Art. 17 
                            Abrogazione. 
 
  1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, e' abrogato. 
 
          Nota all'art. 17:
             -  Il  testo  dell'art.  5 della legge n. 466/1980, come
          sostituito dall'art. 1 della legge n. 720/1981 (citata alla
          nota all'art. 4, n.d.r.) cosi' recitava:
             "Art. 5. - Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri
          e agli  apolidi  che,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni
          riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano
          una invalidita' permanente non inferiore all'80  per  cento
          della  capacita'  lavorativa  o  che  comunque  comporti la
          cessazione  dell'attivita'  lavorativa  e'   concessa   una
          elargizione nella misura di lire 100 milioni.
             La  stessa  elargizione  e'  concessa  alle famiglie dei
          cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi
          che  perdano  la  vita  per  effetto  di  ferite  o lesioni
          riportate in conseguenza di azioni terroristiche".