Art. 14. Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni 1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.
Note all'art. 14: - La legge n. 482/1968 reca: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private". - La legge n. 285/1977 reca: "Provvedimenti per l'occupazione giovanile".