Art. 11. 
     Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi 
  1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti  dalla  presente
legge, e' irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima
o  del  soggetto  leso  al  verificarsi  dell'evento,  nonche'  l'uso
legittimo delle armi.