Art. 14. 
      Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni 
  1. Il coniuge  superstite,  i  figli  e  i  genitori  dei  soggetti
deceduti o resi permanentemente  invalidi  in  misura  non  inferiore
all'80 per cento della capacita'  lavorativa,  in  conseguenza  delle
azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di
assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti  pubblici  e
le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968,
n.  482,  e  della  legge  1›  giugno  1977,  n.  285,  e  successive
modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata  nelle
predette leggi. 
 
          Note all'art. 14:
             -  La legge n. 482/1968 reca: "Disciplina generale delle
          assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni
          e le aziende private".
             -   La   legge  n.  285/1977  reca:  "Provvedimenti  per
          l'occupazione giovanile".