Art. 21 
(Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 
387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre  1987,  n.
472). 
1. I commi 1,  2  e  3  dell'articolo  6-bis  del  decreto  legge  21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472 sono sostituiti dai seguenti: 
"1. Al personale della Polizia di Stato  appartenente  ai  ruoli  dei
commissari,  ispettori,  sovraintendenti,  assistenti  e  agenti,  al
personale appartenente  ai  corrispondenti  ruoli  professionali  dei
sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di  polizia
con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o  perche'
divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono
attribuiti ai fini  del  calcolo  della  base  pensionabile  e  della
liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi
altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento  da
calcolarsi  sull'ultimo  stipendio  ivi  compresi   la   retribuzione
individuale di anzianita'  e  i  benefici  stipendiali  di  cui  agli
articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2,
commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al  personale
che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione  che  abbia
compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile;  la
domanda di collocamento in quiescenza deve essere  prodotta  entro  e
non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe  le
predette anzianita'; per il personale che abbia gia'  maturato  i  55
anni di eta' e trentacinque anni  di  servizio  utile  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e'
fissato per il 31 dicembre 1990. 
3. I provvedimenti di collocamento a riposo  del  predetto  personale
hanno decorrenza dal 1  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
presentazione della domanda; per le domande presentate  entro  il  31
dicembre 1990 la  decorrenza  dei  provvedimenti  di  collocamento  a
riposo e' fissata per il 1› luglio 1991. 
3-bis  Al  personale  dirigente  indicato  nel  diciannovesimo  comma
dell'articolo 43 della legge 1› aprile 1981, n. 121, come  sostituito
dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti
del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia,
che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e  2  si
applica  il  beneficio  previsto  dall'articolo  13  della  legge  10
dicembre 1973 n. 804". 
 
          Nota all'art. 21:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art.   6-bis.  -  Al  personale  della  Polizia  di  Stato
          appartenente   ai   ruoli   dei   commissari,    ispettori,
          sovrintendenti,   assistenti   e   agenti,   al   personale
          appartenente  ai  corrispondenti  ruoli  professionali  dei
          sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta
          attivita' tecnico-scientifica o trecnica  ed  al  personale
          delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa
          dal servizio per eta' o  perche'  divenuto  permanentemente
          inabile  al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai
          fini  del  calcolo  della   base   pensionabile   e   della
          liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a
          qualsiasi altro beneficio spettante,  sei  scatti  ciascuno
          del  2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi
          compresi la retribuzione  individuale  di  anzianita'  e  i
          benefici  stipendiali  di  cui  agli articoli 30 e 44 della
          legge 10 ottobre 1986,n. 668 all'art. 2, commi 5 e 6 10,  e
          all'art. 3 commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987,
          n. 387,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          novembre 1987, n. 472.
          2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
          personale che chieda di essere collocato  in  quiescenza  a
          condizione   che  abbia  compiuto  i  55  anni  di  eta'  e
          trentacinque  anni  di  servizio  utile;  la   domanda   di
          collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non
          oltre il  30  giugno  dell'anno  nel  quale  sono  maturate
          entrambe  le  predette  anzianita':,  per  il personale che
          abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e  trentacinque  anni
          di  servizio  utile  alla  data  di entrata in vigore della
          presente legge, il predetto termine e' fissato  per  il  31
          dicembre 1990.
          3.  I  provvedimenti  di collocamento a riposo del predetto
          personale  hanno  decorrenza  dal   1   gennaio   dell'anno
          successivo  a quello di presentazione della domanda, per le
          domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la  decorrenza
          dei  provvedimenti  di collocamento a riposo e' fissata per
          il 1 luglio 1991.
          3.  bis  Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo
          comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n.  121  come
          sostituito  dall'art.  20  della  legge 10 ottobre 1986, n.
          668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e  del
          Corpo  degli  agenti  di  custodia,  che cessi dal servizio
          nelle condizioni previsti dai commi 1 e 2,  si  applica  il
          beneficio  previsto  dall'art.  13  della legge 10 dicembre
          1973, n. 804".
          4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto
          per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria nei  confronti
          dei destinatari delle disposizioni di cui all'art. 44 della
          legge 19 maggio 1986, n.  224.
          5.  Al  personale  della Polizia di Stato, nonche' a quello
          del  Corpo  forestale  dello  Stato   in   possesso   delle
          qualifiche  di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,
          ai soli fini dell'acquisizione del diritto  di  trattamento
          di  pensione  normale, si applica l'art. 52 del testo unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre 1973, n. 1092".