IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina
del trattamento economico e normativo del personale a rapporto
convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di
accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle
regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo
nazionale, delle categorie interessate;
Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente
disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato
la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione
nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza
delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita'
sanitarie locali;
Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge;
Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina
generale, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con
scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio
del diritto di sciopero;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del
1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi
nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A
il seguente decreto:
Art. 1.
1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato
nel testo allegato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 19
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solito fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- L'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al
"personale a rapporto convenzionale".
- Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge n.
730/1978 recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1984)" e' riportato nella nota all'art. 40.