Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi e 700 milioni per l'anno finanziario 1990, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1991, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando quote parti dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 2: - Il testo del comma 16 dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), preceduto, per maggior chiarezza, dal comma 15, e' il seguente: "Titolo VI INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO Art. 11. (Omissis). 15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997. 16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale: 1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati; 2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari: a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno; b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale".