Art. 17 Abrogazione. 1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, e' abrogato.
Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 466/1980, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 720/1981 (citata alla nota all'art. 4, n.d.r.) cosi' recitava: "Art. 5. - Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa e' concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni. La stessa elargizione e' concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche".