Art. 15. 
                    Esenzione dai ticket sanitari 
  1. I cittadini italiani che abbiano  subito  ferite  o  lesioni  in
conseguenza  degli  atti  di  cui  all'articolo  1  sono  esenti  dal
pagamento  di  ticket  per  ogni  tipo   di   prestazione   sanitaria
conseguente agli eventi di cui alla presente legge. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro  della  sanita'  stabilisce  con  proprio
decreto, da emanarsi di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  le
modalita' di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.