Art. 12. 
                           Eventi pregressi 
  1. I benefici di cui alla presente legge si applicano  agli  eventi
successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa. 
  2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1  i  benefici
di cui alla presente legge si applicano per gli  eventi  verificatisi
successivamente alla data del  1ยต  gennaio  1969.  In  tali  casi  il
termine di due  anni  previsto  dall'articolo  6,  comma  1,  per  la
presentazione della domanda da parte degli interessati decorre  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I benefici di cui  al
presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico
degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per  cento  e
al 45 per cento dell'ammontare complessivo. 
  3. Gli importi gia' corrisposti a titolo di  speciale  elargizione,
prevista dalla citata legge 13 agosto 1980, n. 466, non sono soggetti
a riliquidazione in base a quanto previsto dall'articolo 2.