Art. 7 
   Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie 
 
  1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei
benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato
in sede  giurisdizionale  con  sentenza,  ancorche'  non  definitiva,
ovvero, ove la decisione  amministrativa  intervenga  in  assenza  di
riferimento a sentenza, sulla base  delle  informazioni  acquisite  e
delle indagini esperite. 
  2. A tali fini, i competenti organi  si  pronunciano  sulla  natura
delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalita' tra  queste  e
le lesioni prodotte, sui  singoli  presupposti  positivi  e  negativi
stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici. 
  3. Ove si giunga  a  decisione  positiva  per  il  conferimento  di
benefici,  in  assenza  di  sentenza,  ancorche'  non  definitiva,  i
competenti organi possono disporre,  su  istanza  degli  interessati,
esclusivamente la corresponsione  dell'assegno  vitalizio,  nei  casi
previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero,  nei
casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al  20
per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa. 
  4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della  sentenza  di  primo
grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa  contenute
e  verificano  nuovamente  la  sussistenza  dei  presupposti  per  la
concessione  dei  benefici,  disponendo  o  negando   la   definitiva
erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo  dell'elargizione  in
unica soluzione. Non si da' comunque luogo a  ripetizione  di  quanto
gia' erogato. 
  5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici,
in assenza  di  sentenza,  ancorche'  non  definitiva,  i  competenti
organi, all'atto della disponibilita' della sentenza di primo  grado,
delibano quanto in  essa  stabilito,  disponendo  la  conferma  o  la
riforma della precedente decisione. 
  6. La decisione, nel rispetto  di  quanto  fissato  nei  precedenti
commi,  fatto  salvo  il  ricorso  giurisdizionale,  e'   definitiva.
L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla
stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza
passata in giudicato,  e'  irrilevante  ai  fini  dei  benefici  gia'
corrisposti.