Art. 6. 
Termini  e  modalita'   per   l'attivazione   dei   procedimenti   di
                     corresponsione dei benefici 
  1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli  interessati  devono
presentare domanda entro il termine di decadenza di  due  anni  dalla
data dell'evento lesivo o del decesso. 
  2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso  di
dipendente pubblico vittima del dovere. 
  3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della  data
di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni  caso  a
domanda degli interessati.