimo. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la  decorrenza
ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da liquidare a  carico
della  gestione  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  7,  ai   sensi
dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come  sostituito
dall'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.  Per
la  determinazione  della  misura  del  supplemento  si  prendono  in
considerazione i redditi di cui al  comma  2  dell'articolo  7  ed  i
periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma  alla  pensione
autronoma e diviene parte integrante di essa  a  tutti  gli  effetti,
dalla data di decorrenza del supplemento stesso. 
 
          Note all'art. 9:
             -  Per  il testo dell'art. 5 della legge n. 1338/1962 v.
          note all'art. 6.
             - Per il testo degli articoli 4 della legge n. 1338/1962
          e 19 del D.P.R. n. 488/1968 v. note all'art. 6.