Art. 3. 
          Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio 
  1. Il cittadino italiano, anche dipendente  pubblico,  che  subisca
un'invalidita' permanente pari almeno a  due  terzi  della  capacita'
lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, puo' optare, in  luogo
della elargizione  in  unica  soluzione,  per  un  assegno  vitalizio
commisurato all'entita' della invalidita' permanente, in  riferimento
alla capacita' lavorativa, in ragione di lire  12  mila  mensili  per
ogni punto percentuale.