Art. 3.
  1.  Con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  26  luglio  1988, n. 291, si provvede alle modifiche al
vigente ordinamento rese necessarie per  effetto  delle  disposizioni
recate dalla presente legge.
  2.  Restano  validi  gli atti e i provvedimenti adottati sulla base
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, dell'articolo
6- bis del decreto-legge 25 novembre 1989, n.  382,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, dell'articolo 3bis
del  decreto-legge  20  gennaio   1990,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21 marzo 1990, n. 52, e dei decreti del
Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292 e n. 293.
 
          Note all'art. 3.
             -  Per  l'art.  3 del citato D.L. n. 173/1988 si veda la
          nota al titolo.
             -  Per  l'art. 6- bis del D.L. n. 382/1989 si veda nelle
          note all'art. 1.
             -   Il  testo  dell'art.  3-  bis  del  D.L.  n.  3/1990
          (Disposizioni in materia  di  fiscalizzazione  degli  oneri
          sociali,   di   malattia   e  di  sgravi  contributivi  nel
          Mezzogiorno), aggiunto dalla legge di  conversione,  e'  il
          seguente:
             "Art.  3-bis  (Invalidita' civili). - 1. Il Ministro del
          tesoro, per le finalita' di cui all'articolo 6- bis,  comma
          4,  del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 25 gennaio  1990,  n.  8,  e
          nell'ambito  degli  stanziamenti  previsti al comma 7 dello
          stesso articolo, provvede, anche in deroga  alle  modalita'
          di  cui  all'articolo  7,  comma 6, della legge 29 dicembre
          1988, n.  554,  sulla  base  di  criteri  e  modalita'  che
          verranno  fissati  con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri sentito il parere delle competenti commissioni
          parlamentari".
             -   Il  D.M.  n.  292/1989,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 193  del  19  agosto  1989,
          reca:  "Regolamento  recante  le norme di coordinamento per
          l'esecuzione delle disposizioni contenute  nell'articolo  3
          della   legge   26  luglio  1988,  n.  291,  relativa  alla
          conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 maggio
          1988, n.  173, recante misure urgenti in materia di finanza
          pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per  la
          revisione  delle  categorie  delle  minorazioni  e malattie
          invalidanti e dei relativi benefici".
             -   Il  D.M.  n.  293/1989,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 193  del  19  agosto  1989,
          reca:  "Regolamento recante i criteri e le modalita' per le
          verifiche di cui al comma 10 dell'articolo 3 della legge 26
          luglio  1988,  n.  291, relativa alla conversione in legge,
          con modificazioni,  del  D.L.  30  maggio  1988,  n.   173,
          recante  misure  urgenti in materia di finanza pubblica per
          l'anno 1988, nonche' delega al  Governo  per  la  revisione
          delle  categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e
          dei relativi benefici".