Art. 5. 
           Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio 
  1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more  uxorio
e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza  italiana
possono optare, se destinatari in tutto o in parte della  elargizione
di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine  di  spettanza,
per un assegno vitalizio personale a loro  favore,  non  reversibile,
del seguente ammontare: 
    a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione  sono  in
numero non superiore a tre; 
    b) lire 375 mila mensili,  se  i  chiamati  all'elargizione  sono
quattro o cinque; 
    c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione  sono  in
numero superiore a cinque.