Art. 10. 
 Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno 
  1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge
sono  erogati  indipendentemente  dalle   condizioni   economiche   e
dall'eta' del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal  diritto
al risarcimento del danno agli stessi  spettante  nei  confronti  dei
responsabili dei fatti delittuosi. 
  2. Tuttavia, se il beneficiario ha gia'  ottenuto  il  risarcimento
del   danno,   il   relativo   importo   si    detrae    dall'entita'
dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio  la
detrazione e' operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello
stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il  numero
di anni corrispondente alla differenza tra l'eta' del beneficiario  e
la cifra 75. 
  3. Qualora il risarcimento non  sia  stato  ancora  conseguito,  lo
Stato e' surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma
relativa alla capitalizzazione dell'assegno  vitalizio,  nel  diritto
del beneficiario verso i responsabili.