Art. 13. 
                         Concorso di benefici 
  1. Gli assegni vitalizi previsti  dalla  presente  legge  non  sono
cumulabili  con  provvidenze  pubbliche  a   carattere   continuativo
conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze,  quale
che sia la  situazione  soggettiva  della  persona  lesa  o  comunque
beneficiaria. 
  2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente  legge  non  sono
cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque  a
carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione  delle
medesime circostanze, quale che sia la  situazione  soggettiva  della
persona lesa o comunque beneficiaria. 
  3. In caso di concorso  di  benefici  pubblici  non  cumulabili  e'
richiesta esplicita e irrevocabile  opzione  da  parte  dei  soggetti
interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica
conferibile in ragione delle medesime circostanze. 
  4. Per gli eventi precedenti la data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non e' piu'  effettuabile
qualora agli interessati siano gia' state corrisposte  provvidenze  a
carattere  continuativo  previste  in   ragione   delle   circostanze
considerate nella presente legge. 
  5. Per i medesimi eventi di cui  al  comma  4  e'  riconosciuto  il
diritto di  accedere  alla  differenza  tra  l'elargizione  in  unica
soluzione gia' concessa e quella prevista dalla presente legge.